Cass. civ., sez. III, sentenza 14/03/2013, n. 6554

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Massime1

Quando nel contratto di assicurazione contro i danni sia prevista, per la stima dell'indennizzo, una c.d. perizia contrattuale collegiale, e si stabilisca che uno dei tre periti sia scelto dal presidente del tribunale tra persone dotate di determinati requisiti soggettivi (nella specie, laurea in scienze agrarie), la nomina di persona priva di tali requisiti rende invalida la deliberazione dei periti. L'invalidità della perizia, tuttavia, lascia fermi gli effetti della clausola compromissoria, sicché anche in tal caso resta onere dell'assicurato che invochi il pagamento dell'indennizzo chiedere la nomina di un diverso perito, mentre resta esclusa la possibilità di adire direttamente l'autorità giudiziaria.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 14/03/2013, n. 6554
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6554
Data del deposito : 14 marzo 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. A A - Presidente -
Dott. C G - rel. Consigliere -
Dott. D'ALESSANDRO Paolo - Consigliere -
Dott. D S F - Consigliere -
Dott. C G - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 16920-2007 proposto da:
M G, elettivamente domiciliato "ex lege" in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato DI G F, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro
INA ASSITALIA S.P.A. 00409920584 (già INA-VITA S.P.A. per fusione e incorporazione con ASSITALIA LE ASSICURAZIONI D'ITALIA), in persona del suo procuratore speciale Avv. F M, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LEONIDA BISSOLATI, 76, presso lo studio dell'avvocato S G T, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 50/2007 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 24/01/2007 R.G.N. 883/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/01/2013 dal Consigliere Dott. G C;

udito l'Avvocato NICOLA RIVELLESE per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato Giuseppe Molinaro, premesso di aver stipulato con la Spa Assitalia una polizza "rischio grandine" riguardante due partite di ciliegie, poi colpite dall'evento grandine in data 27 aprile 1998, e che dopo due perizie di parte contrastanti era stata effettuata una terza perizia da parte del perito nominato dal Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore, conveniva in giudizio la compagnia assicurativa al fine di sentir dichiarare vincolante tra le parti il verbale della terza perizia e sentir condannare la convenuta al pagamento della somma di L. 59.850.000 quantificata dal terzo perito, oltre interessi e rivalutazione. In esito al giudizio, in cui si costituiva la compagnia eccependo l'infondatezza della domanda per la nullità della perizia collegiale, il Tribunale adito accoglieva in parte la domanda condannando l'Assitalia al pagamento della più ridotta somma di L. 34.359.315 oltre interessi di legge.
Avverso tale decisione proponeva appello la compagnia assicuratrice ed, in esito al giudizio in cui si costituiva l'appellato, la Corte di Appello di Salerno con sentenza depositata in data 24 gennaio 2007 accoglieva l'appello per quanto di ragione, rigettava la domanda del Molinaro, dichiarando che nulla gli era dovuto, respingeva la domanda di restituzione di ogni somma percepita in forza della sentenza, avanzata dall'Assitalia, provvedeva al governo delle spese. Avverso la detta sentenza il Molinaro ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Resiste la Spa Ina Assitalia con controricorso, illustrato da memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la prima doglianza, deducendo la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1349, 1882, 1905 e 1908 c.c., art. 810 c.p.c., il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata nella parte
in cui la Corte di Appello ha affermato la nullità della perizia contrattuale per aver il Presidente del Tribunale nominato un perito privo dei requisiti indicati nell'art. 10 delle condizioni generali del contratto. Ed invero, il contratto pone

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi