Cass. civ., sez. III, sentenza 14/03/2013, n. 6554

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Quando nel contratto di assicurazione contro i danni sia prevista, per la stima dell'indennizzo, una c.d. perizia contrattuale collegiale, e si stabilisca che uno dei tre periti sia scelto dal presidente del tribunale tra persone dotate di determinati requisiti soggettivi (nella specie, laurea in scienze agrarie), la nomina di persona priva di tali requisiti rende invalida la deliberazione dei periti. L'invalidità della perizia, tuttavia, lascia fermi gli effetti della clausola compromissoria, sicché anche in tal caso resta onere dell'assicurato che invochi il pagamento dell'indennizzo chiedere la nomina di un diverso perito, mentre resta esclusa la possibilità di adire direttamente l'autorità giudiziaria.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 14/03/2013, n. 6554
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6554
Data del deposito : 14 marzo 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. A A - Presidente -
Dott. C G - rel. Consigliere -
Dott. D'

ALESSANDRO

Paolo - Consigliere -
Dott. D S F - Consigliere -
Dott. C G - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 16920-2007 proposto da:
M G, elettivamente domiciliato "ex lege" in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato DI G F, giusta delega in atti;



- ricorrente -


contro
INA ASSITALIA S.P.A. 00409920584 (già INA-VITA S.P.A. per fusione e incorporazione con ASSITALIA LE ASSICURAZIONI D'ITALIA), in persona del suo procuratore speciale Avv. F M, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LEONIDA BISSOLATI, 76, presso lo studio dell'avvocato S G T, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;



- controricorrente -


avverso la sentenza n. 50/2007 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 24/01/2007 R.G.N. 883/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/01/2013 dal Consigliere Dott. G C;

udito l'Avvocato NICOLA RIVELLESE per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE

Ignazio che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato Giuseppe Molinaro, premesso di aver stipulato con la Spa Assitalia una polizza "rischio grandine" riguardante due partite di ciliegie, poi colpite dall'evento grandine in data 27 aprile 1998, e che dopo due perizie di parte contrastanti era stata effettuata una terza perizia da parte del perito nominato dal Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore, conveniva in giudizio la compagnia assicurativa al fine di sentir dichiarare vincolante tra le parti il verbale della terza perizia e sentir condannare la convenuta al pagamento della somma di L. 59.850.000 quantificata dal terzo perito, oltre interessi e rivalutazione. In esito al giudizio, in cui si costituiva la compagnia eccependo l'infondatezza della domanda per la nullità della perizia collegiale, il Tribunale adito accoglieva in parte la domanda condannando l'Assitalia al pagamento della più ridotta somma di L. 34.359.315 oltre interessi di legge.
Avverso tale decisione proponeva appello la compagnia assicuratrice ed, in esito al giudizio in cui si costituiva l'appellato, la Corte di Appello di Salerno con sentenza depositata in data 24 gennaio 2007 accoglieva l'appello per quanto di ragione, rigettava la domanda del Molinaro, dichiarando che nulla gli era dovuto, respingeva la domanda di restituzione di ogni somma percepita in forza della sentenza, avanzata dall'Assitalia, provvedeva al governo delle spese. Avverso la detta sentenza il Molinaro ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Resiste la Spa Ina Assitalia con controricorso, illustrato da memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la prima doglianza, deducendo la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1349, 1882, 1905 e 1908 c.c., art. 810 c.p.c., il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata nella parte
in cui la Corte di Appello ha affermato la nullità della perizia contrattuale per aver il Presidente del Tribunale nominato un perito privo dei requisiti indicati nell'art. 10 delle condizioni generali del contratto. Ed invero, il contratto pone regole vincolanti per i contraenti e non per il terzo investito del potere di nomina del perito. L'Assitalia avrebbe potuto (e dovuto) domandare al Presidente del Tribunale di revocare il proprio provvedimento oppure avrebbe potuto (e dovuto) revocare unilateralmente il mandato collettivo conferito al perito invocando una giusta causa ex art. 1726 cod. civ. onde l'arbitrarietà dell'astensione del perito nominato dall'assicuratore e l'insussistenza della lamentata violazione del principio di collegialità.
Con la seconda doglianza, articolata sotto il profilo della violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1349. 1882, 1905 c.c. e art. 112 c.p.c. nonché della motivazione insufficiente, il ricorrente ha inoltre censurato la sentenza nella parte in cui la Corte ha escluso che il Tribunale adito, ravvisata la nullità della perizia, potesse procedere all'accertamento del danno da indennizzare. Ed invero la ritenuta invalidità della perizia - questo in sintesi il contenuto della doglianza - non poteva cancellare il diritto dell'assicurato all'indennizzo, con la conseguenza che, ad avviso del ricorrente, tale diritto avrebbe dovuto essere accertato dal giudice.
I motivi in questione, che vanno esaminati congiuntamente in quanto, sia pure sotto diversi ed articolati profili, prospettano ragioni di censura intimamente connesse tra loro, sono infondati. Torna utile premettere che la Corte di merito ha ricondotto alla figura giuridica della perizia contrattuale quella prevista dalla clausola della polizza in esame. Ciò, in base agli artt. 10 e 14 delle Condizioni generali del contratto secondo cui l'eventuale diritto all'indennizzo doveva essere accertato con la perizia contrattuale ed il collegio di periti doveva essere composto secondo le modalità ed i criteri convenuti nei patti contrattuali. La relativa indagine^ trattandosi di " quaestio facti" e "quaestio voluntatis", rientra esclusivamente nei poteri del giudice di merito, il cui apprezzamento è insindacabile in Cassazione, se motivato congruamente e immune da errori di diritto. (ex multis, Cass. n. 4954/99). Peraltro, tale interpretazione del contenuto delle clausole negoziali, che valorizza il profilo tecnico dell'accertamento deferito agli arbitri, è pacifica tra le parti, per cui la censura deve essere esaminata nella prospettiva segnata dalla qualificazione giuridica indicata dalla Corte di merito e sostanzialmente condivisa dalle parti stesse.
Ora, va considerato che la perizia contrattuale viene tradizionalmente inquadrata nell'ambito di un mandato collettivo, con cui le parti deferiscono ad uno o più terzi scelti per la loro competenza specifica, il compito di formulare un apprezzamento tecnico che si impegnano preventivamente ad accettare come diretta espressione della loro volontà negoziale.
La decisione è pertanto riconducibile alla volontà dei mandanti mediante creazione di un nuovo assetto di interessi dipendente dal responso del terzo. In questa ottica, la scelta del terzo, seppur affidata al Presidente del Tribunale, deve essere coerente con le determinazioni volitive delle parti circa le qualità e le competenze tecniche del terzo, vertendosi in tema di un negozio riconducibile esclusivamente alla loro volontà, impugnabile con le ordinarie azioni dirette a far valere i vizi della volontà.
E, nella specie, convenendo nel medesimo tempo la facoltà di adire il Presidente del Tribunale per la nomina del terzo perito per la composizione del collegio arbitrale ed i requisiti da rispettare per la scelta del medesimo (i periti ex art. 10 citato dovevano essere in possesso di laurea in scienze agrarie, ovvero diploma di geometra o di perito agrario o di altro titolo equipollente, ed essere autorizzati all'esercizio della rispettiva professione), i contraenti avevano palesato la volontà di fissare limiti assai precisi entro i quali andava esercitato il potere di scelta da parte del Presidente del Tribunale.
Ed è appena il caso di osservare che la scelta poteva essere ritenuta valida e vincolante per le parti sempre che la nomina fosse stata effettuata con le modalità previste e nel rispetto dei requisiti stabiliti con le pattuizioni contrattuali. Con la conseguenza che la nomina, caduta come nella specie a favore di un soggetto privo dei requisiti previsti in contratto, "nomina contestata subito dalla società (assicuratrice) con l'abbandono, attraverso il suo rappresentante e perito, delle operazioni", come scrivono i giudici di seconde cure, non poteva non integrare una causa di invalidità della perizia collegiale, in quanto violatrice della volontà delle parti.
Coerentemente con tale premessa, la partecipazione alla perizia di un terzo estraneo -quale l'esperto nominato dai due periti del collegio rimasti dopo l'abbandono del perito della compagnia assicuratrice - doveva essere ritenuta, anch'essa, viziata da illegittimità, trattandosi di una nomina non prevista in contratto, come tale assolutamente non riconducibile alla volontà delle parti contraenti, con conseguente nullità di un accertamento compiuto da un terzo estraneo nonché in assenza di contraddittorio con il consulente della compagnia assicurativa.
Nè merita accoglimento la tesi del ricorrente quando lamenta - la considerazione sostanzia il secondo motivo di ricorso - che la ritenuta invalidità della perizia non poteva cancellare il diritto dell'assicurato all'indennizzo, con la conseguenza che il giudice del merito doveva ugualmente procedere all'accertamento di tale diritto ed alla determinazione dell'indennizzo sulla base della valutazione degli elementi acquisiti al giudizio.
La tesi non è condividibile alla luce della considerazione posta dalla Corte di Appello a base della decisione, quando ha rigettato la domanda di indennizzo avanzata dal Molinaro per mancanza di prova in ordine alla causa del danno lamentato ed ha sottolineato l'erroneità della decisione impugnata per aver il primo giudice ritenuto come egualmente avvenuto, tramite l'indagine di soli due periti, oltre il terzo da loro stessi nominato, l'accertamento del danno, senza considerare, come invece avrebbe dovuto, l'illegittimità della nomina del terzo perito e quindi l'invalidità della perizia, essendo entrambe avvenute con modalità diverse da quelle che le parti avevano contrattualmente stabilito. Ed è appena il caso di osservare come tale ratio decidendi, fondata sulla mancanza di prove riguardo all'eziologia del danno e sulla carenza dei requisiti del terzo perito, vada correlata al mancato assolvimento, da parte di entrambi i contraenti, dell'onere di richiedere al Presidente del Tribunale la nomina di un altro perito, che presentasse i requisiti convenuti in contratto. In definitiva, appare pertanto corretta la conclusione della Corte di merito quando ha statuito che il primo giudice era andato ad integrare il contratto mediante un proprio accertamento, in contrasto con quanto le parti avevano invece convenuto "rimettendosi alla perizia, unicamente destinata ad integrare il contratto di garanzia rimasta scoperta nel quantum una volta verificatosi conflitto tra le parti".(cfr pag. 6 della sentenza impugnata).
Considerato che la sentenza impugnata è esente dalle censure dedotte, ne consegue che il ricorso per cassazione in esame, siccome infondato, deve essere rigettato.
La controvertibilità della questione trattata, alla luce dell'alternarsi degli esiti delle decisioni di merito, giustifica la compensazione delle spese di questo giudizio.

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