Cass. pen., sez. II, sentenza 24/02/2023, n. 08399
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LO TI RN, nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 14/10/2021 della Corte d'appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FRANCESCA TII, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
letta la memoria di replica L'Avv. MAURO ZEBELE, difensore di IU NT EL, che, nel replicare alle conclusioni del Pubblico Ministero, ha concluso chiedendo che, in accoglimento dei motivi di ricorso, la sentenza impugnata venga annullata;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 14/10/2021, la Corte d'appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza del 04/07/2012 del Tribunale di Padova, confermava la condanna di NT EL IU per il reato di rapina in concorso, rideterminando la pena irrogata (attesa la dichiarazione di non doversi procedere nei confronti dello stesso IU in ordine al reato di lesione personale aggravata per essere lo stesso estinto per prescrizione). Secondo il capo d'imputazione (capo A), al IU era contestato il reato di rapina, in concorso con la moglie MA NA NT, «perché, agendo in accordo tra di loro e suddividendosi le condotte criminose, per procurare a sé stessi un ingiusto profitto, mediante violenza consistente in alcuni pugni al volto sferrati dal IU a MA IY, si impossessavano della somma di € 1700 e di un telefono cellulare, sottraendo il tutto al MA stesso che ne era detentore. In Padova il 14/06/2008».
2. Avverso l'indicata sentenza della Corte d'appello di Venezia, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, NT EL IU, affidato a quattro motivi.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce: «[i]llegittimità della decisione per violazione degli artt. 189, 192 e ss. c.p.p., contraddittorietà della motivazione ex art. 606 comma 1 lett. e) per contrasto con altri atti del processo. Violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) in relazione all'illogicità e contraddittorietà della motivazione, anche con travisamento della prova, in relazione all'affermazione di responsabilità penale per l'art. 628 c.p., violazione e falsa applicazione degli articoli 192 e 196 c.p.p. Mancanza della motivazione, ex art 606 co. 1 lett e) c.p.p. in riferimento a specifici punti L'atto di appello». Il ricorrente lamenta la «lacunosità della motivazione [...] che non spiega perché ritiene attendibile il riconoscimento fotografico effettuato dalla persona offesa e dal teste OR - con riguardo, in particolare, al «riconoscimento delle altre persone che hanno partecipato al fatto unitamente all'imputato IU NT EL», soprattutto, alla «ragazza che sarebbe stata indicata come la persona alla guida L'auto» - e che «risponde in modo apodittico ai dubbi del ricorrente già sollevati nell'impugnazione di merito».
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce: «[n]ullità della sentenza per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione;
violazione della legge penale sostanziale e processuale;
violazione degli artt. 125, comma terzo, 192, 546, comma primo, lett. e), c.p.p., in relazione all'art. 606, lett. c) ed e) c.p. p.». Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Venezia avrebbe reso una motivazione meramente apparente in ordine all'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa MA e del testimone OR, trascurando di dare riscontro alle deduzioni difensive, prospettate nell'atto di appello, relative alle numerose «imprecisioni» che sarebbero state riscontrabili nelle stesse dichiarazioni.
2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce: «[n]ullità della sentenza per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione;
violazione della legge penale sostanziale e processuale;
violazione degli artt. 125, comma terzo, 192, 546, comma primo, lett. e) , c.p.p., in relazione all'art. 606, lett. c) ed e), c.p.p.».Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Venezia non avrebbe adeguatamente motivato in ordine alla