Cass. pen., sez. III, sentenza 10/01/2023, n. 00393
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Testo completo
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: IANOVIC I, nata in Serbia il 23/10/1973 avverso l'ordinanza emessa il 27/05/2022 dal Tribunale di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere V P;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale G R, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;udito il difensore del ricorrente, avv. A F, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso e la restituzione dei beni in sequestro RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 27/05/2022, il Tribunale di Reggio Calabria ha rigettato la richiesta di riesame proposta da IANOVIC I avverso il decreto di sequestro preventivo emesso in data 12/04/2022 dal G.u.p. del Tribunale di Reggio Calabria, finalizzato alla confisca del provento del reato associativo contestato: sequestro avente ad oggetto una parte dei beni già precedentemente assoggettati ad autonomo vincolo cautelare, finalizzato alla confisca del profitto dei reati tributari contestati all'imputata. In particolare, con lo stesso provvedimento in data 12/04/2022, il G.u.p. aveva dichiarato cessata l'efficacia di tale vincolo (come richiesto dallo stesso P.M., alla luce della intervenuta definizione della procedura di accertamento con adesione), ed aveva contestualmente disposto "il sequestro ex art. 416-bis, 416- bisl, 240 c.p., 321 c.2 c.p.p. dei beni dettagliatamente indicati dal P.M. nel parere che costituisce parte integrante del presente provvedimento" (peraltro, con successivo decreto in data 20/05/2022 emesso su richiesta del P.M., il G.i.p. aveva corretto l'erroneo riferimento all'art. 416-bis, anziché al reato di cui all'art. 416 cod. pen., effettivamente contestato al ricorrente al capo a della rubrica: cfr. sul punto pagg. 5 segg. dell'ordinanza impugnata). 2. Ricorre per cassazione la IANOVIC, a mezzo del proprio difensore, deducendo (all'esito di una dettagliata ricostruzione delle vicende processuali culminate nel provvedimento qui impugnato): 2.1. Violazione di legge con riferimento alla mancata rilevazione, nel decreto del G.u.p., della mancanza di un'autonoma valutazione degli elementi addotti a sostegno della richiesta di misura. Si censura l'ordinanza per avere il Tribunale sostenuto trattarsi di una mera estensione del sequestro già in origine disposto con riferimento al profitto del reato associativo, con conseguente possibilità di assolvere gli oneri motivazionali con un semplice richiamo al decreto originario. Al riguardo, la ricorrente evidenzia che, se davvero il G.u.p. avesse compiutamente preso visione del decreto originario, non avrebbe potuto commettere l'errore di disporre la misura per i reati di cui agli artt. 416-bis e 416-bis.1 cod. pen. (mai contestati ma erroneamente richiamati nella richiesta conclusiva del P.M., e non anche nella relativa motivazione). Errore successivamente corretto, ma spiegabile solo con un'operazione di "copia-incolla" della domanda cautelare svolta in totale assenza dell'autonomo vaglio cui il giudicante era tenuto, secondo la costante giurisprudenza.
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