Cass. civ., sez. II, sentenza 28/01/2019, n. 02273
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In tema di equa riparazione per la non ragionevole durata del processo, l'istanza di mediazione che preceda la relativa domanda interrompe, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 28 del 2010, il decorso del termine semestrale di decadenza di cui all'art. 4 della l. n. 89 del 2001 dal momento della sua comunicazione alle altre parti e non da quello del suo deposito.
Sul provvedimento
Testo completo
02273-19 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO EQUA RIPARAZIONE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G. N. 4519/2017 SECONDA SEZIONE CIVILE Cron. 2273 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO Presidente Ud. 18/10/2018 GUIDO FEDERICO Rel. Consigliere PU LL COSENTINO Consigliere GIUSEPPE GRASSO Consigliere ROSSANA GIANNACCARI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 4519-2017 proposto da: SO RG RI, SO LL, SO AR, BR EN, SO IE RI, elettivamente domiciliati in 51 ROMA, LARGO DELLA GANCIA presso lo studio rappresentati dell'avvocato RENATO MIELE, e difesi dall'avvocato LAURA TRENTI;
ricorrenti - 2018 contro 3367 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
- controricorrente avversO il decreto della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositato il 15/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/10/2018 dal Consigliere GUIDO FEDERICO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale ALBERTO CELESTE che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato TRENTI Laura, difensore dei ricorrenti che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Esposizione del fatto Con ricorso ex art. 2 e 3 I. 89/2001, MA OR IA, MA NE, MA RG IA, MA MA e GI EL, adivano la Corte d'Appello di Venezia per chiedere il riconoscimento di un equo indennizzo per la non ragionevole durata di una procedura concorsuale durata 27 anni, che era stata preceduta da istanza di mediazione, non accettata dal Ministero di Giustizia. La Corte d'Appello, con decreto reso in data 15.12.2016, rigettava la richiesta di equa riparazione, ritenendo che la domanda era stata formulata tardivamente e che la presentazione di un'istanza di mediazione non avesse efficacia interruttiva. La Corte affermava, in ogni caso, che, ai sensi dell'art. 4 comma 6 l'effetto interruttivo del termine di decadenza si produceva solo dalla "comunicazione" alle altre parti della domanda di mediazione ( e non dal deposito della stessa) e che nel caso di specie la suddetta comunicazione era intervenuta ben oltre il termine decadenzaziale di sei mesi. Avverso detto decreto propongono ricorso i signori MA OR IA, MA NE, MA RG IA, MA MA e GI EL. Il