Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/09/2004, n. 19115
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. S S - Presidente -
Dott. F D - Consigliere -
Dott. M C F - Consigliere -
Dott. C P - Consigliere -
Dott. T S - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati A R, N V, F C, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
D L E, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BETTOLO 22, presso lo studio dell'avvocato R G, difeso dall'avvocato G D R, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 344/02 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 22/05/02 - R.G.N. 208/2002;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/07/04 dal Consigliere Dott. S T;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. F O che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 30.9.1993 al Pretore di Siena, Elio D L chiedeva, nei confronti dell'Inps, l'accertamento del suo diritto alla pensione di anzianità. Il ricorrente assumeva di avere diritto al tale trattamento pensionistico in qualità di operaio agricolo iscritto negli appositi elenchi per trentacinque anni, nonostante che l'Inps avesse contestato in sede amministrativa il versamento di un numero adeguato di contributi giornalieri nella misura di 5460. Anche con i contributi di diversa gestione, infatti, secondo il ricorrente, era stato mantenuto lo stesso rapporto in ordine al calcolo del requisito contributivo.
Il Pretore di Siena accoglieva la domanda con sentenza, depositata il 21.8.1996, che era riformata dal Tribunale di Siena con sentenza depositata il 21.1.1998. Ad avviso del giudice di appello il riconoscimento del diritto alla pensione di anzianità sarebbe diversamente disciplinato per gli operai agricoli e per i braccianti avventizi in virtù del diverso disposto dell'art 7 della legge n. 638 del 1983 (recte del d.l. 12 settembre 1983 n. 463, convertito con
modificazioni dalla legge 11 novembre 1983 n. 638) e dell'art. 22 della legge 30 aprile 1969 n. 153, perché non sussisterebbe, almeno
per quanto riguarda il diritto alla pensione di anzianità, una nozione unitaria di operaio agricolo che accomuni i salariati fissi, lavoratori dipendenti, ai lavoratori autonomi.
A seguito di ricorso dell'assicurato, questa Corte di Cassazione, in accoglimento dello stesso, con la sentenza 27 febbraio 2001 n. 2870, cassava con rinvio la sentenza impugnata, formulando il principio di diritto secondo cui l'art. 16 della legge 233 del 1990 ha riaffermato e rafforzato il principio in base al quale la misura della pensione, in presenza di contribuzione in fondi diversi, si determina pro- quota, e conseguentemente lo stesso articolo ha previsto il diritto al cumulo tra contribuzioni di diverse gestioni e il diritto ad una pensione da determinarsi con la somma delle singole anzianità come stabilite dai singoli ordinamenti.
Riassunto il giudizio davanti alla Corte d'appello di Firenze, designata come giudice di rinvio, detto giudice accoglieva la domanda proposta dal D L, rigettando l'appello e confermando la sentenza di primo grado.
La Corte fiorentina rilevava che a base dell'appello dell'Inps vi era la tesi secondo cui doveva farsi applicazione dell'art. 22, comma 3, della legge n. 153 del 1969, il quale - dopo la precisazione che, ai
fini della maturazione del diritto alla pensione di anzianità (previsto a favore sia dei lavoratori dipendenti che dei lavoratori autonomi), occorrono 35 anni di contribuzione effettiva e che questo requisito si intende perfezionato quando a favore dell'assicurato risultino versati almeno 1820 contributi settimanali - prevede che "per gli operai agricoli i contributi sono calcolati ragguagliando la contribuzione giornaliera a contribuzione settimanale secondo la qualifica risultante (...) dall'applicazione dell'art. 9 (del r.d.l. 14 aprile 1939 n. 636) sub art. 2 della L, 4 aprile 1952, n. 218" che
rimanda alla allegata tabella. Applicando i coefficienti di ragguaglio previsti dalla tabella B, si otterrebbe una contrazione della contribuzione utile versata dal D L come salariato fisso e così non si raggiungerebbero le 5460 giornate di lavoro - pari a 35 anni - necessarie per il conseguimento della pensione di anzianità, ma solo 4728.
Tale impostazione del problema, secondo il giudice di rinvio, non poteva essere seguita, poiché, secondo il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione, doveva farsi applicazione della regola di cui all'art. 16 l. n. 233/1990, secondo cui