Cass. pen., sez. VII, ordinanza 18/10/2018, n. 47430

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VII, ordinanza 18/10/2018, n. 47430
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 47430
Data del deposito : 18 ottobre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LONGO CARLO ANTONIO nato a GALATRO il 23/06/1964 avverso l'ordinanza del 16/04/2018 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere A C;

RILEVATO IN FATTO

Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Milano, per quanto di interesse, rigettava il reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Milano, con cui era stata rigettata l'istanza di liberazione anticipata presentata da C A L relativamente ai semestri compresi tra il 05/11/2002 e il 04/11/2003, tra il 05/11/2003 e il 06/03/2004, tra il 03/05/2002 e il 30/06/2005, tra 1'01/07/2005 e il 30/06/2006, tra 1'01/07/2006 e il 19/08/2006, tra il 24/11/2012 e il 04/04/2013. Avverso tale ordinanza C A L, a mezzo dell'avv. Michele D'Agostino, ricorreva per cassazione, deducendo l'incongruità del giudizio compiuto dal Tribunale di sorveglianza di Milano, in relazione alla ritenuta insussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio penitenziario richiesto, che erano stati valutati con un percorso argomentativo incongruo, che non teneva conto del percorso rieducativo portato avanti dal condannato durante i periodi di detenzione e dell'effettivo disvalore delle condotte contestate al condannato, che non risultavano coincidenti cronologicamente con i semestri per i quali il beneficio richiesto era stato respinto. Questi argomenti venivano richiamati e ulteriormente ribaditi nei motivi aggiunti depositati il 20/09/2018, nei quali si evidenziava che il percorso motivazionale dell'ordinanza impugnata non teneva conto della sussistenza dei presupposti legittimanti la liberazione anticipata richiesta da Longo, su cui il Tribunale di sorveglianza di Milano si era espresso in termini apodittici.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi