Cass. civ., sez. I, sentenza 26/03/2009, n. 7305

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Con riguardo al trasferimento di azienda per atto tra vivi, il contestuale trasferimento anche della ditta (ai sensi del secondo comma dell'art. 2565 cod. civ.) deve essere oggetto di una distinta manifestazione di volontà negoziale, che tuttavia non richiede un'esplicita menzione della ditta nell'atto di trasferimento, potendo la volontà di estendere quest'ultimo alla ditta ricavarsi dall'interpretazione dell'atto, sulla base dei criteri interpretativi indicati dagli artt. 1362 e s. cod. civ.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 26/03/2009, n. 7305
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7305
Data del deposito : 26 marzo 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. P V - Presidente -
Dott. P D - Consigliere -
Dott. P C - Consigliere -
Dott. N A - Consigliere -
Dott. T M A - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COMITE P, domiciliato in Roma, via P Borsieri 13, presso l'avv. GIALLOMBARDO A., che lo rappresenta e difende, come da mandato a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro
Laboratorio Ortopedico Flaminio s.n.c., di O C;

- intimato -

avverso la sentenza n. 4192/2004 della Corte d'appello di Roma, depositata il 4 ottobre 2004;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. N A;

udito il difensore del ricorrente, Avv. A G, per delega;

Udite le conclusioni del P.M., C R, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Roma ha confermato sia il rigetto della domanda di risarcimento dei danni da concorrenza sleale proposta da P Comite nei confronti della Laboratorio Ortopedico Flaminio s.n.c., dalla quale egli aveva acquistato un ramo d'azienda sito in Ronciglione, sia l'accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla società convenuta per l'inibizione all'attore della qualificazione pubblicitaria della propria ditta come "ex Laboratorio Flaminio".
I giudici del merito, interpretando il contratto di cessione d'azienda stipulato dalle parti, hanno ritenuto che la società convenuta non aveva violato ne' la clausola convenzionale di divieto della concorrenza ne' alcuna norma di correttezza professionale, mentre l'attore aveva indebitamente fatto uso della ditta "Laboratorio Ortopedico Flaminio", non inclusa nella cessione. Contro la sentenza d'appello ricorre ora per cassazione COMITE P, che propone tre motivi d'impugnazione;
mentre non ha spiegato difese il Laboratorio Ortopedico Flaminio s.n.c. MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1363, 2557 e 2596 c.c., vizi di motivazione della decisione impugnata.
Lamenta un'errata interpretazione dell'art. 7 del contratto di cessione d'azienda, che avrebbe dovuto essere letto in combinazione con l'art. 1, laddove la società cedente offriva all'acquirente le più ampie garanzie di legge, come chiarito con

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