Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/10/2015, n. 20851
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Testo completo
I T T I R I D E T N E S E - I L L 2085 1.15 O B E T N E 1.5 OTT 2015 S E - AULA 'A' E N O I MOTIVAZIONE Z A SEMPLIFICATA R T S I G E R E T OggettoREPUBBLICA ITALIANA N E S E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 17610/2009 Cron.20851 SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Presidente Ud. 01/07/2015 Dott. LU MACIOCE - Consigliere - PU Dott. ENRICA D'ANTONIO - Consigliere Dott. DANIELA BLASUTTO Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI - Rel. ConsigliereDott. FABRIZIO AMENDOLA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 17610-2009 proposto da: AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI PARMA C. F. 01874230343, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI GRACCHI 390 presso lo studio dell'avvocato ADRIANO GIUFFRE', che la rappresenta e difende unitamente IA MONEGATTI, giusta delega in all'avvocato 2015 atti;
2992 ricorrente w
contro
AG SC C. F. [...], AV AN C.F. [...], RA LL BI C.F. [...], IP AN C. F. [...], LI CA C.F. [...], LE EN C.F. [...], NO LU C. F. [...], ON NE C. F. [...], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA NOCETTA 751 presso lo studio dell'avvocato PIERO BIASIOTTI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARIA ANGELA SEEBER, giusta procura speciale notarile in atti;
- resistenti con procura avverso la sentenza n. 861/2008 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 11/02/2009 R.G.N. 1080/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/07/2015 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA;
udito l'Avvocato GIUFFRE' FRANCESCA per delega 'GIUFFRE ADRIANO;
udito l'Avvocato BIASIOTTI PIERO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARMELO CELENTANO che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Svolgimento del processo 1.- La Corte d'Appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Parma, ha dichiarato che la ASL di Parma era tenuta ad erogare agli appellati, tutti medici veterinari dalla stessa dipendenti, l'indennità "Ufficiale di Polizia Giudiziaria" prevista dall'art. 52 c.c.n.l. del 3 novembre 2005 e l'ha condannata al pagamento delle somme con tale decorrenza maggiorate di interessi legali dal trentunesimo giorno successivo al 3 novembre 2005;
ha respinto le ulteriori domande contenute nell'originario ricorso proposto dai dipendenti. La Corte ha ritenuto che le censure proposte dall'Azienda fossero fondate per il periodo antecedente l'entrata in vigore dell'art. 52 del c.c.n.l. 3.11.2005, in quanto, analizzata la normativa collettiva applicabile al personale sanitario che svolge anche funzioni di Polizia Giudiziaria ha escluso che l'indennità fosse dovuta anche al personale dell'area medica-veterinaria. La Corte d'appello ha tuttavia evidenziato che lo scenario normativo descritto era mutato per effetto dell'entrata in vigore del c.c.n.l.
3.11.2005 che all'art. 52 ha previsto in favore dei dirigenti medici e veterinari l'erogazione di una indennità mensile, subordinata allo svolgimento effettivo delle funzioni ispettive e di controllo previste dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 27 e dalla L. 30 aprile 1962, n. 283, art.
3. In sostanza il giudice d'appello ha accertato che a seguito di tale disposizione contrattuale, entrata in vigore dal gennaio 2002, come previsto dall'art. 2 del c.c.n.l. citato, l'indennità introdotta dalla norma collettiva dovesse essere erogata per effetto dell'attribuzione in concreto delle funzioni ispettive e di controllo di polizia giudiziaria al personale appartenente alla dirigenza medico veterinaria. In particolare - per quanto qui ancora interessa il giudice distrettuale ha escluso che la domanda di erogazione dell'indennità a norma del citato art. 52 c.c.n.l. 2005, formulata in via