Cass. civ., sez. VI, ordinanza 25/07/2022, n. 23117
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unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 8768/2020proposto da: OBIETTIVO LOGISTICA S.r.l. in fallimento, con sede in Barialla Via Principe Amedeo n.7 (C.F.: 06096860782 ) , in qualità di incorporante della "Euro Progea S.p.A.''(C.F.: 005414920727 ) , in persona dei curatori fallimentari Dott. I P (C.F.: PLLGNZ68H28A662A ) e Avv. F G(C.F.: GRCFNC77L29A662L ) , rappresentata e difesa. giusta procura speciale in calce al ricorso, dall'Avv. F C (C.F.: CNVFNC5SP28E205P) ed elettivamente domiciliata in Roma al Corso Vittorio Emanuele IIn. 18;-ricorrente - contro Agenzia delle Entrate (C.F.: 06363391001), in persona del Direttore Centrale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale Avviso accertamento I, I ed Iva – Rinuncia al ricorso per cassazione dello Stato (C.F.: 80224030587) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12;-controricorrente – -avverso la sentenza n. 3270 /20 19 emessa dalla CTR Lombard i a il 30/07/2019e non notificata;udita la relazione della causa svolta all’adunanza del 22/06/2022 dal Consigliere relatore dott. A P. Ritenuto infatto 1. La Euro Progea s.r.l. (poi incorporata dalla Obiettivo Logistica s.r.l.) proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano avverso l’avviso di accertamento e irrogazione sanzioni emesso dalla Agenzia delle Entrate il 19.4.2017, relativo ad I, I ed IVA anno 2012, che aveva tratto origine dalle risultanze di un pvc redatto dalla Guardia di Finanza di Bitonto a conclusione di una verifica eseguita per gli anni di imposta dal 2010 al 2015 e con il quale, una volta disconosciuto costi afferenti ad operazioni oggettivamente inesistenti, era stato rideterminato il reddito d’impresa. 2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso limitatamente al recupero a tassazione delle imposte non versate all’Erario dalle società formalmente fornitrici della manodopera.
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