Cass. pen., sez. V, sentenza 06/03/2018, n. 10154
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da G G, nata a Fiumefreddo di Sicilia (CT), il 29/01/1957, S G, nata a Taormina (ME), il 30/05/1931, V S, nato a Giarre (CT), il 23/10/1984, nella qualità di terzo interessato, avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Catania in composizione monocratica in data 25/03/2017;visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa R C;lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. F B, pervenute in data 24/11/2017, con cui è stata chiesta l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Catania in composizione monocratica dichiarava inammissibile l'impugnazione proposta da G O, S G, V S, avverso la sentenza del Giudice di Pace di Giarre del 02/12/2016, con cui i predetti erano stati condannati a pena pecuniaria per i reati di cui agli artt. 582, 612 cod. pen., rilevando che, nel caso in esame, non risultava alcuna condanna al risarcimento del danno e che, pertanto, a norma dell'art. 37 d. Igs. n. 274 del 2000, l'imputato non può proporre appello avverso le sentenze del Giudice di pace. 2. Con ricorso depositato il 09/06/2017 G O, S G, V S ricorrono, a mezzo del difensore di fiducia Avv.to G P, per violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in quanto il Giudice erroneamente ha omesso di convertire l'impugnazione in ricorso per cassazione, come previsto dall'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., ed ha, altrettanto erroneamente, confermato la sentenza impugnata.
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