Cass. pen., sez. V, sentenza 20/03/2023, n. 11727
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul procedimento ex art. 625-bis cod. proc. pen. per la correzione dell'errore di fatto contenuto nella sentenza n. 18677 del 01/02/2022 della prima sezione della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA pronunciata a carico di IN SA nato a [...] il [...] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Elisabetta Maria Morosini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Lucia Odello, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso;
udito il difensore, avv. Giacomo lana, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Nell'interesse di TI VA viene proposto ricorso straordinario, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., in relazione alla sentenza n. 18677 del 01/02/2022, con la quale la prima sezione penale della Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dal medesimo condannato avverso la sentenza, pronunciata il 4 marzo 2021, dalla quinta sezione penale. Detta ultima sentenza aveva dichiarato inammissibile il ricorso straordinario coltivato da TI avverso la sentenza della Prima sezione penale in data 11/3/2020 che - a sua volta - aveva dichiarato inammissibile il ricorso ex art. 625 bis cod. proc. pen. contro la sentenza della Quinta sezione del 4/10/2018 che aveva sancito la definitività della condanna del TI per il reato di partecipazione a un'associazione mafiosa.
2. Il ricorrente precisa che il nuovo ricorso è volto a denunciare l'errore di fatto contenuto nella sentenza impugnata e consistito nell'avere la Corte di cassazione ritenuto che il ricorso straordinario denunciasse il medesimo errore già valutato dalle precedenti sentenze ex art. 625-bis cod. proc. pen.;
mentre invece l'errore denunciato concerneva "la distorta conoscenza del carteggio processuale". In sostanza la prima sezione penale non si sarebbe avveduta che la doglianza del ricorrente si appuntava sull'utilizzo del medesimo compendio probatorio nell'ambito dei procedimenti "Ada" e "Affari di famiglia" nel senso che "alla base della condanna di cui al procedimento Ada è stato utilizzato il medesimo materiale probatorio del procedimento Affari di famiglia con conseguente distorta o conoscenza del carteggio processuale".
3. Si è proceduto a discussione orale su richiesta del difensore. La difesa ha depositato una memoria, nella quale, a sostegno del ricorso, evidenzia che: "nell'ambito dell'ordinanza di custodia cautelare del procedimento denominato ADA,1711.ma Dott.ssa Bari/là, rappresentava come il termine di durata della misura ex art. 297 c.p.p. andasse retrodatato al momento di cui alla prima ordinanza di custodia cautelare, emessa nell'ambito del primo procedimento denominato Affari di Famiglia".
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Occorre muovere da alcune premesse di inquadramento giuridico e processuale.
2.1. Si tratta del quarto ricorso proposto da TI VA ex art. 625-bis cod. proc. pen.:- il primo ricorso straordinario, dichiarato inammissibile dalla prima sezione, ha riguardato il preteso