Cass. civ., sez. V trib., sentenza 02/03/2023, n. 06275
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ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 23136/2016R.G. proposto da: COMBE ALBERTO, elettivamente domiciliato in Roma Via Sicilia 66, presso lo studio dell’avvocato F G (GLNFNC64A16H703K) rappresentato e difeso dall’avvocato C A M S (SLVCLN63C29F205R). -Ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587) che la rappresenta e difende. -Controricorrente - Avverso la sentenza d ella COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 1164/2016depositata il 02/03/2016. Udita la relazione svolta dal Consigliere R G nella pubblica udienza del22 febbraio 2023 ex art. 23, comma 8 - bis , d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, richiamato dall’art. 8, comma 8, d.l. 29 dicembre 2022, n. 198. Dato atto che il Sostituto Procuratore Generale A C ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA 1.A C, odontoiatra, impugnò l’avviso di accertamento che riprendeva a tassazione Irpef e Irap, per il 2006, redditi non dichiarati per euro 7.322.993,09, ricostruiti sulla base di indagini bancarie. 2. La C.T.P. di Milano accolse il ricorso del contribuente con sentenza (n. 202/2013) che è stata riformata dalla C.T.R. della Lombardia, la quale ha accolto l’appello dell’ufficio così argomentando (cfr. pag. 3 della decisione): (i) il contribuente non ha presentato la dichiarazione adducendo un problema di ricezione telematica della stessa, ma era suo onere attivarsi per la trasmissione telematica della dichiarazione;(ii) a norma dell’art. 32, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973, la mancata risposta del contribuente al questionario inviatogli dall’ufficio comporta che non possano essere presi in considerazione successivamente ulteriori documenti dal medesimo depositati sia in sede amministrativa sia in giudizio, posto che il contribuente non ha provato che il mancato adempimento di tale incombente era dovuto a cause a lui non imputabili;(iii) non sono soddisfatte le condizioni in presenza delle quali il c.d. “scudo fiscale” può precludere l’azione accertatrice del fisco, vale a dire l’esatta corrispondenza tra somme scudate e somme accertate e la produzione della documentazione che provi all’Amministrazione l’adesione allo scudo fiscale. 3. Il contribuente ricorre, con sette motivi, per la cassazione della sentenza di appello;l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso [« Nullità della sentenza o del procedimento (art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c.»], si denuncia la nullità del processo e della sentenza sul presupposto che la C.T.R. abbia errato nel non considerare valida la costituzione in giudizio del contribuente/appellato, seppure tardiva, in quanto presentata all’udienza di trattazione del 16/04/2015 da Marco Martinelli, consulente del lavoro, quale difensore del contribuente, unitamente alla richiesta di rinvio della trattazione per un impedimento del difensore. 2. Il primo motivo è inammissibile. Si critica il fatto che, ad avviso della C.T.R., il difensore del contribuente/appellato sarebbe stato privo dello ius postulandi in quanto consulente del lavoro, abilitato all’assistenza tecnica soltanto per materie concernenti le ritenute alla fonte e gli obblighi dei sostituti d’imposta. Ebbene, la sentenza (nella parte relativa allo “svolgimento del processo”) afferma che il contribuente non si è costituito. Il che è un fatto processuale pacifico. A margine di tale declaratoria, e precisamente nella nota 1 a piè di pagina, la Commissione regionale (testualmente) spiega che «l’autodefinito difensore tecnico» dell’appellato, in data 16/04/2015 (e cioè la stessa data in cui si è svolta la camera di consiglio), ha presentato una richiesta di rinvio per un “attacco influenzale”. A giudizio di questa Corte, ribadito che è certo che il contribuente non si è costituito in giudizio nei modi e nel termine di cui agli artt. 23, 61, d.lgs. n. 546 del 1992, appare ineccepibile, sul piano processuale, la decisione della C.T.R. di non dare seguito alla richiesta di rinvio del difensore della parte dato che la controversia è stata trattata in camera di consiglio, la quale si svolge senza la presenza delle parti e dei difensori. Inoltre, questa Corte ha chiarito che «[n]el processo tributario, la violazione del termine previsto dall’art. 23 del d.lgs. n. 546 del 1992 per la costituzione in giudizio della parte resistente comporta esclusivamente la decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi, sicché permane il diritto dello stesso resistente di negare i fatti costitutivi dell’avversa pretesa, di contestare l’applicabilità delle norme di diritto invocate e di produrre documenti ai sensi degli artt. 24 e 32 del detto decreto» (Cass. n. 2585/19 che dà continuità a Cass. n. 6734/15). Non è ravvisabile, pertanto, alcuna lesione del diritto di difesa della parte privata visto che il giorno della camera di consiglio il contribuente era decaduto dal potere di depositare: (i) “documenti”, i quali possono essere depositati fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione (art. 32, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992);(ii) “memorie illustrative”, le quali possono essere depositate fino a dieci giorni liberi prima della data di trattazione (articolo 32, comma 2);(iii) “brevi repliche scritte”, le quali, nel solo caso di trattazione della controversia in camera di consiglio(come nella fattispecie in esame), sono consentite fino a cinque giorni liberi prima della data della camera di consiglio (articolo 32, comma 3).
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