Cass. civ., sez. III, sentenza 06/05/2008, n. 11054
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Costituisce contratto di affitto di fondo rustico soggetto alla disciplina di cui alla legge 3 maggio 1982, n. 203 l'affitto di un fondo da destinare a colture forestali da realizzare a cura del solo affittuario, ancorché, eventualmente, con la concessione di contributi in conto capitale a carico dello Stato. Nel caso in cui l'affittuario sia una società a responsabilità limitata, il rapporto rientra nella previsione di cui agli artt. 22 e seguenti della suddetta legge e, in particolare, ai sensi dell'art. 23 della stessa, a tale contratto si applica, tra gli altri, l'art. 5 della medesima legge,dal quale si evince che grava sull'affittuario e non sul concedente l'onere della manutenzione ordinaria del fondo e delle relative attrezzature.
Sul provvedimento
Testo completo
8 0 0 2 / ORIGINALE 4 5 REPUBBLICA ITALIANA 0 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 1 Oggetto LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE contratto forestazione SEZIONE TERZA CIVILE risoluzione dammi Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.1519/05 Dott. Luigi Francesco DI NANNI Presidente Dott. Giovanni Battist PETTI Consigliere 04108/05 Cron.Dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere моги Consigliere Rep. Dott. Alfonso AMATUCCI TRAVAGLINO Consigliere Ud. 11/04/2008 Dott. Giacomo ha pronunciato la seguente: ESENTE REGISTRAZIONE-ESENTE BOLLI-ESENTE DIRITTI SEN TENZA FR ACAST sul ricorso (R.G. 1519/05) proposto da: FI NO, elettivamente domiciliato in Roma, via Dardanelli n. 13, presso l'avv. Luca Spingardi, di- feso, anche disgiuntamente, dall'avv. Luigi Russo non- ché dall' avv. Giorgio Fonzi, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
OR s.r.l. intimata nonché sul ricorso (R.G. 4108/05) proposto da: OR S.r.l. in liquidazione, in persona del liquida- tore Francesco Pasqua, elettivamente domiciliato in Ro- 2008 ma, piazza della Marina n. 1, presso l'avv. Lucio Fi- 796 1 lippo Longo, giusta delega in atti;
controricorrente ricorrente incidentale ( avversO la sentenza della Corte d'appello di Ancona, sezione specializzata agraria n. 832/03 del 17 dicembre 2003 - 27 gennaio 2004 (R.G. 536/03). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11 aprile 2008 dal Relatore Cons. Mario Finocchiaro;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Ge- nerale Dott. Giovanni Salvi, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del 1° e del 2° motivo e rigetto del 3° e del 4° motivo del ricorso principale, rigetto di quello incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza 29 maggio 9 giugno 1998 il tribunale di Ascoli Piceno - sezione specializzata agraria, ha accolto il ricorso proposto da FI NO contro la OR s.r.l. e, per l'effetto, dichiarato risolto per fatto e colpa esclusivi della conduttrice convenuta il contratto 22 luglio 1983 con il quale il FI a- veva concesSO in affitto alla OR, per la durata di venticinque anni, un fondo rustico di sua proprietà in Comunanza, esteso ha 65.20.00, con condanna della af- fittuaria all'immediato rilascio nonché al risarcimento danni da liquidarsi in separato giudizio. 2 Passata in cosa giudicata tale pronunzia il FI ha convenuto nuovamente in giudizio, innanzi allo stes- ↓ SO tribunale di Ascoli Piceno, sezione specializzata agraria, la OR s.r.l. chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti. Costituitasi in giudizio la convenuta ha resistito alla avversa pretesa, deducendone la infondatezza. Svoltasi la istruttoria del caso, l'adita sezione con sentenza 29 marzo - 16 luglio 2002 ha liquidato i danni nella complessiva somma di € 178.619,38 oltre in- teressi. Gravata tale pronunzia in via principale dalla LAM- FOR s.r.l. e, in via incidentale, dal FI la Corte di appello di Ancona, sezione specializzata agraria, 27 gennaio 2004 ha ac- con sentenza 17 dicembre 2003 colto, per quanto di ragione, l'appello principale e, per l'effetto, determinato il risarcimento del danno spettante al FI in € 18.652,87, oltre rivalutazio- ne come da sentenza impugnata, rigettata ogni altri do- manda risarcitoria nonché l'appello incidentale. Per la cassazione di tale ultima sentenza, non no- tificata, ha proposto ricorso, con atto 14 gennaio 2005 FI NO, affidato a 4 motivi e illustrato da 1- memoria. 3 Resiste, con controricorso e ricorso incidentale, notificato il 18 febbraio 2005 e affidato a un unico motivo, la OR s.r.l. in liquidazione. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. I vari ricorsi avverso la stessa sentenza devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c.
2. Motivi di ordine logico impongono di esaminare, rispetto al ricorso principale, quello con precedenza, incidentale. Con 10 stesso la ricorrente incidentale denunzia violazione dell'art. 132 c.p.c. in relazione all'art. 118 dip. att. Omessa, insufficiente о contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.». Si osserva, in particolare, che la Corte ha ritenu- to fondate le censure avanzate da essa ricorrente ed ha e f i l provveduto a rideterminare, come indicato in dispositi- vo il risarcimento del danno in favore di FI Sera- fino in euro 18.652, 87, ma non vi è però traccia, nella motivazione della sentenza, delle modalità di calcolo secondo cui la Corte è pervenuta a ridurre la somma liquidata in favore del FI.
3. La deduzione è manifestamente inammissibile. 1.- 4 Il giudice di primo grado ha liquidato i danni spettanti al FI nella complessiva somma di € 178.619,38. Il giudice di appello dopo avere accolto, in parte, il gravame proposto dalla soccombente OR s.r.l. ha negato che spettassero al FI, a titolo di risarci- mento danni, sia l'importo, reclamato a titolo di cano- ni, di lire 117.559.076, sia l'ulteriore somma di lire 192.179.088, pretesa per il ripristino del fondo. Atteso che espressi gli importi di cui sopra in - il giudicante ha quantificato il credito residuo euro FI mediante una semplice, e elementare, sot- del trazione [dal maggiore importo accertato dal primo giu- dice], delle somme non spettanti, a suo avviso al FIOC- CHI è palese la inammissibilità della censura svolta con il ricorso incidentale.
4. Passando all'esame del ricorso principale si os- serva che, come accennato in parte espositiva, con con- tratto 22 luglio 1983 FI NO ha concesso in affitto alla OR s.r.l., per la durata di venticin- que anni, un fondo rustico di sua proprietà in Comunan- za esteso ha 65.20.00 per un corrispettivo costituito, da un lato, da «un canone annuo di lire 990.000 ettaro [elevato con decorrenza dal mese di luglio 1989 a lire 3 milioni ettaro] e da una somma di danaro pari al 25 5 per cento del valore del prodotto legnoso maturato in piedi, valutato al prezzo di macchiatico». I giudici di appello hanno ritenuto la nullità, ri- levabile ex officio della clausola de qua perché in violazione del precetto di cui all'art. 10 legge n. 567 del 1962, secondo il quale il canone di affitto dei fondi rustici deve essere determinato e corrisposto in danaro, con conseguente nullità di tutte le prestazioni o compensi preveduti a carico dell'affittuario in ag- giunta al canone medesimo. Premesso quanto sopra (id est dichiarata la nullità della clausola in questione, nella parte in cui prevede l'attribuzione in favore del proprietario concedente, al termine del rapporto di affitto, oltre al canone corrisposto periodicamente, anche di una ulteriore som- ma di danaro) in riforma della pronunzia del primo giu- dice i giudici di appello hanno dichiarato che tra i danni spettanti al FI, a seguito della pronunziata risoluzione, per inadempimento della controparte, del contratto inter partes allo stesso non compete la ulte- riore voce risarcitoria di lire 117.559.076 (pari al valore del 25% del presunto prodotto legnoso maturato). con il5. Il ricorrente principale FI censura, primo motivo, la sentenza impugnata nella parte de qua, lamentando «violazione о falsa applicazione dell'art. 6 10 legge 12 giugno 1962 n. 567, nonché degli artt. 1421 e 2909 C.C. e dell'art. 345 c.p.C.;
omessa, insuffi- ciente ○ contraddittoria motivazione su un punto deci- sivo della controversia, in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.».
6. Il motivo è fondato. Escluso - a seguito della impugnazione della sen- tenza del primo giudice a opera della parte soccombente - che sulla questione relativa alla validità della clausola contrattuale relativa alla misura del canone affittuaria si fosse formato indovuto dalla società primo grado il giudicato, si osserva che giusta la te- stuale previsione di cui all'art. 10 della legge 12 giugno 1962, n. 567 (in Gazz. Uff., 30 giugno, n. 163), norme in materia di affitto di fondi rustici «si presu- mono pagamenti senza titolo e si considerano imputabili al canone di affitto e comunque ripetibili i pagamenti effettuati dall'affittuario oltre il canone contrattua- le in occasione della stipulazione e del rinnovo del contratto di affitto». Pacifico quanto sopra e pacifico che nella specie «in occasione della stipulazione» del contratto di af- fitto per cui è controversia [il 22 luglio 1983], nes- sun pagamento è stato effettuato, dall'affittuario, ol- tre il canone contrattuale, ma è stato previsto, unica- 7 mente una particolare modalità del pagamento del canone [parte da corrispondersi annualmente, parte al termine del rapporto], è palese la assoluta non riferibilità alla fattispecie della norma positiva invocata. Irrilevante, e non pertinente, al fine di pervenire a una diversa conclusione è la circostanza che а norma dell'art. 1, comma 1, della legge n. 567 del 1962 nell' affitto di fondo rustico il canone determinato a cor- risposto in danaro. A prescindere da ogni altra considerazione [la di- sciplina invocata ha riguardo, essenzialmente, ai con- tratti di affitto a conduttore coltivatore diretto non può, come preteso dalla sentenza impugnata e dalla difesa del ricorrente incidentale, trasferirsi, senza alcun indispensabile adeguamento, al contratto per cui è controversia, in cui l'affittuario non poteva, certa- mente, qualificarsi, coltivatore diretto о soggetto a questo equiparato] si osserva che: nella specie il corrispettivo dell'affitto è sta- to puntualmente previsto in una somma di danaro, ancor- ché parametrata a una percentuale dell'incremento le- gnoso del fondo al termine del rapporto;
-nessuna disposizione di legge specie a seguito della dichiarata illegittimità costituzionale del si- stema normativo di cui agli artt. 9 e 62 della legge 3 8 - maggio 1982, n. 203, in tema di canoni massimi di af- fitto (cfr. C. cost. 5 luglio 2002, n. 318, nonché la pacifica giurisprudenza di questa Corte in argomento, resa appunto con riguardo ai contratti, come il presen- te, di forestazione, Cass. 28 luglio 2005, n. 15809) né, in particolare l'art. 1 o l'art. 10 della legge n. 567 del 1962, negano che le parti, nell'ambito della loro autonomia privata, possano in sede di stipula- zione di