Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/01/2020, n. 01023

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/01/2020, n. 01023
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 01023
Data del deposito : 13 gennaio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PALERMOnel procedimento a carico di: NT SA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 11/04/2019 del TRIB. LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;
sentite le conclusioni del PG PERLA LORI che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
udito il difensore avvocato LO IU FRANCO che ha chiesto il rigetto del ricorso del PM.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale distrettuale di Palermo, a seguito di istanza di riesame dell'indagato TO PA avverso la ordinanza cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Trapani con la quale al predetto è stata applicata la misura della custodia in carcere in relazione al capo 11) (artt. 61 n. 2,110,319,321 cod. pen.) e quella degli arresti dorniciliari in relazione ai capi 15) (art. 378 cod. pen.),23) (artt. 61 n. 2,110,318,321 cod. pen.) e 29) (relativo alla partecipazione alle associazioni per delinquere di cui agli artt. 416 cod. pen. e 2 L. 25 gennaio 1982 n. 17, in presenza dell'avvenuta creazione di una struttura finalizzata alla commissione di delitti contro la P.A. ed altresì al condizionamento del "funzionamento di organi costituzionali e di rilevanza costituzionale nonché di apparati della pubblica amministrazione dello stato e degli enti locali"), ha dichiarato l'incompetenza territoriale della A.G. di Trapani essendo competente quella del Tribunale di Palermo ed annullato l'ordinanza impugnata per insussistenza della gravità indiziaria in ordine ai predetti reati e disposto la trasmissione degli atti al P.M. Tanto nell'ambito di una complessa indagine che ruota intorno alle condotte criminose contestate in via provvisoria a IO LO IU, deputato dell'assemblea della regione Sicilia, ritenuto al centro di un complesso intreccio di relazioni criminali, finalizzato alla consumazione di vari reati contro la pubblica amministrazione favoriti ed innestati su di una loggia massonica segreta operante in Castelvetrano, promossa dallo stesso LO IU per condizionare il funzionamento e l'indirizzo politico di organi costituzionali e di rilevanza costituzionale nonché di apparati della pubblica amministrazione statale e degli enti locali.

2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il P.M. presso il Tribunale di Trapani deducendo quattro motivi:

2.1. Il primo di essi concerne la dedotta "inosservanza e erronea applicazione degli artt. 27 e 291 co. 2 c.p.p., nonché contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione L'individuazione del /ocus commissi delicti". Si deduce che erroneamente il Tribunale distrettuale della cautela avrebbe reputato commesso in Palermo il più grave delitto di peculato di cui al capo 8) della rubrica provvisoria, facendo riferimento L'erogazione al LO IU da parte della Regione Sicilia - avvenuta, appunto, nel capoluogo - del contributo a titolo di rimborso per le somme versate dal deputato regionale a favore di AR UI LL, sua collaboratrice politica presso l'A.R.S.;
per contro, si sarebbe dovuto correttamente individuare, ai fini della consumazione del reato, il momento ed il luogo in cui il deputato regionale assegnava le somme ricevute dalla Regione ad impieghi diversi da quelli a base dell'erogazione del denaro, dunque nel momento in cui il LO IU versava dette somme a PP GI, marito della LL, sulla scorta di un'istanza di rimborso corredata da giustificativi di spesa già sostenuti per un contratto di collaborazione in realtà del tutto fittizio: solo allora, infatti - giusta la tesi del ricorrente - il deputato regionale avrebbe distratto il denaro messogli a disposizione dalla Regione, imprimendogli una destinazione diversa da quella consentita. Dopodiché, stante l'assenza di elementi identificativi del luogo di materiale consegna del denaro L'GI, il Tribunale avrebbe dovuto determinare la competenza territoriale sulla scorta delle regole suppletive indicate dalla legge, cioè - secondo il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte - nel luogo di consumazione, in via a mano a mano più gradata, del reato successivamente più grave fra gli altri connessi, nella specie quello di corruzione, commesso in Trapani, con conseguente radicamento presso l'A.G. di quel circondario della competenza per territorio.

2.2. Strettamente connesso al motivo testé illustrato è quello ulteriore, avente ad oggetto la "errata applicazione delle norme processuali penali sulla connessione, in relazione al delitto di tentata estorsione aggravata ipotizzato a carico di LO IU IO": malamente, invero, il Tribunale palermitano avrebbe ritenuto avulso dal vincolo della connessione con gli altri illeciti rubricati nell'ordinanza cautelare l'anzidetto delitto di tentata estorsione, posto in essere in danno dell'allora direttore generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani e parimenti commesso in quel capoluogo, da ritenersi "certamente il reato più grave fra quelli commessi".

2.3. Il terzo motivo concerne la denunciata "mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, con riferimento alla ritenuta insussistenza della gravità indiziaria ex art. 273 c.p.p. in relazione al capo 11)", essendosi omessa qualsiasi motivazione sulla posizione del PA, in quanto il Tribunale si è limitato ad affermare il ruolo marginale del predetto rispetto alla erronea conclusione secondo la quale le captazioni smentivano l'assunto accusatorio in ordine alla sussistenza di un presunto patto corruttivo in virtù del quale n PA e il VI, in cambio dell'assunzione delle rispettive mogli, avrebbero dato la propria disponibilità a rivelare eventuali indagini in corso a carico di EN e Lo UT.

2.4. Analogo vizio di motivazione viene dedotto in relazione L'addebito associativo di cui al capo 29) dell'imputazione provvisoria. Si assume in proposito che del tutto irragionevolmente il Tribunale avrebbe escluso l'esistenza dell'ipotizzato sodalizio criminoso in ragione del fatto che talune conversazioni intercettate darebbero prova che l'intervento del LO IU - come leggesi nell'ordinanza impugnata - fosse «funzionale a rafforzare il suo bacino di voti attraverso una politica clientelare e non già, come sostenuto dalla pubblica accusa, a imporre uomini di fiducia in posti delle istituzioni al fine di condizionarne l'operato»: ciò in quanto il detto giudice avrebbe in tal modo soffermato la propria attenzione unicamente sulle conversazioni relative alla massoneria, dimenticando che l'illecito ipotizzato è quello previsto e punito dL'art. 416 cod. pen., in funzione della commissione di reati contro la P.A., quale sintomaticamente quello di cui al capo 3), del tutto pretermesso dal Tribunale. D'altro canto, la pretesa scarsa significatività delle cariche ricoperte dai soggetti asseritamente coinvolti nel sodalizio criminoso deve apprezzarsi come «inversamente proporzionale alla grandezza del contesto territoriale» nel quale lo stesso opera: a significare, cioè, che in un comune delle dimensioni di Castelvetrano «anche incarichi aventi portata locale

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