Cass. pen., sez. I, sentenza 09/01/2023, n. 00354

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 09/01/2023, n. 00354
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 00354
Data del deposito : 9 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MACRI' VINCENZO nato a SIDERNO il 03/01/1965 avverso la sentenza del 16/02/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO GAETA ha-canztirgb-Efilédend o Il PG conclude per il rigetto del ricorso per infondatezza. Alle ore 13.15 l'udienza viene temporaneamente sospesa. Alle ore 13.30 l'udienza è riaperta. udito E difensori L'avv. M U deposita conclusioni e nota spese;
L'avv. M D si riporta alle conclusioni depositate;
L'avv. T M CDA conclude riportandosi ai motivi di ricorso ed insistendo per l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. V M ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria del 16 febbraio 2021, con la quale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Locri del 26 marzo 2019, è stato condannato alla pena di anni quindici di reclusione, in ordine al reato aggravato di associazione di tipo mafioso, ai sensi dell'art. 416-bis, primo, secondo, quarto e quinto comma, cod. pen., perché aveva fatto parte, all'interno dell'associazione di tipo mafioso riferibile alla c.d. "cosca Commisso", della `ndrina di contrada Dionisi di Siderno, ponendo in essere condotte attive di direzione della vita del sodalizio, anche attraverso stretti contatti con altri esponenti di vertice della realtà associativa, nonché con esponenti apicali della ‘ndrangheta di Marina di Gioiosa Ionica;
aveva diretto e coordinato il sodalizio, prendendo le decisioni rilevanti, impartendo disposizioni ad altri associati ad essi sottoposti;
aveva contribuito a risolvere contrasti all'interno del sodalizio, anche col compito di raccogliere e trasmettere informazioni su questioni vitali (tra le quali, le vicende inerenti un omicidio commesso all'interno dell'associazione, le vicende relative a depositi di armi e denaro nella disponibilità del gruppo criminale) e si era occupato dell'andamento delle attività dell'organizzazione in Canada, in Olanda e in altre parti del mondo, sviluppando le cointeressenze in affari leciti e illeciti riconducibili al gruppo di appartenenza.

2. Il ricorrente articola tredici motivi di ricorso coql'atto del 18.6.2021. 2.1.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale, e inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 721 cod. proc. pen. e 7 del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica federativa del Brasile (ratificato con legge 23 aprile 1991, n. 144), e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il giudice di merito, in violazione del principio di specialità e delle garanzie previste dall'art. 96 del trattato bilaterale di estradizione col Brasile, avrebbe omesso di considerare che M veniva processato a Locri per reati diversi da quelli in ordine ai quali era stata concessa l'estradizione. Come si evincerebbe anche dalla relativa pronuncia dell'Autorità brasiliana, l'imputato era stato estradato solo in ordine al reato di cui all'art. 74 T.U. stup. e non anche in ordine al reato di associazione di tipo mafioso. L'ordinamento brasiliano, infatti, non prevede un concetto tecnico di criminalità organizzata come quello presente in Italia, per cui il reato associativo di tipo mafioso non è previsto da un'autonoma fattispecie penale, anche considerando che l'art. 288 del codice penale brasiliano è dedicato al diverso reato di associazione per delinquere. Il ricorrente, infine, evidenzia di aver potuto sollevare tale eccezione sul difetto di procedibilità solo all'udienza del 5 febbraio 2019 per cause a lui non imputabili. La Corte non avrebbe palesato una pronuncia esplicita c:on riferimento al difetto di procedibilità, di cui al capo 30 di imputazione, per fatti associativi di stampo mafioso commessi in Siderno e in zona limitrofe nonché all'estero, in Canada ed in Olanda, dal gennaio 2005 fino al settembre 2015. Diversamente, l'associazione mafiosa finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti era stata contestata al ricorrente come perdurante dal gennaio 2004 al settembre 2015. La Corte non avrebbe fornito alcuna spiegazione sui rilievi della difesa, limitandosi a sterili formule di stile e a svolgere, con un giudizio alquanto approssimativo, affermazioni disconosciute dalla sentenza emessa con separato giudizio abbreviato. Da tale sentenza era emersa la prova, invece, della sussistenza e dell'operatività di due associazioni distinte: un sodalizio criminoso mafioso e un gruppo operativo che si occupava specificatamente del narcotraffico e di altri reati in materia di armi. Simile rilievo concorreva a dimostrare il difetto di procedibilità relativo al reato di cui al capo 30, mentre la sentenza impugnata è rimasta silente sul punto.

2.1.2. Il primo motivo è infondato. La Corte di appello ha evidenziato che l'estradizione riguardava anche il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen.;
infatti,dalla sentenza della Corte Federale del Brasile del 27.2.2018 risulta che la richiesta di estradizione riguardava anche il delitto di associazione di tipo mafioso armata di cui all'art. 416-bis cod. pen., come risulta anche da nota del Ministro della Giustizia del 28.6.2016 inviata nello Stato del Brasile, dove si specifica che il Mandato di arresto europeo (MAE) emesso dal G.i.p. del Tribunale di Reggio Calabria riguardava anche il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. Per di più, sulla doppia tipicità, la Corte brasiliana aveva evidenziato la corrispondenza del reato per il quale era stata presentata la richiesta con quello di cui all'art. 288 del codice brasiliano sull'associazione criminosa. Con tali specifici aspetti, risultanti dal provvedimento impugnato, il ricorrente non si confronta adeguatamente, siccheoltre che infondato in punto di diritto, il motivo di ricorso risulta generico.

2.2.1. Con il secondo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 191, 696, comma 1, 727 e 729 cod. proc. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il giudice di merito avrebbe omesso di accertare l'inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali eseguite all'estero all'interno dell'ufficio della società Fresh di Vincenzo C. L'Olanda (paese concedente), infatti, aveva evidenziato la mancanza di espressa autorizzazione rilasciata dal giudice competente e non vi era agli atti alcuna rogatoria relativa all'utilizzo di tali specifici atti (considerando che le rogatorie n. 11/15 del 4.04.15 e n. 17/15 del 17.06.2015 non prevedevano l'utilizzo di dette intercettazioni). Secondo il ricorrente, quindi, il giudice di merito non avrebbe potuto utilizzare tale elemento istruttorio.

2.2.2. Il motivo è infondato. A pag. 30 della sentenza impugnata, i giudici hanno spiegato che vi era stata trasmissione spontanea di atti da parte dell'autorità olandese, fatto che comporta l'inapplicabilità dell'art. 729, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 11116 del 20/02/2009, Gallitelli, Rv. 243429). Infatti, l'inutilizzabilità degli atti assunti per rogatoria nei casi previsti dall'art. 729 cod. proc. pen. non si applica all'acquisizione di informazioni emerse all'interno di un procedimento penale all'estero, con atti che spontaneamente ed autonomamente l'autorità giudiziaria estera ha offerto all'autorità giudiziaria italiana. In questo senso è costante l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Sez. 4, n. 9960 del 27/01/2005, Biondo, Rv. 231048), per la quale la sanzione dell'inutilizzabilità sancita dall'art. 729, comma primo, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 13 della legge 5 ottobre 2001, n. 367, è speciale e come tale non è applicabile in via estensiva o analogica al di fuori dello specifico ambito nel quale essa è prevista, cioè quello delle rogatorie "all'estero". Ne consegue che la suddetta previsione sanzionatoria non è applicabile al caso in esame.

2.3.1. Con il terzo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale, e inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, con riferimento agli artt. 268, 270, 271 cod. proc. pen. e 15, secondo comma, Cost., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il giudice di merito avrebbe omesso di dichiarare l'inutilizzabilità delle conversazioni captate e acquisite per rogatoria dall'Olanda, in quanto acquisite mediante un sistema autorizzativo attribuito a un organo del potere esecutivo, in violazione a quanto stabilito dall'art. 15, secondo comma, Cost., che prevede che l'inviolabilità delle comunicazioni sia limitabile solo mediante atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge, prevedendo, quindi, la doppia riserva di legge e di giurisdizione. Il ricorrente, sul punto, evidenzia che in Olanda il pubblico ministero - che non è "autorità giudiziaria" nel senso che la Costituzione italiana attribuisce al termine ed è sottoposto alle direttive del potere esecutivo olandese - ha il compito di dover motivare la richiesta di autorizzazione alle intercettazioni. Nel caso di specie, pertanto, non essendovi agli atti i decreti di autorizzazione emessi dal giudice olandese, il giudice di merito italiano non avrebbe potuto utilizzare le relative captazioni, poiché poste in violazione del principio di riserva di giurisdizione.

2.3.2. Anche tale motivo è infondato. Il pubblico mini.stero in Italia ed all'estero è da considerarsi a tutti gli effetti Autorità giudiziaria, trovando applicazione nel caso di specie, ai sensi dell'art. 696 comma 1 cod. proc. pen., le convenzioni internazionali firmate dallo Stato Italiano (a partire dalla Convenzione europea firmata a Strasburgo il 20/4/1959), che costituiscono fonte primaria di regolamentazione in tema di assistenza giudiziaria e che prevalgono, per esplicita previsione dell'art. 696 comma 2 cod. proc. pen., sulla normativa prevista dagli artt. 697 e segg. cod. proc. pen. In ogni caso, va confermato l'indirizzo costante della giurisprudenza di legittimità (Sez. 4, n.19216 del 06/11/2019, dep. 2020, Ascone Rv. 279246) per la quale, in tema di intercettazioni telefoniche e ambientali, l'utilizzazione degli atti trasmessi dalle autorità giudiziarie straniere in adesione alle richieste di rogatoria non è condizionata all'accertamento, da parte del giuclice italiano, della regolarità degli atti compiuti dall'autorità straniera, vigendo una presunzione di legittimità dell'attività svolta e spettando al giudice straniero la verifica della correttezza della procedura e l'eventuale risoluzione di ogni questione relativa alle irregolarità riscontrate. Quanto alla compatibilità del diritto straniero, sulla base del quale l'atto sia compiuto, con i principi inderogabili dell'ordinamento interno spetta comunque, a colui che eccepisca il difetto di compatibilità darne la prova, tanto più ove si tratti di paese membro dell'Unione Europea. Il ricorrente in definitiva non si confronta, a questo proposito, con la parte della motivazione della sentenza impugnata nella quale è evidenziato che le intercettazioni sono state eseguite sotto il controllo ed in forza di decreto di autorizzazione dell'autorità olandese, nel rispetto dei relativi termini di durata stabiliti dalla normativa di tale Stato.
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