Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/06/2004, n. 10504

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Massime1

Nel giudizio di opposizione all'esecuzione, la sentenza passata in giudicato posta alla base della promossa esecuzione costituisce giudicato esterno, rispetto al quale il giudice della opposizione può compiere solo una attività interpretativa, volta ad individuarne l'esatto contenuto e la portata precettiva, sulla base del dispositivo e della motivazione, con esclusione di ogni riferimento ad elementi esterni, non avendo alcuna possibilità di integrare una pronuncia eventualmente carente o dubbia facendo riferimento a norme di diritto o ad un determinato orientamento giurisprudenziale, ne'; in relazione a sentenza di condanna ad una somma di denaro, si può procedere, per individuare la somma oggetto di esecuzione, alle operazioni contabili tra le partite di dare e avere del medesimo rapporto, trattandosi di attività che, pur se rimessa all'iniziativa officiosa, è propria del giudizio di cognizione, e che, se omessa, deve essere oggetto di impugnazione.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/06/2004, n. 10504
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10504
Data del deposito : 1 giugno 2004
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. P G - Presidente -
Dott. C P - Consigliere -
Dott. L A - rel. Consigliere -
Dott. F R - Consigliere -
Dott. C G - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
C L, elettivamente domiciliato in Roma, via XX Settembre n. 3, presso lo studio dell'avv. M S, e rappresentato e difeso dall'avv. F S d F, giusta delega in atti;



- ricorrente -


contro
INTESA B.C.I. GESTIONE CREDITI s.p.a., in persona di S G, come da procura conferitagli dal direttore generale rag. O P in virtù dei poteri a lui attribuiti dal consiglio di amministrazione del 20 luglio 2001, con atto del 14 novembre 2001 e autentica del notaio P S, rep. n. 18726, elettivamente domiciliata in Roma, via Archimede n. 112, presso l'avv. S M, e rappresentata e difesa dall'avv. A S, giusta delega in atti;



- controricorrente -


avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 1372 depositata il 14 agosto 2001 (R.G. n. 613/98). Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 20 gennaio 2004 dal Relatore Consigliere Dott. A L;

Udito l'avv. S M per delega avv. A S;

Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A U, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 25 giugno 1998 il Pretore di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, dopo aver riunito le opposizioni proposte con ricorsi dell'8 marzo 1994 e del 18 gennaio 1995 dalla Cassa di Risparmio Salernitana (Carisal) avverso l'esecuzione intrapresa da Luigi C, le accoglieva parzialmente, riducendo il credito dedotto da costui "alla complessiva somma lorda di lire 406.887.191, con indicazione di quanto già percepito".
Il C impugnava la sentenza, sostenendo l'erroneità sia del conguaglio tra le somme per le quali era stata promossa l'esecuzione forzata e quelle in precedenza percepite, sia della determinazione degli accessori del credito.
La banca, nel frattempo denominata Intesa Gestione Crediti s.p.a., resisteva all'appello, che era rigettato dal Tribunale di Salerno con pronuncia depositata il 14 agosto 2001. Per quanto ancora interessa in questa sede, il giudice del gravame osservava: nessun fatto modificativo od estintivo della pretesa era stato valutato dal giudice dell'opposizione all'esecuzione, essendosi questi limitato a calcolare il credito azionato in via esecutiva dopo avere detratto quanto anticipatamente corrisposto dalla banca;
gli accessori del credito erano stati determinati dal consulente tecnico di ufficio sino al 30 giugno 1997, mese precedente quello del deposito della relazione tecnica avvenuto il 15 luglio 1997. La cassazione di questa sentenza è stata richiesta dal C sulla base di tre motivi, illustrati con memoria.
Ha resistito con controricorso la banca intimata, nella denominazione, ancora modificata, di intesa B.C.I. Gestione Crediti s.p.a..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo denuncia, insieme con vizio di motivazione, violazione e falsa applicazione degli artt. 615 cod. proc. civ. e 2099 cod. civ.. Deduce che malgrado il chiaro tenore della sentenza
del Pretore, passata in giudicato, ove il credito del C era chiaramente indicato nella somma delle retribuzioni spettanti sino al settembre 1990, maggiorata degli accessori di legge e senza alcuna decurtazione, il giudice dell'opposizione ha considerato aspetti estranei al titolo esecutivo, ritenendo la parziale estinzione del credito con le somme corrisposte prima della pronuncia del Pretore, così operando la compensazione del credito eccepita dalla debitrice soltanto in sede di opposizione all'esecuzione;
nel precedente giudizio, infatti, non era stata avanzata alcuna richiesta di detrazione.
La censura è fondata. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in sede di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo giudiziale, il debitore può invocare soltanto i fatti estintivi o modificativi del diritto del creditore che si siano verificati posteriormente alla formazione del titolo, e non anche quelli intervenuti anteriormente, deducibili esclusivamente nel giudizio preordinato alla formazione del titolo stesso (cfr. Cass. 28 agosto 1999 n. 9061 e numerose altre). A questo principio non è conforme la sentenza impugnata. La quale, fatto cenno alla differenza tra compensazione in senso proprio e operazione contabile tra le partite di dare e avere in relazione al medesimo rapporto, argomenta che correttamente era stato accertato l'importo spettante al creditore detraendo le somme a lui anticipate per assegno alimentare.
Anche se è da condividere, sulla scorta dei principi più volte affermati dalla dottrina e dalla giurisprudenza, la differenza fra le due ipotesi - presupponendo la compensazione in senso proprio di due crediti, che è eccezione in senso stretto, la loro autonomia, mentre l'altra, la unicità del rapporto, si risolve in un semplice calcolo di dare ed avere, che può essere compiuto dal giudice anche di ufficio - si deve osservare che la richiamata distinzione non può qui valere ad escludere l'errore compiuto dal giudice della opposizione. Questi, con la riferita operazione contabile, non si è limitato ad interpretare la sentenza passata in giudicato posta alla base della promossa esecuzione, attività a lui demandata al fine di individuare l'esatto contenuto e la portata precettiva del titolo esecutivo, sulla base del dispositivo e della motivazione, con esclusione di ogni riferimento ad elementi esterni, senza avere alcuna possibilità di integrare una pronuncia eventualmente carente o dubbia facendo riferimento a norme di diritto o ad un determinato orientamento giurisprudenziale (cfr. ex plurimis Cass. 14 gennaio 2003 n. 445), ma ha proceduto ad effettuare quella detrazione, nell'ambito dell'accertamento contabile, che nel giudizio di cognizione, preordinato alla costituzione del titolo esecutivo giudiziale, avrebbe dovuto compiere di ufficio il Pretore;
il quale non l'aveva eseguita, malgrado la constatata esistenza di anticipazioni, a titolo di assegni alimentari, sulle somme spettanti per retribuzioni, erroneamente ritenendo la necessità di una specifica richiesta di detrazione della parte interessata. Questa statuizione, secondo guanto è incontroverso in atti, non fu impugnata, e quindi la determinazione dell'ammontare del credito del C, nella misura affermata dal giudice senza che fossero conteggiate le anticipazioni allo stesso fatte per assegno alimentare, è passata in giudicato, con la conseguenza che in sede di opposizione all'esecuzione intrapresa dal creditore in base alla sentenza del Pretore di Salerno n. 351 del 1994 non sono più deducibili quei fatti (le anticipazioni di somme), parzialmente estintivi del credito, che in quanto verificatisi in precedenza dovevano essere dedotti nel giudizio conclusosi con la richiamata pronuncia.
L'accoglimento del primo motivo comporta l'assorbimento del secondo, con il quale si è lamentata sotto altro profilo la detrazione degli stessi importi anticipati e in base ad una asserita "violazione del principio di irripetibilità degli assegni familiari", oltre che per vizio di motivazione. La sentenza impugnata è stata censurata, perché non ha considerato la natura transattiva dell'accordo intervenuto fra la banca e il lavoratore circa la corresponsione dell'assegno alimentare richiesto, in via d'urgenza, durante il giudizio concernente la illegittimità della destituzione. Tale assegno, previsto per il soddisfacimento dei più elementari bisogni di vita, ad avviso del ricorrente, non era più "recuperabile". Resta superato il terzo motivo con il quale il ricorrente si duole che il Tribunale abbia determinato gli accessori del credito sino alla data della consulenza e non sino al saldo.
Accolto il ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa, a norma dell'art. 384 cod. proc. civ., deve essere decisa nel merito con il rigetto dell'opposizione proposta dalla banca odierna resistente. Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del giudizio di legittimità e delle precedenti fasi di merito.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi