Cass. civ., SS.UU., ordinanza 28/05/2021, n. 15013

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In tema di edilizia residenziale pubblica, la controversia introdotta da chi domandi l'accertamento del diritto a continuare a detenere un immobile in forza di una pregressa convenzione tra un ente pubblico e una cooperativa edilizia, opponendosi ad un provvedimento della P.A. di rilascio dell'immobile ad uso abitativo asseritamente occupato senza titolo, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, avendo ad oggetto un diritto soggettivo e risultando contestato il diritto di agire esecutivamente della stessa P.A., non rilevando, in senso contrario, la circostanza che venga altresì dedotta l'illegittimità di provvedimenti amministrativi (nella specie, l'ordine di sgombero), dei quali sia meramente richiesta la disapplicazione da parte del giudice ordinario, chiamato a statuire sull'esistenza delle condizioni richieste dalla legge per la permanenza del rapporto da cui dipende la prosecuzione della detenzione qualificata del bene in capo all'attore e, conseguentemente, l'inesigibilità del suo rilascio disposto dall'ente pubblico.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 28/05/2021, n. 15013
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15013
Data del deposito : 28 maggio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

: 15013-21 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: REGOLAMENTO DI ANGELO SPIRITO - Primo Presidente f.f. - GIURISDIZIONE FELICE MANNA -- Presidente di Sezione - Ud. 27/04/2021 - A TCE - Consigliere - CC R.G.N. 19483/2020 -- Consigliere -MASSIMO FERRO Cear. 150.13 Rep. LUIGI ALESSANDRO SCARANO - Consigliere - E STI - Consigliere - C.u. - Consigliere - A G - Rel. Consigliere - A C -· Consigliere - ROBERTO GIOVANNI CONTI ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 19483-2020 proposto da: P A, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI 30, presso lo studio del dott. A P, rappresentata e difesa dall'avvocato G V;
-

- ricorrente -

contro

D B C, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 71, presso lo studio dell'avvocato S D M, rappresentata e difesa dall'avvocato NICOLO' DE MARCO;
196 -1- 21 COMUNE DI M D B, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI 30, presso lo studio del dott. A P, rappresentato e difeso dall'avvocato S P;

- controricorrenti -

nonché

contro

AURORA COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.;
- intimata - per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 11853/2018 dinanzi al TRIBUNALE di BARI. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2021 dal Consigliere A C;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale ALESSANDRO PEPE, il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte di cassazione dichiarino la giurisdizione del giudice ordinario.

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione, notificato il 1° agosto 2018, Picoco Antonia conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Bari il Comune di Mola di Bari e la Cooperativa Aurora per ottenere la dichiarazione della piena validità ed efficacia del contratto di locazione dell'appartamento sito in Mola di Bari, al viale Europa Unita n. 20/E da ella stipulato il 30 gennaio 2009 con la SO.GRA.CO. s.r.l., a cui era subentrata l'acquirente Cooperativa "Aurora", con il conseguente riconoscimento del proprio diritto di permanere nella detenzione del citato immobile. Con lo stesso atto di citazione l'attrice invocava, altresì, la condanna del suddetto Comune al risarcimento dei danni assunti come subiti per effetto dell'esecuzione dell'ordine di sgombero dell'alloggio emesso dal medesimo ente con determinazione dirigenziale n. 4 del 29 maggio 2018, in virtù della sentenza n. 518 del 14 marzo 2018 del Ric. 2020 n. 19483 sez. SU - ud. 27-04-2021 -2- TAR Puglia, con la quale era stato accolto il ricorso di De Biasi Claudia, aspirante alla stipula del contratto di locazione a canone agevolato di uno dei 24 alloggi ubicati nell'indicato Viale Europa n. 20/E costruiti dalla menzionata SO.GRA.CO. s.r.l., sulla base di un programma di edilizia residenziale pubblica realizzato ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 21/2001 e del D.M. 27 dicembre 2001, con contributo in conto capitale della Regione Puglia e previa convenzione attuativa con il Comune di Mola di Bari. Interveniva nell'instaurato giudizio la De Biasi

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