Cass. pen., sez. V, sentenza 11/01/2023, n. 00689

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 11/01/2023, n. 00689
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 00689
Data del deposito : 11 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VA EN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPE RICCARDI che ha concluso chiedendo udito il difensore IN

FATTO E IN DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Torino riformava parzialmente in senso favorevole all'imputato, limitatamente alla determinazione dell'entità del trattamento sanzionatorio, la sentenza con cui il tribunale di Alessandria, in data 5.10.2020, aveva condannato IN RE alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al delitto ex artt. 81, cpv., 61, n. 2), 110, 615 ter, commi 1, 2, n. 1), e 3, c.p., in rubrica ascrittogli, confermando nel resto la sentenza impugnata. Al IN viene contestato di avere istigato, nella sua qualità di responsabile dell'istituto vendite giudiziarie di Alessandria, AN OL (nei cui confronti si è proceduto separatamente), ispettore capo della polizia di Stato in servizio presso la sezione di polizia giudiziaria della procura della Repubblica presso il tribunale di Alessandria, a introdursi abusivamente nella banca dati del sistema informatico "Infocannere", attraverso le sue credenziali, al fine di reperire informazioni circa la società "Galilei Immobiliare".

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, lamentando: 1) violazione di legge, in ordine all'art. 192, c.p.p., e vizio di motivazione, in punto di inadeguata valutazione delle risultanze processuali da parte della corte territoriale, che ha reso una motivazione sia manifestamente illogica e contraddittoria in ordine alla consapevolezza del IN circa l'accesso abusivo al sistema "Infocamere" da parte del AN, sia carente nella indicazione degli elementi indiziari in grado di dimostrare che il AN operò l'accesso di cui si discute su richiesta del IN;
2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato in capo al ricorrente;
3) violazione di legge e vizio dì motivazione, in ordine alla ritenuta sussistenza delle circostanze aggravanti di cui all'art. 615 ter, co. 2, n. 1) e co. 2, n. 3), c.p.;
4) violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle ritenute circostanze aggravanti.

3. Con requisitoria scritta del 14.9.2022, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione chiede che il ricorso venga rigettato. Con conclusioni scritte del 21.9.2022, il difensore di fiducia dell'imputato, avv. Massimiliano Borsalino, nel replicare alle osservazioni svolte dal pubblico ministero nella citata requisitoria scritta del 14.9.2022, insiste per l'accoglimento del ricorso.

4. Diversi sono i profili, che rendono inammissibile il ricorso proposto nell'interesse del IN.

4.1. In particolare, con riferimento ai primi due motivi di ricorso (nonché ai corrispondenti rilievi articolati nelle conclusioni scritte), il ricorrente non tiene nel dovuto conto che in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. Cass., Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). E invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argomentativo seguito dal menzionato ricorrente, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di 2 /ty reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289;
Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217;
Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099;
Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). In altri termini, il dissentire dalla

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