Cass. civ., sez. V trib., sentenza 11/11/2003, n. 16872

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 11/11/2003, n. 16872
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16872
Data del deposito : 11 novembre 2003

Testo completo



ESENTE DA REGISTRAZIONE

2. AI S I DEL D.P.R. 26/4/1986 N ATE RIA : ITALIA TRI N. 131 TAB. ALL. B - BUT ARI REPUBBLICA A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 5 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE UINT CIVIE,1 6872 /03 Composta dagli Ill.mi Sigg. N gistrati R.G. n. 4133/99 Dott. G P Presidente Dott. M O Cons.Relatore Cron. 34626 Dott. V D N Consigliere Rep. Dott. S S Consigliere Ud. 20 maggio 2003 Dott. S D C Consigliere OGGETTO ha pronunciato la seguente: Imposte dirette / de- SENTENZA duzioni liquidazione sul ricorso proposto il 20 febbraio 1999 da: ex art. 36-bis, d.p.r. n. C M - rappresentata dall'avv. F V di Pone 600/73. in virtù di procura in calce al ricorso ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via E. Q. Visconti, n. 103, presso l'avv. D C ricorrente contro Ministero delle Finanze -in persona del Ministro pro tempore V- presentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma alla via dei Portoghesi, n. 12 intimato avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Vene- to 1- sez. I – n. 442 dep.16 ottobre 1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20 1384 proc. n. 4133/99 R.G. maggio 2003 dal consigliere dott. M O; udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale dott. Al- berto Russo Libertino, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Centro di servizio II.DD. di Venezia con cartella esattoriale n. 0800108 intimava a Marisa Calesso il pagamento della maggiore im- posta, nonché degli interessi e delle soprattasse, iscritta a ruolo, ai sensi dell'art. 36-bis, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, per il recupero a tassazione 1.lo.r. della somma di L. 30.180.000, corrispondente alla perdita derivante dall'esercizio di impresa commerciale, che nella di- chiarazione dei redditi relativa all'anno 1987 la contribuente aveva portato in compensazione della plusvalenza di L. 40.000.000 realiz- " OID zata con la cessione dell'azienda. L'impugnazione della cartella da parte della Calesso era accolta dalla Commissione tributaria di 1° grado, sul rilievo che l'omogeneità dei due redditi, l'uno negativo e l'altro positivo, ne consentiva la com- pensazione, ma la decisione, appellata dall'Ufficio II.DD. di Treviso, era riformata il 16 ottobre 1998 dalla Commissione tributaria regio- nale del Veneto, che riconosceva, al contrario, la legittimità dell'o- perato dell'amministrazione finanziaria. Osservava il giudice di secondo grado che nella determinazione del- l'imponibile I.lo.r. non è consentita la deduzione dei redditi negativi e che, in ogni caso, non essendo qualificabile d'impresa la plusvalen- za derivante da cessione di azienda, non era possibile operare una compensazione tra una perdita di esercizio ed il corrispettivo della proc. n. 4133/99 R.G. 2 cessione medesima. La Calesso ricorreva per la cassazione della sentenza di secondo gra- do e l'intimato Ministero delle finanze non resisteva in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE La contribuente, nel lamentare la nullità della sentenza impugnata in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., denuncia con tre motivi di ri- corso: a) la violazione e falsa applicazione dell'art. 36-bis, d.p.r. 29 set- tembre 1973, n. 600, atteso che il recupero a tassazione della perdita di esercizio compensata con la plusvalenza derivante dalla cessione " d'azienda presupponeva da parte dell'Ufficio la soluzione di questio- ni attenenti all'interpretazione di disposizioni legislative ed il com- pimento di valutazioni di fatto discrezionali e che, conseguentemen- Ors te, l'iscrizione a ruolo della pretesa fiscale avrebbe dovuto essere preceduta dalla notifica al debitore di un suo motivato atto di accer- tamento; b) l'omessa motivazione in ordine al riconoscimento della correttez- za della procedura seguita dal Centro di servizio; c) la violazione e falsa applicazione della disciplina in tema di I.lo.r., giacché l'art. 36, d.p.r. 4 febbraio 1988, n. 42, ha attribuito ef- ficacia retroattiva alla disposizione contenuta nell'art. 16, 2° co., d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, in virtù della quale le plusvalenze realizzate dalle persone fisiche nell'esercizio di impresa, fatta salva l'ipotesi di espressa opzione per la tassazione separata, sono attratte tra i componenti del reddito d'impresa ed appartengono, quindi, alla proc. n. 4133/99 R.G. 3 stessa categoria di reddito delle perdite di esercizio. Il primo ed il secondo motivo, esaminabili congiuntamente in ragione della loro oggettiva connessione, sono entrambi inammissibili. La questione relativa alla illegittimità della cartella esattoriale, “poi- ché priva degli elementi in fatto e diritto indicanti la pretesa", che la contribuente nel ricorso assume di avere sollevato in via subordinata con l'impugnazione della cartella medesima, non risulta in alcun mo- do trattata nella sentenza impugnata, giacché la stessa, dopo avere dato atto della fondatezza del gravame proposto dall'Ufficio, ha ar- gomentato ulteriormente soltanto sull'infondatezza della richiesta dell'appellata di definire il giudizio in forza della domanda di sanato- ria presentata ex art. 21, d.l. 2 marzo 1989, n. 69. Era conseguentemente onere della ricorrente, che tale questione ha Ord合 riproposto in sede di legittimità, sia l'allegazione dell'avvenuta de- duzione della medesima anche innanzi al giudice di appello e sia l'indicazione in quale atto del grado precedente ciò era avvenuto, on- de consentire attraverso la visione degli atti il controllo necessario ad escludere la novità della prospettazione della specifica causa d'illegittimità della cartella esattoriale rispetto al thema decidendum, quale fissato in secondo grado dall'impugnazione dell'Ufficio e dalle richieste delle parti (cfr. tra le altre: Cass. civ., sez. III, sent. 15 gen- naio 2001, n. 492;
Cass. civ. sez. II, sent. 29 novembre 2001, n. 15185). A tale onere la contribuente non ha soddisfatto, essendosi contraddit- toriamente limitata ad asserire nella narrativa del ricorso che l'Uffi- proc. n. 4133/99 R.G. 4 cio aveva proposto appello "nulla deducendo in ordine alla domanda relativa alla illegittimità del ricorso alla procedura di cui all'art. 36- bis", e l'omissione comporta il rilievo della preclusione dell'esame della censura, non essendo ravvisabile alcuna pronuncia del giudice d'appello su di un punto controverso, alla quale imputare l'erronea applicazione della legge, di cui la ricorrente denuncia la violazione, ovvero la mancanza di motivazione. Egualmente inammissibile è il terzo motivo. Nella disciplina dell'art. 54, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597, vigente nel periodo d'imposta del recupero contestato, le plusvalenze realiz- zate in caso di cessione di azienda non costituivano reddito d'impresa e, essendo soggette a tassazione separata, non potevano essere com- pensate con le perdite della gestione ordinaria dell'impresa (cfr.: Ολ Cass. civ., sez. V, sent. 2 aprile 2002, n. 4693). Il sopravvenuto art. 54, 5° co., lett. a), d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U. delle imposte sui redditi), ha diversamente disposto che le plusvalenze realizzate mediante cessione di azienda a titolo oneroso concorrono alla formazione del reddito, salvo che ne sia chiesta la tassazione separata, e l'operatività retroattiva della disposizione, ai sensi dell'art. 36, d.p.r. 4 febbraio 1988, n. 42, subordinatamente alla validità della dichiarazione dei redditi presentata ed alla conformità di essa alle disposizioni del T.u.i.r. è stata già reiteratamente afferma- ta da questa Corte (cfr. Cass. civ., ez. V, sent. 4 novembre 2002, n. 15370;
Cass. civ., sez. V, sent. 28 ottobre 2002, n. 15144). Va rimarcato, tuttavia, che i motivi di ricorso per cassazione devono proc. n. 4133/99 R.G. 5 . investire, a pena di inammissibilità, questioni che abbiano già forma- to oggetto del giudizio di merito e che è consentito dedurre nuove te- si giuridiche e nuovi profili di difesa solo quando essi fondino su e- lementi di fatto già dedotti dinanzi al giudice di merito e per i quali non sia perciò necessario procedere a nuovi accertamenti. Orbene, la questione dell'applicazione alla fattispecie della normati- va introdotta dal d.p.r. n. 917/86, risulta proposta per la prima volta in sede di legittimità ed il suo esame, a tenore dell'art. 36, d.p.r. n. 42/88, impone una verifica della valida presentazione della dichiara- zione dei redditi rettificata dall'Ufficio e della conformità di essa alla disposizioni del T.u.i.r., che, non essendo stata invocata la retroattivi- tà della nuova regolamentazione negli anteriori gradi del giudizio, non è stata effettuata dal giudice di merito e che, non essendo con- sentita in sede di legittimità, comporta l'impossibilità di valutare la fondatezza del motivo. All'inammissibilità di tutti i motivi consegue quella del ricorso.

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