Cass. civ., SS.UU., ordinanza 06/04/2022, n. 11258
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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 16571-2021 proposto da: DITTA PIETRO GIUSEPPE MAISTO S.R.L. già ditta individuale, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato C T;- ricorrente -contro F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 16571/2021 Numero sezionale 147/2022 Numero di raccolta generale 11258/2022 COMUNE DI PRAIA A MARE, in persona del Sindaco pro tempore, Data pubblicazione 06/04/2022 elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE SANTO 68, presso lo studio dell'avvocato S J, rappresentato e difeso dagli avvocati A M ed E R;- controricorrente - per la risoluzione del conflitto negativo di giurisdizione tra la sentenza n. 865/2013 del TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA depositata il 27/08/2013 e la n. 295/2021 del TRIBUNALE di PAOLA, depositata il 16/04/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/03/2022 dal Consigliere FRANCESCO TERRUSI. Fatti di causa La Pietro Maisto s.r.l. ha proposto opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione del Comune di Praia a Mare per la somma di 30.000,00 EUR, corrispondente ai ratei scaduti di un maggior credito del Comune dilazionato come da provvedimento di esecuzione in danno, per opere di urbanizzazione secondaria indicate in una convenzione urbanistica. La convenzione aveva avuto per oggetto un piano di lottizzazione per un progetto di opera pubblica costituito dalla realizzazione di un canale di deflusso di acque, ed era stata seguita da un’ordinanza contingibile e urgente rimasta inadempiuta. La opponente ha chiesto che sia dichiarata la nullità dell’ordinanza per vizi formali e, nel merito, che sia accertato e dichiarato l’obbligo di essa ditta lottizzante di sostenere la spesa occorsa per la realizzazione dell’opera pubblica esclusivamente nei limiti di cui all’art. 4 della convenzione Ric. 2021 n. 16571 sez. SU - ud. 22-03-2022 -2- F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 16571/2021 Numero sezionale 147/2022 Numero di raccolta generale 11258/2022 urbanistica, e il diritto a portare dette somme a scomputo del Data pubblicazione 06/04/2022 contributo afferente gli oneri di urbanizzazione secondaria dovuti per il rilascio dei permessi a costruire relativi agli interventi di cui al piano di lottizzazione;ha chiesto inoltre che sia accertata l’insussistenza del diritto dell’amministrazione comunale a procedere all’esecuzione forzata per avvenuta estinzione dell’asserita pretesa creditoria a seguito di compensazione col maggior credito vantato dall’opponente stessa o, in via subordinata, la riduzione dell’avverso credito a 13.913,38 EUR. Nella resistenza del Comune, il Tribunale di Paola ha dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo quanto alla domanda di merito e ha respinto, invece, l’opposizione nella restante parte (relativa ai vizi formali dell’ordinanza) qualificandola come opposizione agli atti esecutivi. In ordine alla giurisdizione ha ritenuto esistente un duplice titolo di devoluzione al giudice amministrativo, attesa (i) la convenzione di lottizzazione, ascrivibile agli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo, che presuppone che la controversia avente a oggetto il rispetto degli obblighi da essa nascenti rientri nell’alveo dell’art. 133, primo comma, lett. a), n. 2, del cod. proc. amm., e (ii) la riferibilità della controversia all’art. 133, primo comma, lett. f), che evoca la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo quanto agli “atti e i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia urbanistica e edilizia, concernenti tutti gli aspetti dell'uso del territorio”. Il Tribunale ha osservato che, per quanto riconducibile a una convenzione urbanistica del 1985, e quindi anteriore sia al cod. proc. amm. sia al d.lgs n. 80 del 1998, la controversia Ric. 2021 n. 16571 sez. SU - ud. 22-03-2022 -3- F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 16571/2021 Numero sezionale 147/2022 Numero di raccolta generale 11258/2022 Data pubblicazione 06/04/2022 avrebbe altresì dovuto considerarsi afferente alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e a quella generale di legittimità, sulla base del quadro normativo preesistente, essendo stata una tale giurisdizione riconosciuta anche con riferimento al tema del recupero delle spese sostenute per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione non eseguite dal lottizzante (Cass. Sez. U n. 4995-93). La società Maisto ha proposto ricorso per denunziare e far risolvere il conflitto negativo di giurisdizione determinatosi per effetto di tale sentenza, considerato che il Tar della Calabria, con anteriore sentenza n. 865/2013, aveva declinato a sua volta la giurisdizione in favore del giudice ordinario, a definizione di due ricorsi riuniti (nn. 882/2012 e 327/2013) aventi un oggetto sostanzialmente identico a quello in esame, segnatamente relativi, il primo, alla domanda di annullamento del provvedimento del Comune di Praia a Mare di “notifica spese sostenute (..) per la realizzazione del canale per il deflusso delle acque”, ammontanti a complessivi € 82.785,74, in base all’ordinanza contingibile e urgente, e di accertamento del diritto della ditta lottizzante a non corrispondere, per la realizzazione dell’opera pubblica, somme eccedenti i limiti di cui all’art. 4 della convenzione urbanistica, e di portare dette somme a scomputo del contributo afferente gli oneri di urbanizzazione secondaria dovuti per il rilascio dei permessi a costruire, oltre che la condanna dell’ente al risarcimento dei danni derivanti dai provvedimenti impugnati;e il secondo alla domanda di annullamento di un’ordinanza-ingiunzione del Comune recante l’ordine di pagamento della stessa somma di 30.000,00 EUR per ratei scaduti, quale parte della spesa occorsa per la realizzazione dell’opera pubblica, oltre che di Ric. 2021 n. 16571 sez. SU - ud. 22-03-2022 -4- F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 16571/2021 Numero sezionale 147/2022 Numero di raccolta generale 11258/2022 Data pubblicazione 06/04/2022 accertamento dei medesimi diritti della lottizzante a sostenere la spesa nel senso sopra indicato. Il Comune di Praia a Mare ha replicato con controricorso. Ragioni della decisione I. - Il Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso della società perché la sentenza del Tar n. 865/2013, non appellata a suo tempo, è passata in giudicato, e perché, parimenti, è mancata l’impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Paola. Ha inoltre eccepito che le domande proposte nei menzionati giudizi sarebbero tra loro diverse quanto ai petita, con ciò dovendosi escludere ogni dedotto conflitto negativo di giurisdizione. II. - Entrambe le eccezioni sono infondate. È ammissibile il ricorso per conflitto negativo di giurisdizione nell'ipotesi in cui il giudice ordinario e il giudice amministrativo abbiano entrambi negato la propria giurisdizione sulla medesima controversia, pur senza sollevare essi stessi d'ufficio il conflitto, essendosi in presenza non di un conflitto virtuale di giurisdizione, risolvibile con istanza di regolamento preventivo ex art. 41 cod. proc. civ., ma di un conflitto reale negativo, denunciabile alle Sezioni unite della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 362, secondo comma, n. 1, c.p.c., in ogni tempo e, quindi, indipendentemente dalla circostanza che una delle pronunce in contrasto sia passata in giudicato (Cass. Sez. U n. 1919-21, Cass. Sez. U n. 8246-17, Cass. Sez. U n. 150-13). Il presupposto della medesima controversia è poi integrato quando vi sia l'identità di personae, causa petendi e petitum sostanziale, e le varie domande si distinguano unicamente in ragione del petitum formale immediato, come Ric. 2021 n. 16571 sez. SU - ud. 22-03-2022 -5- F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 16571/2021 Numero sezionale 147/2022 Numero di raccolta generale 11258/2022 del resto può desumersi dal fatto che anche in tal caso Data pubblicazione 06/04/2022 varrebbe l’efficacia panprocessuale della sentenza di questa Corte affermativa della giurisdizione (cfr. Cass. Sez. U n. 26595-18, Cass. Sez. U n. 11161-19). Va data continuità, dunque, al principio per cui la denuncia del conflitto reale, positivo o negativo di giurisdizione, a norma dell'art. 362 cod. proc. civ. è ammissibile anche nel caso in cui fra i giudizi, svolti dinanzi a due diversi ordini giurisdizionali, vi sia una parziale diversità di petitum formale, allorché codesta sia comunque posta in relazione alla medesima causa petendi (v. Cass. Sez. U, n. 21928-08). III. - La giurisdizione appartiene al giudice ordinario. Spetta infatti al giudice ordinario la giurisdizione sulla controversia relativa al recupero delle spese per l'effettuazione d'ufficio da parte di un comune di opere a tutela della pubblica incolumità (quali certamente sono quelle di realizzazione di canali di deflusso di acque torrentizie), oggetto di ordinanza contingibile e urgente rimasta ineseguita dal destinatario. Indipendentemente, infatti, dallo strumento prescelto dall'amministrazione per detto recupero (procedura monitoria o procedimento previsto per la riscossione delle entrate patrimoniali dal r.d. n. 639 del 1910), la natura della posizione soggettiva incisa dall'ordinanza non viene sotto alcun profilo in rilievo nella fase di riscossione del credito dell'amministrazione per le spese affrontate a seguito dell'inerzia del destinatario dell'ordine, in quanto al giudice ordinario non compete stabilire se il potere sia stato legittimamente esercitato in sede di emissione del provvedimento amministrativo, ma solo se sussista il diritto soggettivo dell'amministrazione a essere rimborsata, per Ric. 2021 n. 16571 sez. SU - ud. 22-03-2022 -6- F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 16571/2021 Numero sezionale 147/2022 Numero di raccolta generale 11258/2022 avere effettivamente speso le somme di cui domanda il Data pubblicazione 06/04/2022 rimborso e per non essere stata la spesa eccessiva in relazione all'obiettivo perseguito e determinato nel provvedimento (v. Cass. Sez. U n. 22756-18 e già Cass. Sez. U n. 15611-06, rispetto a fattispecie soggetta alla l. n. 267 del 2000;più di recente Cass. Sez. U n. 21640-21). Ne segue che non sono pertinenti i richiami della sentenza del Tribunale di Paola, come pure i riferimenti della società opponente, alla convenzione urbanistica e al piano di lottizzazione, onde associare la giurisdizione all’art. 133 del cod. proc. amm. o a quella generale di legittimità sui provvedimenti della p.a. La controversia involge esclusivamente l’atto diretto a far valere la pretesa creditoria della p.a., non anche i provvedimenti amministrativi a monte di quella pretesa. E anzi neppure è dedotto che quei provvedimenti, e segnatamente l’ordinanza contingibile e urgente, siano stati a loro volta impugnati. IV. - Non è pertinente neppure il riferimento alla giurisprudenza di questa Corte formatasi sulle pretese relative agli oneri di urbanizzazione (Cass. Sez. U n. 4995-93 citata dal Tribunale di Paola). Difatti quella giurisprudenza si è materializzata con riguardo alla giurisdizione esclusiva attribuita dalla l. n. 10 del 1977, art. 16, in relazione a domande aventi a oggetto le somme che l'ente territoriale abbia speso per eseguire le opere di urbanizzazione della zona sulla quale insistono gli immobili;opere compiute nell'esercizio di specifica facoltà prevista dalle convenzioni, poi trasfusa nelle singole licenze. In altre parole, il diverso principio al quale ha alluso il Tribunale di Paola riguarda la cognizione delle controversie Ric. 2021 n. 16571 sez. SU - ud. 22-03-2022 -7- F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 16571/2021 Numero sezionale 147/2022 Numero di raccolta generale 11258/2022 Data pubblicazione 06/04/2022 attinenti alla spettanza e liquidazione del contributo per gli oneri di urbanizzazione (e v. pure Cass. Sez. U n. 5903-03, Cass. Sez. U n. 22904-05, Cass. Sez. U n. 12114-09). Ma nella fattispecie in esame non si tratta di questo. Si tratta molto più semplicemente del credito fatto valere dal Comune per avere eseguito opere in danno a seguito di ordinanza contingibile e urgente inadempiuta. Va quindi affermata la giurisdizione del giudice ordinario, da individuarsi nel Tribunale di Paola, territorialmente competente, cui è rimesso di liquidare anche le spese del giudizio svoltosi in questa sede.
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