Cass. civ., sez. V trib., sentenza 09/02/2023, n. 4094

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 09/02/2023, n. 4094
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4094
Data del deposito : 9 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo



1. L'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale di Milano, con tre distinti avvisi di accertamento n. (---), accertava nei confronti di A.A. maggiori redditi di partecipazione e maggiori imposte IRPEF e relative addizionali, per gli anni 2005, 2006 e 2007, con riferimento alla quota societaria detenuta relativamente alla società Il Taschino di M. A.A. &
F.lli Sas , della quale era socio accomandante.

Gli avvisi di accertamento in questione derivavano da presupposti avvisi di accertamento, con i quali l'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale di Catania, aveva accertato nei confronti della predetta società maggiori redditi d'impresa per gli anni suindicati, e, prima ancora, da un processo verbale di constatazione redatto in data 1 dicembre 2008 dalla G.d.F. di Catania, al termine delle operazioni di controllo eseguite nei confronti della predetta società.



2. Avverso tali avvisi di accertamento A.A. proponeva distinti ricorsi dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano la quale, con sentenza n. 94/01/2013 del 13 febbraio 2013 , previa riunione degli stessi ricorsi, li accoglieva, annullando gli avvisi di accertamento predetti.



3. Proposto gravame dall'Ufficio, la Commissione tributaria regionale della Lombardia - sede di Milano, con sentenza n. 6119/01/2014, pronunciata il 10 novembre 2014 e depositata in segreteria il 25 novembre 2014, accoglieva parzialmente l'appello, confermando la legittimità degli accertamenti di maggiori redditi a carico del sig. A.A., "ma solo nella misura che risulterà all'esito dei giudizi incardinati attualmente avanti la C.T.R. di Catania e aventi ad oggetto gli accertamenti presupposti", dovendosi ritenere in tal senso "riformata la decisione della C.T.P. di Milano", ed annullando le sanzioni nei confronti del ricorrente/socio accomandante, con compensazione integrale delle spese del giudizio di secondo grado 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione A.A., sulla base di dodici motivi.

Resiste con controricorso l'Agenzia delle entrate, la quale propone anche ricorso incidentale, sulla base di un motivo.



5. All'udienza pubblica del 26 ottobre 2022 il consigliere relatore ha svolto la relazione ed il P.M. ed i procuratori delle parti hanno rassegnato le proprie conclusioni D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 , ex art. 23, comma 8-bis, conv. in L. 18 dicembre 2020, n. 176 .

Motivi della decisione



6. Con il primo motivo di ricorso principale A.A. eccepisce nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 132 , 434 e 437 c.p.c. , in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 4) , per violazione dei principi di autosufficienza della decisione, completezza e determinatezza della statuizione ed inammissibilità di sentenza condizionale, per non avere, la sentenza di appello, statuito nè sulla domanda avanzata dall'appellante Agenzia, nè sulle proprie richieste.

Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente eccepisce nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 132 , 112 , 434 e 437 c.p.c. , in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, nn. 3) e 5) , per violazione dei principi in tema di autosufficienza della decisione, completezza e determinazione della statuizione ed inammissibilità della condanna condizionale.

Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53 , art. 18, comma 3 e art. 12, comma 3 in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3) , in quanto il ricorso in appello dell'Ufficio era da considerare inammissibile, poichè sottoscritto da soggetto (Capo dell'Ufficio legale) privo della delega da parte del Direttore provinciale.

Con il quarto motivo di ricorso il contribuente eccepisce violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42 , della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7 , artt. 112 , 434 e 437 c.p.c. , in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 4) , per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, per non avere la C.T.R. pronunciato su tutte le questioni sollevate dall'appellato, ed in particolare per l'assenza di ogni valutazione in ordine alla specifica eccezione per cui anche in ipotesi di avvenuta notificazione del p.v.c. avrebbe dovuto essere verificato che gli atti notificati al contribuente contengono gli elementi necessari ad individuare la pretesa tributaria.

Con il quinto motivo di ricorso A.A. deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 e della L. n. 212 del 2000, art. 7 in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3) , per non avere la C.T.R. valutato il rispetto del principio del contraddittorio preventivo, con riferimento ad ogni singolo avviso di accertamento.

Con il sesto motivo di ricorso il ricorrente lamenta omesso esame di un fatto decisivo e controverso oggetto di discussione tra le parti, in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 5) , con riferimento alla questione dell'effettiva conoscenza del p.v.c. da parte del contribuente.

Con il settimo motivo di ricorso A.A. eccepisce violazione e falsa applicazione dell' art. 116 c.p.c. , in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3) , per non avere l'Ufficio mai prodotto in giudizio copia notificata del p.v.c..

Con l'ottavo motivo di ricorso il ricorrente eccepisce violazione e falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 109 ( TUIR) e dell'art. 112 c.p.c. , in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 4) , per avere, la C.T.R., omesso di pronunciare sulla fondatezza della pretesa, contenuta nei tre atti impositivi, avendo riguardo al recupero a tassazione dei costi relativi al fornitore B.B. Spa , illegittimamente operato per erronea applicazione del citato art. 109 TUIR . Con il nono motivo di ricorso viene eccepita, ancora, violazione e falsa applicazione dell' art. 109 TUIR , in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3) , in quanto l'accertamento era stato basato sul principio di competenza.

Con il decimo motivo di ricorso il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 112 , 434 e 437 c.p.c. , in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 4) , per omessa pronuncia sull'eccezione volta all'annullamento degli avvisi di accertamento, perchè emessi in dipendenza di altrettanti atti impositivi illegittimamente adottati dalla Direzione provinciale di Catania nei confronti della società Il Taschino di A.A. M. &
F.lli Sas .

Con l'undicesimo motivo di ricorso viene ancora eccepita violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3) , in quanto, a fronte di specifica eccezione, l'Amministrazione finanziaria non aveva dimostrato il conferimento della delega per la sottoscrizione degli avvisi di accertamento.

Con il dodicesimo motivo A.A. deduce, infine, violazione e falsa applicazione dell' art. 102 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3) , per non avere, la C.T.R., disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti della società Il Taschino di A.A. M. &
F.lli Sas .

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