Cass. civ., SS.UU., ordinanza 06/06/2019, n. 15384

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 06/06/2019, n. 15384
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15384
Data del deposito : 6 giugno 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 10695-2018 proposto da: SOCIETA' AGRICOLA RAG, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE DELLE BELLE ARTI

7, presso lo studio dell'avvocato A F, rappresentata e difesa dall'avvocato G M P;

- ricorrente -

contro

CONSORZIO PERMANENTE PER LA SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIE E STRAORDINARIE DELLA STRADA VICINALE FOSSO DI ARONNE, SOGGETTA A SERVITU' DI PUBBLICO TRANSITO, COMUNE DI CORRIDONIA;

- intimati -

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 3919/2015 del TRIBUNALE di MACERATA. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9/4/2019 dal Consigliere A C;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale C M, il quale conclude chiedendo che la Corte di Cassazion dichiari la giurisdizione del giudice ordinario, e conseguentemente che il Tribunale di Macerata è giudice competente alla trattazione dei procedimenti in epigrafe indicati.

FATTI DI CAUSA

La società agricola RAG, con separati atti di citazione mediante i quali aveva impugnato - dinanzi al Tribunale di Macerata - varie delibere del Consorzio permanente per la sistemazione e manutenzione ordinarie e straordinarie della strada vicinale "fosso di Aronne" (i cui giudizi venivano riuniti in quello rubricato al n. R.G. 3919/2015, rimanendo, tuttavia, autonomo quello iscritto al n. R.G. 2566/2017), lamentava la violazione delle norme statutarie concernenti la nomina del presidente e la convocazione, gestione e verbalizzazione delle assemblee all'esito delle quali erano stati adottati i provvedimenti poi impugnati in sede giudiziale. Il Consorzio convenuto, costituendosi in giudizio (salvo che nel procedimento recante il n. R.G. 2566/2017 in ordine al quale non erano ancora scaduti i termine per la costituzione), eccepiva la carenza di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quella del giudice amministrativo, sul presupposto che trattavasi di Consorzio costituito ai sensi del d.lgs.lgt. n. 1446/1918 e della legge n. 126/1958, da ciò desumendone la natura pubblicistica dello stesso. A Ric. 2018 n. 10695 sez. SU - ud. 09-04-2019 -2- tale eccezione aderiva anche il convenuto Comune di Corridonia, costituitosi nell'ambito del procedimento pendente dinanzi al suddetto Tribunale iscritto al n. R.G. 1362/2016. A causa della proposizione di quest'ultima eccezione ed in pendenza dei giudizi riuniti tutti a quello di cui al n. R.G. n. 3919/2017, la società RAG ha ritualmente proposto regolamento preventivo di giurisdizione, deducendo la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario in ragione: - della corretta applicazione, ai fini della riconducibilità della controversia alla giurisdizione generale del giudice ordinario, dell'art.102 Cost., in virtù della soggettività giuridica di natura privata propria del Consorzio convenuto e per effetto del concreto "petitum sostanziale" fatto valere in giudizio;
- dell'applicazione del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 Cost. per accertare la irrilevanza - al fine dell'attribuzione della cognizione della controversia alla giurisdizione del giudice amministrativo - della mera qualificazione di uso pubblico della strada privata vicinale oggetto di manutenzione;
- del contenuto delle prospettate domande tese a tutelare diritti soggettivi di essa ricorrente, siccome proposte attraverso l'impugnazione di delibere consortili non involgente la contestazione dell'esercizio di alcun potere autoritativo o discrezionale di natura pubblica da parte della P.A. .
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