Cass. civ., sez. V trib., sentenza 16/12/2022, n. 36911

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 16/12/2022, n. 36911
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 36911
Data del deposito : 16 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 5848/2016 R.G., proposto DA S T, rappresentato e difeso dall'Avv. L G, con studio in Rieti, elettivamente domiciliato presso l'Avv. S P, con studio in Roma, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORIRENTE CONTRO rEquitalia Sud. S.p.A.", con sede in Roma, in persona di S M, nella qualità di responsabile del contenzioso elettorale per il Lazio, giusta procura speciale a mezzo di rogito redatto dal Notaio M D L da Roma il 20 gennaio 2016, rep. n. 40959, nella veste di agente della riscossione per la Provincia di Rieti, rappresentata e difesa dall'Avv. F P, con studio in Rieti, ove elettivamente domiciliato (indirizzo p.e.c.: francesco.piselli@pecavvocatirieti.it), e comunque presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
CONTRORICORRENTE AVVERSO la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Roma il 29 luglio 2015 n. 4461/01/2015;
dato atto che la causa è decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, non essendo stata fatta richiesta di discussione orale;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17 novembre 2022 dal Dott. G L S;

FATTI DI CAUSA

L'Equitalia Sud S.p.A.", nella veste di agente della riscossione per la Provincia di Rieti, ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Roma il 29 luglio 2015 n. 4461/01/2015, che, in controversia su impugnazione di cartella di pagamento per l'importo di C 25.757,32 (con i relativi accessori) con riguardo al ruolo emanato col n. 2013/001438 dal Tribunale di Rieti - Ufficio Cancelleria per spese giudiziali, imposta di registro e contributo unificato per l'anno 2012, ha rigettato l'appello proposto dalla medesima nei confronti di S T avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Rieti il 5 maggio 2014 n. 179/02/2014, con compensazione delle spese giudiziali. Il giudice di appello ha confermato la decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso del contribuente con riguardo all'imposta di registro ed al contributo unificato ed aveva dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario con riguardo alle spese giudiziali, sul rilievo che l'ente impositore non fosse litisconsorte necessario nel processo, che la notifica della cartella di pagamento fosse stata regolare, che il ruolo era stato reso esecutivo nelle forme di legge e che la cartella di pagamento fosse stata idoneamente motivata. Il ricorso è affidato a quattro motivi. L'"Equitalia Sud S.p.A." si è costituita con controricorso. Con conclusioni scritte, il P.M. si è espresso per il rigetto del ricorso. La controricorrente ha depositato memoria. Il ricorrente ha depositato conclusioni scritte.

MOTIVI DI RICORSO

1. Con il primo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 26, commi 1 e 2, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che la cartella di pagamento fosse stata regolarmente notificata al contribuente, nonostante la notifica diretta a mezzo del servizio postale senza l'intermediazione di un agente notificatore e senza la redazione della relata di notifica.

2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 12, comma 4, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, 1, comma 5 -ter, lett. e, del D.L. 17 giugno 2005 n. 106, convertito, con modificazioni, dalla Legge 31 luglio 2005 n. 156 e 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che il ruolo fosse stato reso esecutivo nelle forme di legge, nonostante la carenza di prova della sottoscrizione apposta in calce, anche in forma elettronica, dal responsabile dell'ente impositore.

3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7 e 17 della Legge 27 luglio m2000 n. 212, 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, 24 Cost. e 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che la cartella di pagamento fosse stata munita di adeguata motivazione, nonostante l'omessa indicazione di elementi riferibili ai presupposti della pretesa impositiva (in particolare, della sentenza penale a cui i singoli tributi sono riferiti), precludendo al contribuente l'esercizio del diritto di difesa.

4. Con il quarto motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata o del relativo procedimento per violazione dell'art.112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunciarsi sulla domanda di annullamento del ruolo (riprodotto nella cartella di pagamento) per difetto di motivazione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo è infondato.

1.1 Difatti, è pacifico che, in tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella di pagamento può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte dell'art. 26, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati (tra le tante:Cass., Sez. 5^, 19 marzo 2014, n. 6395;
Cass., Sez. 6^-5, 11 febbraio 2016, n. 2790;
Cass. Sez. 5^, 23 novembre 2017, n. 28000;
Cass., Sez. 5^, 25 maggio 2018, n. 13124;
Cass., Sez. 6^-2, 17 gennaio 2019, n. 1243;
Cass., Sez. 5^, 21 febbraio 2020, n. 4671;
Cass., Sez. 6^-5, 30 settembre 2020, n. 20700;
Cass., Sez. 5^, 25 febbraio 2021, nn. 5154 e 5155;
Cass., Sez. 5^, 29 ottobre 2021, n. 30898;
Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2022, n. 8362). In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come è implicitamente confermato dal 26, comma 4, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o
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