Cass. pen., sez. III, sentenza 24/02/2021, n. 07147

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 24/02/2021, n. 07147
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 07147
Data del deposito : 24 febbraio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da F G, nato a Taurianova il 29/3/1968 M M, nato ad Alfonsine il 21/4/1953 S F, nato a Borgo San Lorenzo il 7/1/1946 avverso la sentenza del 30/5/2019 della Corte d'appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere G L;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale L C, che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi;
udito per il ricorrente S l'avv. G A, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
udito per il ricorrente M l'avv. G A, in sostituzione dell'avv. G F, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 30 maggio 2019 la Corte d'appello di Bologna, provvedendo sulle impugnazioni proposte dagli imputati nei confronti della sentenza del 24 luglio 2018 del Tribunale di Rimini, con la quale, per quanto ora rileva in base ai ricorsi proposti, G F, Mauro M e Franco S erano stati dichiarati responsabili di plurime contestazioni del reato di cui all'art. 10 d.lgs. 74/2000 (capi C, O, U, AF, AM, AS), del reato di cui all'art. 8 d.lgs. 74/2000 (capo AR) e del reato di cui all'art. 5 d.lgs. 74/2000 (capo AT), venendo condannati, F alla pena di tre anni e dieci mesi di reclusione, M alla pena di un anno e tre mesi di reclusione, S alla pena di tre anni e un mese di reclusione, ha assolto S dal reato di cui all'art. 416 cod. pen. di cui al capo A (reato che era stato dichiarato estinto per prescrizione dal Tribunale di Rimini) perché il fatto non sussiste;
ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti di F e S in ordine ai reati di cui ai capi AR, AS e AT, limitatamente, quanto a quest'ultimo reato, al periodo d'imposta 2008, rideterminando le pene loro inflitte in due anni e undici mesi di reclusione per F e in due anni e due mesi di reclusione per S, confermando nel resto la sentenza impugnata.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione G F, dichiarato responsabile dei reati di cui ai capi C, O, AF, AM e AT (limitatamente al periodo d'imposta 2008) e condannato alla pena di due anni e undici mesi di reclusione, affidandolo a due motivi.

2.1. In primo luogo, ha lamentato, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., un vizio della motivazione nella parte relativa alla valutazione delle risultanze testimoniali, in particolare di quanto riferito dal Maresciallo N, che aveva dichiarato di non ricordare dove l'imputato custodisse le scritture contabili, giacché tale aspetto avrebbe potuto essere decisivo nella assoluzione del ricorrente dalla contestazione di distruzione delle scritture contabili, e anche di quanto riferito dal Maresciallo Alessi, che aveva ammesso la limitatezza degli accertamenti svolti in relazione ai reati di cui ai capi O), U), AM e AT), e anche di essere stato assente in alcune fasi delle indagini, con la conseguente insufficienza della motivazione della decisione di conferma della condanna del ricorrente, inidonea a consentire di ritenere superato il ragionevole dubbio riguardo alla responsabilità dell'imputato.

2.2. Con un secondo motivo ha denunciato, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'errata applicazione dell'art. 62 bis cod. pen., a causa del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, giustificato con la mancanza di resipiscenza e con la irrilevanza della collaborazione prestata nel corso delle indagini e anche in giudizio, omettendo di adeguatamente considerare tali aspetti, come invece richiesto con l'atto d'appello.

3. Ha proposto ricorso per cassazione avverso la medesima sentenza anche Mauro M, dichiarato responsabile dei reati di cui ai capi C et U e condannato alla pena di un anno e tre mesi di reclusione, affidandolo a un unico motivo, esponendo che nella motivazione della sentenza impugnata la Corte d'appello di Bologna aveva dato atto che il reato di cui al capo C si era estinto per prescrizione il 23/6/2019 e quello di cui al capo U in data 10/8/2019, cosicché la Corte di Cassazione avrebbe dovuto, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., dichiarare tale sopravvenuta estinzione di cui la stessa Corte d'appello aveva dato atto nella motivazione della sentenza impugnata. Con memoria pervenuta il 19 gennaio 2021, di replica alle conclusioni depositate dal Procuratore Generale prima del deposito della richiesta di trattazione orale del ricorso avanzata dal difensore di Franco S, ha sottolineato l'ammissibilità del ricorso per cassazione volto a far valere, anche con un unico motivo, l'estinzione per prescrizione dei reati contestati verificatasi successivamente alla lettura del dispositivo della sentenza impugnata.

4. Ha proposto ricorso per cassazione avverso la medesima sentenza anche Franco S, dichiarato responsabile dei reati di cui ai capi O, AM e AT e condannato alla pena di due anni e due mesi di reclusione, affidandolo a quattro motivi.

4.1. Con un primo motivo ha denunciato, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'errata applicazione degli artt. 157 e ss. cod. pen., 2 d.P.R. 322/1998 (come modificato dall'art. 42, comma 7 ter, lett. a, d.l. 207/2008), 5, comma 2, d.lgs. 74/2000, nella individuazione del termine di prescrizione del reato di cui al suddetto art. 5 contestatogli al capo AT. Ha esposto che tale contestazione riguarda l'omessa presentazione a fini di evasione delle dichiarazioni relative alle imposte sul reddito e sul valore aggiunto concernenti la S.a.s. C.L. e D. di Cantone Salvatore & C. per gli anni 2008 e 2009. La Corte d'appello, nel provvedere con la sentenza impugnata sugli appelli degli imputati, aveva dichiarato l'estinzione per prescrizione di tale reato limitatamente al periodo d'imposta 2008, confermando la dichiarazione di responsabilità per le omissioni relative al periodo d'imposta 2009, ritenendo, sulla base di quanto stabilito dal secondo comma dell'art. 5 d.lgs. 74/2000, che il decorso del termine di prescrizione relativo a tale condotta dovesse essere computato a far tempo dal 31/1/2011, e che quindi esso si fosse interamente compiuto il 6/6/2019, successivamente alla pronuncia di secondo grado, tenendo conto della sospensione per dieci mesi e sei giorni del termine ordinario di sospensione di sette anni e sei mesi. Tale criterio di computo risulterebbe, però, errato, in quanto le dichiarazioni dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto riguardanti l'anno 2009 dovevano essere presentate entro il 30 settembre 2010 (secondo quanto stabilito dall'art. 2 d.P.R. 322/1998, nel testo modificato dall'art. 42, comma 7 ter, lett. a, d.l. 207/2008, convertito in legge con modificazioni dalla I. 14/2009);
a tale termine dovevano essere aggiunti 90 giorni (e non tre mesi come aveva fatto la Corte d'appello), ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.lgs. 74/2000, con la conseguenza che il reato avrebbe dovuto essere ritenuto consumato alla data del 29/12/2010, cosicché, anche tenendo conto della sospensione del termine di prescrizione per dieci mesi e sei giorni, il termine massimo era decorso il 5/5/2019, anteriormente alla pronuncia della sentenza impugnata, del cui dispositivo era stata data lettura il 30/5/2019, allorquando, cioè, detto reato si era già estinto per prescrizione.

4.2. Con un secondo motivo ha lamentato, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione nella parte relativa alla conferma della responsabilità in relazione al reato di cui al capo AM della rubrica (e cioè il reato di cui all'art. 10 d.lgs. 74/2000), con riferimento al quale il ricorrente aveva evidenziato di aver rinunciato al mandato professionale conferitogli il 24/10/2007, con la conseguenza che la tenuta della contabilità della società indicata in tale capo non avrebbe potuto essergli attribuita. Tale rilievo era stato disatteso dalla Corte d'appello di Bologna attraverso la sottolineatura delle dichiarazioni di L R, dalle quali però non emergeva alcunché a proposito della rilevanza o meno della rinuncia all'incarico professionale da parte del ricorrente. Non erano, inoltre, al medesimo riguardo, state adeguatamente considerate le dichiarazioni rese da F L, amministratore della S.r.l. Automazione Informatica, che aveva riferito di aver ricevuto dallo S la documentazione della società, compresi i libri obbligatori relativi agli anni 2006 e 2007. 4.3. Con un terzo motivo ha lamentato un ulteriore vizio della motivazione, con riferimento alla sussistenza delle condotte di cui al capo O, non essendo stato adeguatamente considerato che il ricorrente aveva tenuto regolarmente la contabilità della T.P. Distribuzione di Tozzolino Pietro per l'anno 2007 ed era in possesso di fatture riferibili all'anno 2008 di tale impresa, mentre non aveva a disposizione il carteggio relativo alle sole operazioni commerciali intraprese nell'anno 2009, del valore di soli 16.312,00 euro, con la conseguente inverosimiglianza e illogicità della affermazione dell'occultamento o distruzione della documentazione contabile relativa all'anno 2009, che, comunque, non era stata dimostrata.
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