Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 16/04/2019, n. 10579

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 16/04/2019, n. 10579
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10579
Data del deposito : 16 aprile 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 20731-2017 proposto da: PROCTER & GAMBLE ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

LUIGI GIUSEPPE FARAVELLI

22, presso lo studio dell'avvocato A M, che la rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

DE ANGELIS ANDREA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

GERMANICO

172, presso lo studio dell'avvocato M S, he lo rappregenta e difende;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 4496/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 21/03/2017, R.G.N. / 4149/2012. RILEVATO CHE:

1. la Corte d'appello di Roma, con sentenza del 21.3.2017, confermava la decisione di primo grado quanto alla ritenuta sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra la società Procter & Gamble Italia p.a. e De Angelis Andrea, in ragione dell'accertata irregolarità dei contratti di somministrazione intercosi nel periodo dal 12.12.2006 al 1.10.2010, e quanto al disposto ripristino del rapporto;
riformava parzialmente la pronuncia limitando il previsto risarcimento del danno all'indennità di cui all'art. 32 I. 183/2010, commisurata a dieci mensilità della retribuzione globale di fatto, pari ad euro 1625,50 mensili;

2. la Corte condivideva il rilievo del primo giudice relativo alla prolungata durata dei rapporti di lavoro somministrato per un tempo complessivo di circa due anni e nove mesi in un arco temporale di tre anni e nove mesi, da metà dicembre 2006 a tutto il settembre 2010, incompatibile con la causale di "punte di più intensa attività" ed indicativa piuttosto di esigenze produttive di carattere sostanzialmente reiterato;
osservava, poi, che la nozione di picco di attività a giustificazione di contratti spesso di durata giornaliera e più volte reiterati non poteva indicare, pena la perdita di specificità, qualunque esigenza temporanea manifestatasi in azienda;
aggiungeva che la genericità della causale non aveva consentito all'appellante di assolvere gli oneri probatori che le incombevano anche in ordine al nesso di causalità con l'utilizzazione del De Angelis;

3. di tale decisione domanda la cassazione la società, affidando l'impugnazione a quattro motivi, cui resiste con controricorso il De Angli s.

CONSIDERATO CHE:

i 1. con il primo motivo, è dedotto omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione, assumendosi che la Corte, condividendo il rilievo del primo giudice sulla complessiva durata dei rapporti di lavoro somministrato, abbia omesso di esaminare la complessa articolazione dello stabilimento chimico Procter di Pomezia, suddiviso per autonomi reparti in ciascuno dei quali erano condotti con frequenza particolari progetti, specifiche iniziative ed attività promozionali, nonché l'assegnazione del De Angelis, in maniera pressoché esclusiva, presso il reparto impacchettamento polveri e la presenza di diverse causali di ricorso alla somministrazione;
si osserva che il d. Igs. 276/03 non prevede la temporaneità quale elemento essenziale del contratto di somministrazione e che la Corte non si sia espressa in merito a tali circostanze, evidenziate nel primo motivo di gravame;
si evidenzia che, potendo la somministrazione di lavoro essere riferita anche ad esigenze proprie dell'ordinaria attività dell'utilizzatore, la Corte abbia omesso di valutare fatti da cui si evinceva che Procter & Gamble Italia avesse utilizzato il De Angelis perseguendo lo spirito della legge, ossia quello di consentire alle imprese, in un'ottica di crescente flessibilità, un utilizzo dei lavoratori anche estremamente limitato nel tempo per perseguire la massima efficienza produttiva;

2. con il secondo motivo, si censura la sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 20, commi 3 e 4, 21, commi 1 e 4, 22, comma 2, e 27, comma 1, d. Igs. 276/2003, nonché dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., osservandosi che nessuna previsione imponga la specificazione dei motivi quale elemento essenziale del contratto di somministrazione e che il riferimento alle punte di intensa attività poteva costituire valido elemento formale del relativo contratto, prevedendo la norma una causale ampia, non legata a specifiche situazioni tipizzate, per cui si imponeva più che mai la necessità di una verifica diretta ad accertare non la temporaneità o la eccezionalità delle esigenze, quanto piuttosto la effettiva esistenza delle esigenze stesse cui si ricollega l'assunzione del singolo dipendente, allo scopo di escludere il rischio di ricorso abusivo a forme sistematiche di sostituzione del personale atte a mascherare situazioni non rispondenti a quelle contemplate dalla norma o ipotesi di somministrazione fraudolenta;
si avalla una interpretazione della norma assistita da un orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui le ragioni legittimanti la somministrazione non devono essere specifiche ma solo verificabili e si assume che gli elementi del contratto idonei a garantire la possibilità di verificare l'esistenza delle esigenze di ricorso alla somministrazione del lavoratore erano stati sufficientemente indicati attraverso non solo l'enunciazione della causale produttiva, ma che con la specificazione del luogo di lavoro, del periodo, con riferimento al singolo giorno, delle mansioni di operaio di livello E3 conduttore di sezione impianto non complesso, del reparto di assegnazione;
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