Cass. pen., sez. III, sentenza 03/07/2020, n. 19990
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Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CH ON nato a [...] il- 20/09/1982 avverso l'ordinanza del 06/09/2019 del TRIB. LIBERTA' di PARMA udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;
sentite le conclusioni del PG GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato;
udito il difensore, AVV. LORENZO SIMONETTI, che ha concluso associandosi alle richieste del PG e chiedendo l'accoglimento del ricorso. /77 3 8628/20 19
RITENUTO IN FATTO
1.La sig.ra IA SC ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del 06/09/2019 del Tribunale del riesame di Parma che ha annullato, limitatamente ai semi di canapa e alle confezioni di farmaco Bedrocan, il decreto del 10/07/2019 del Procuratore della Repubblica presso il medesimo tribunale che, ritenuta la sussistenza indiziaria del reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, aveva ordinato il sequestro probatorio delle cose in esso meglio indicate in quanto ritenute corpo del reato e/o ad esso pertinenti, confermandolo nel resto.
1.1.Con il primo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 e violazione degli artt. 3, 25 e 27 Cost. L'argomento riguarda il tema della concreta offensività della condotta, argomento introdotto con prospettive nuove dalla legge n. 242 del 2016 e niente affatto "arato" come sostiene l'ordinanza impugnata. Basti pensare, per fare un esempio, alle percentuali di principio attivo e alle corrispondenti dosi estraibili da una coltivazione di cannabis per usi consentiti o dalla cannabis detenuta per i medesimi scopi. Anche una percentuale esigua di THC (oscillante tra lo 0,2% e lo 0,6%) sarebbe astrattamente in grado di produrre innumerevoli dosi se parametrata, in termini assoluti, alla quantità di sostanza detenuta (la ricorrente ipotizza che 20 kg di sostanza vegetale pura allo 0,5% sarebbe in grado di produrre circa 4.000 dosi). Dunque, afferma la ricorrente, «la novità della cannabis certificata impone un salto - scevro da pregiudizi - nel modo di giudicare l'efficacia drogante di questa pianta: il riferimento alle complessive dosi medie singole estraibili dall'intero stock sequestrato svela un errore di metodo, di logica ed infine, di diritto». Occorre, pertanto, partire dal concetto di efficacia drogante, che è sinonimo di dose media singola, che costituisce l'unica definizione ad avere una valenza giuridico- scientifica: «essa può essere definita nel seguente modo: la quantità di principio attivo per singola assunzione idonea a produrre in un soggetto tollerante e dipendente un effetto stupefacente. Detta quantità è stata individuata da una commissione di esperti e tossicologi su incarico governativo in 25 mg. di principio attivo (THC)». Ne deriva che, poiché il cd. spinello consta, secondo la relazione ministeriale di accompagnamento al D.M. 11 aprile 2006, di un grammo di sostanza per raggiungere la dose media singola di 25 mg. occorre un principio attivo almeno pari al 2,5%, ben inferiore alla cd. marijuana illegale (di qui la novità della questione). Il ricorso alle tradizionali modalità di accertamento dell'efficacia drogante della sostanza rischia dunque di compromettere il principio della necessaria offensività del reato ricavabile dal combinato disposto di cui agli artt. 3, 25 e 27 Cost. Alla ricorrente, infatti, sono stati sequestrati vasetti sigillati contenenti THC in percentuale inferiore allo 0,5%. Completamente ingiustificato, inoltre, è il sequestro della medesima sostanza presso la propria abitazione, evidentemente non destinata al commercio bensì al consumo personale.
1.2.Con il secondo motivo deduce l'erronea applicazione dell'art. 253, cod. proc. pen., sotto profilo del malgoverno del mezzo ablativo poiché finalizzato non tanto alla ricerca della prova di un fatto astrattamente integrante reato, quanto, piuttosto, alla acquisizione della notizia stessa di reato stante l'insussistenza indiziaria del reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 alla luce delle considerazioni già svolte con il primo motivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.11 ricorso è infondato.
3.La ricorrente è titolare di attività commerciale di vendita al minuto di prodotti (infiorescenze, olii e resine di marijuana) a base di cannabis cd. "light". Il 23/07/2019 il pubblico ministero aveva ordinato il sequestro probatorio dei prodotti commercializzati, in quanto corpo del reato, e del cd. "materiale di contorno" (strumenti per fumare, estrattori, macinini, cartine, gas butano, grinder) in quanto cose pertinenti al reato.
3.1.Nel disattendere le istanze difensive, il Tribunale ha osservato che:
3.1.1.1a sentenza della Corte di cassazione, Sez. U, n. 30475 del 30/05/2019, Rv. 275956, ha escluso in maniera perentoria e senza possibilità di dubbi la applicazione della legge n. 242 del 2016 al commercio della cd. "cannabis light";
3.1.2.1a cd. cannabis light non può in alcun modo essere oggetto di commercio trattandosi di sostanza stupefacente inserita a pieno titolo nella tabella II allegata al d.P.R. n. 309 del 1990;
3.1.3.non trova applicazione, pertanto, la soglia di tollerabilità dello 0,5% di principio attivo applicabile esclusivamente ai limitati fini della legge n. 242 del 2016;
3.1.4.I'attività di commercio di infiorescenze, olii e resine di cannabis costituisce, pur nella fase cautelare tipicamente "fluida", grave indizio di sussistenza del reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990;
3.1.5.1'effettiva capacità drogante costituisce elemento che non è in grado di incidere sulla valutazione 'ex ante' della esistenza del 'fumus commissi delicti';
3.1.6.non v'è dunque alcun cortocircuito logico tra l'effettuazione del sequestro sulla sostanza e la successiva sottoposizione della stessa ad analisi chimico-tossicologiche al fine di accertarne la composizione e l'idoneità a produrre effetti psicotropi perché è proprio in questo accertamento che si radicano le esigenze probatorie del sequestro ordinato dal PM;
3.1.7.premesso che nei locali perquisiti sono stati rinvenuti quantitativi rilevanti di cannabis, la concreta capacità drogante deve essere apprezzata non in modo atomistico, avuto riguardo alle singole dosi cedute ai consumatori, ma in relazione alla percentuale di THC desumibile dal peso complessivo della sostanza detenuta dal venditore;
3.1.8.ne consegue che anche una bassa percentuale di principio attivo non esclude la capacità drogante della sostanza e dunque l'offensività della condotta;
3.1.9.peraltro, l'impossibilità di scindere la valutazione della effettiva capacità drogante del quantitativo complessivo di sostanza da quella delle singole dosi preconfezionate giustifica il sequestro di tutta la sostanza detenuta per la vendita;
3.1.10.I'esigenza di rendere il più possibile approfondite le analisi sulla composizione della sostanza sottoponendola a plurimi riscontri giustifica l'estensione della misura a tutto il compendio sequestrato così che il provvedimento non può dirsi sproporzionato.
4.Tanto premesso, i due motivi possono essere esaminati congiuntamente.
5.La legge n 242 del 2006 reca norme per il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera della canapa (Cannabis sativa L.), quale coltura in grado di contribuire alla riduzione dell'impatto ambientale in agricoltura, alla riduzione del consumo dei suoli e della desertificazione e alla perdita di biodiversità, nonché come coltura da impiegare quale possibile sostituto di colture eccedentarie e come coltura da rotazione (art. 1, comma 1). Il sostegno e la promozione riguardano la coltura della canapa finalizzata: a) alla coltivazione e alla trasformazione;
b) all'incentivazione dell'impiego e del consumo finale di semilavorati di canapa provenienti da filiere prioritariamente locali;
c) allo sviluppo di filiere territoriali integrate che valorizzino i risultati della ricerca e perseguano l'integrazione locale e la reale sostenibilità economica e ambientale;
d) alla produzione di alimenti, cosmetici, materie prime biodegradabili e semilavorati innovativi per le industrie di diversi settori;
e) alla realizzazione di opere di bioingegneria, bonifica dei terreni, attività didattiche e di ricerca. Di conseguenza, la coltivazione delle varietà di canapa di cui all'art. 1, comma 2, può essere effettuata senza alcuna autorizzazione (art. 2, comma 1). Dalla canapa in tal modo coltivata è possibile ottenere: a) alimenti e cosmetici prodotti esclusivamente nel rispetto delle discipline dei rispettivi settori;
b) semilavorati, quali fibra, canapulo, polveri, cippato, oli o carburanti, per forniture alle industrie e alle