Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/11/2022, n. 33803
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Il collocamento in aspettativa sindacale non fa venir meno la continuità del rapporto di lavoro e quindi gli obblighi ed i poteri che ad esso ineriscono (con esclusione unicamente degli obblighi rispettivi di prestazione e retribuzione), sicché durante detto periodo il prestatore continua ad essere sottoposto ai limiti all'esercizio del diritto di critica generalmente presenti nei rapporti di lavoro al fine di assicurare tutela ad altri beni di pari rilievo costituzionale: ne consegue che in capo alla parte datoriale permane la facoltà di esercizio del potere disciplinare anche a fronte di siffatti inadempimenti. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la legittimità della sanzione disciplinare irrogata a carico di un lavoratore in aspettativa sindacale che aveva pronunciato, all'indirizzo del direttore generale dell'azienda, una frase avente un chiaro significato denigratorio delle sue capacità gestionali ed organizzative).
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 11655/2018 Numero sezionale 3065/2022 Numero di raccolta generale 33803/2022 Data pubblicazione 16/11/2022 AULA 'A' R E P U B B L I C A I T A L I A N A Oggetto IN NOME DEL POPOLO ITALIANO L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E R.G.N. 11655/2018 SEZIONE LAVORO Cron. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Dott. L T - Presidente - Ud. 21/09/2022 Dott. MARGHERITA MARIA LEONE - Consigliere - PU Dott. C P - Rel. Consigliere - Dott. F A - Consigliere - Dott. E B - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 11655-2018 proposto da: FILT - FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI TRASPORTI - FEDERAZIONE PROVINCIALE DI BIELLA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 58, presso lo studio degli avvocati BRUNO COSSU, S B, che la rappresentano e difendono unitamente agli 2022 avvocati SILVIA INGEGNERI, ELENA POLI;
3065
- ricorrente -
1 Numero registro generale 11655/2018 Numero sezionale 3065/2022
contro
Numero di raccolta generale 33803/2022 Data pubblicazione 16/11/2022 A.T.A.P. - AZIENDA TRASPORTI AUTOMOBILISTICI PUBBLICI DELLE PROVINCE DI BIELLA E VERCELLI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA B. TORTOLINI 34, presso lo studio dell'avvocato NATALIA PAOLETTI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ROBERTO SCHEDA, EDMONDO DIBITONTO;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 807/2017 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 10/10/2017 R.G.N. 619/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/09/2022 dal Consigliere Dott. C P;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato BRUNO COSSU;
udito l'Avvocato NATALIA PAOLETTI. 2 Numero registro generale 11655/2018 Numero sezionale 3065/2022 Fatti di causa Numero di raccolta generale 33803/2022 Data pubblicazione 16/11/2022 1. La F.I.L.T. - Federazione Italiana Lavoratori Trasporti – Federazione Provinciale di Biella ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 28, legge n. 300 del 1970, nei confronti della A.T.A.P. spa - Azienda Trasporti Automobilistici Pubblici delle Province di Biella e Vercelli spa -, per far dichiarare il carattere antisindacale del comportamento tenuto dalla società nell'avere avviato nei confronti di Lorenzo S B, segretario provinciale della F.I.L.T., un procedimento disciplinare e nell'avere irrogato allo stesso una sanzione per fatti verificatisi nel corso di una riunione a cui il predetto aveva partecipato nella veste di segretario provinciale della F.I.L.T. CGIL di Biella.
2. Il Tribunale di Biella, con decreto del 30.6.2016, ha respinto il ricorso della F.I.L.T. e, con sentenza del 15.11.2016, ha respinto l'opposizione dalla stessa proposta.
3. La Corte d'appello di Torino ha respinto l'appello della Federazione, confermando la decisione di primo grado. 3 Numero registro generale 11655/2018 Numero sezionale 3065/2022 Numero di raccolta generale 33803/2022 4. La Corte territoriale ha premesso che al Data pubblicazione 16/11/2022 S B, collocato in aspettativa sindacale ai sensi dell'art. 31 St. Lav., era stato contestato, con lettera del 9.3.2016, che nel corso dell'incontro ufficiale del 5.3.2016 tra la Presidenza di A.T.A.P., la Direzione Generale e le rappresentanze sindacali dei lavoratori, dopo che egli aveva riferito delle lamentale di un edicolante, rivenditore dei biglietti A.T.A.P., per il protratto mancato rifornimento dei biglietti, alla osservazione del Direttore Generale ing. B secondo cui per replicare era necessario che l'episodio fosse meglio circostanziato, egli aveva pronunciato la seguente frase: “…ma che cazzo di Direttore Generale è lei, che non sa neppure che alcuni autobus sono stati spostati da A C a Biella per controllare dei pannelli”.
5. Ha ritenuto che l'addebito mosso al S B, e specificamente l'esatto contenuto della frase pronunciata, fosse stato solo genericamente contestato, sia nella lettera di giustificazioni dell'11.3.2016 e sia nel ricorso ai sensi dell'art. 28 cit., senza che fosse allegata una diversa 4 Numero registro generale 11655/2018 Numero sezionale 3065/2022 ricostruzione della vicenda né indicato quale Numero di raccolta generale 33803/2022 Data pubblicazione 16/11/2022 diversa espressione il predetto avesse pronunciato nei confronti del Direttore Generale nel corso della citata riunione. Ha aggiunto come, peraltro, vi fosse una pressoché totale sovrapponibilità tra la frase riportata nella lettera di addebito e quella che secondo l'organizzazione sindacale sarebbe stata pronunciata (“Ma che cazzo, Direttore, Lei non sa neppure che alcuni autobus sono stati spostati da A C a Biella per controllare dei pannelli”);
entrambe le frasi avevano un'identica valenza denigratoria, non già nei confronti dell'organizzazione aziendale in sé considerata, bensì verso la persona del direttore generale di cui veniva chiaramente affermata l'incapacità di ricoprire tale ruolo.
6. I giudici di appello, richiamati precedenti di legittimità (Cass. n. 7091 del 2001;
Cass. n. 29008 del 2008), hanno escluso che la posizione del lavoratore in aspettativa sindacale ai sensi dell'art. 31 St. Lav. escludesse in senso assoluto la facoltà di esercizio del potere disciplinare. Nella specie, hanno ritenuto che il comportamento 5 Numero registro generale 11655/2018 Numero sezionale 3065/2022 Numero di raccolta generale 33803/2022 del S B avesse esorbitato dai limiti Data pubblicazione 16/11/2022 del legittimo esercizio del diritto di critica e dell'attività sindacale in quanto la frase dal medesimo pronunciata, alla presenza del presidente dell'A.T.A.P., dei membri della Direzione Generale, di molti sindacalisti e delle RSU aziendali, aveva un chiaro significato denigratorio delle capacità gestionali ed organizzative della persona del direttore generale. Tale frase non solo costituiva una risposta inurbana alla legittima richiesta del direttore generale ma, rimarcando la mancata conoscenza da parte di questi dello spostamento di alcuni autobus, non aveva alcuna attinenza con la trattativa in corso relativa al rinnovo dei contratti integrativi aziendali. Essa era finalizzata solo ad enfatizzare l'incapacità del B di ricoprire il ruolo di direttore generale ed era idonea a ledere gravemente la dignità e l'onorabilità del medesimo. L'antisindacalità del comportamento non poteva affermarsi neanche in ragione della dedotta sproporzione della sanzione disciplinare irrogata atteso che l'addebito integrava la fattispecie di 6 Numero registro generale 11655/2018 Numero sezionale 3065/2022 cui all'art. 43 del R.D. n. 148 del 1931 che per Numero di raccolta generale 33803/2022 Data pubblicazione 16/11/2022 l'ipotesi di “minacce o ingiurie gravi verso i superiori o altre mancanze congeneri” prevede la sanzione della proroga di un anno del termine per l'aumento dello stipendio.
7. Avverso tale sentenza la F.I.L.T. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. L'A.T.A.P. spa ha resistito con controricorso.
8. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria, ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ. Ragioni della decisione 9. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione degli artt. 31 e 14 della legge n. 300 del 1970, dell'art. 39 Cost. e dell'art. 2106 cod. civ., per avere la sentenza impugnata ritenuto che il lavoratore, anche durante il periodo di aspettativa sindacale ai sensi dell'art. 31 cit. e nello svolgimento della relativa attività, nel caso di specie di segretario provinciale della F.I.L.T CGIL di Biella, continui ad essere sottoposto al 7 Numero registro generale 11655/2018 Numero sezionale 3065/2022 vincolo di subordinazione e al potere disciplinare Numero di raccolta generale 33803/2022 Data pubblicazione 16/11/2022 del datore di lavoro, senza considerare che, invece, durante tale periodo il rapporto di lavoro, e quindi il vincolo di subordinazione, sono sospesi ed eventuali comportamenti illegittimi tenuti dal lavoratore nell'esercizio dell'attività sindacale possono essere sanzionati secondo le norme generali dell'ordinamento e non attraverso l'esercizio del potere disciplinare. 10. Si sostiene, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 136 del 2003, che nel caso di aspettativa di cui all'art. 31, l'originario rapporto di lavoro entra in una fase di sospensione non essendo dovute né la prestazione lavorativa del dipendente né la retribuzione dal datore di lavoro e che l'aspettativa comporta anche la sospensione della sottoposizione del lavoratore, nello svolgimento dell'attività sindacale, al potere gerarchico e disciplinare del datore. Si assume che l'esercizio dell'attività sindacale, per definizione contrappositiva rispetto agli interessi imprenditoriali, sia necessariamente svincolato dalla condizione di subordinazione che 8 Numero registro generale 11655/2018 Numero sezionale 3065/2022 caratterizza il rapporto di lavoro e che il Numero di raccolta generale 33803/2022 Data pubblicazione 16/11/2022 rappresentante sindacale, con riguardo all'attività e alle valutazioni anche critiche espresse nei confronti del datore di lavoro e dei suoi preposti, non può essere assoggettato al potere disciplinare. Il dirigente sindacale non gode comunque di alcuna immunità, come paventato dalla Corte di merito, ma nel caso di superamento dei limiti del diritto di critica risponde come qualsiasi persona sotto il profilo civile e penale, ma non come lavoratore subordinato sottoposto al potere disciplinare. 11. Con il secondo motivo di ricorso è denunciata, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione dell'art. 14, legge n. 300 del 1970, e degli artt. 21 e 39 Cost., per avere la Corte di merito ritenuto che il diritto di critica, quale espressione della libertà