Cass. civ., sez. I, ordinanza 22/03/2021, n. 7987

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Massime1

L'accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata da un coobligato solidale nei confronti del creditore comune, produce effetto anche a favore dell'altro coobbligato convenuto "non eccipiente" nello stesso processo, tutte le volte in cui la mancata estinzione del rapporto obbligatorio nei confronti di quest'ultimo possa generare effetti pregiudizievoli per il condebitore "eccipiente", senza che assuma rilevanza la distinzione tra il coobbligato contumace e quello costituito che non abbia proposto l'eccezione ovvero l'abbia abbandonata, ipotesi tutte che non comportano rinuncia sostanziale alla prescrizione maturata e neppure rinuncia tacita all'azione di regresso verso il coobbligato "eccipiente".

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, ordinanza 22/03/2021, n. 7987
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7987
Data del deposito : 22 marzo 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

7987.2 1 C. I REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto PIETRO CAMPANILE Presidente DANNO DA DEPREZZAMENTO UMBERTO L.C.G. SCOTTI Consigliere Rel. PER OPERA DI PUBBLICA UTILITA' LAURA TRICOMI Consigliere Ud. 03/02/2021 CC FRANCESCO TERRUSI Consigliere Cron. 7987 ALBERTO PAZZI Consigliere R.G.N. 1550/2016 do ORDINANZA sul ricorso 1550/2016 proposto da: V A nella qualità di procuratore speciale di Di Salvo Donatina Caterina, M M e M U, elettivamente domiciliato in Roma, via degli Avignonesi 5, presso lo studio dell'avvocato A A e rappresentato e difeso dall'avvocato A C, in forza di procura speciale in calce al ricorso, -ricorrente -

contro

Allianz s.p.a., Anas s.p.a., Ingg. C e B s.p.a. in liquidazione,

- intimati -

ORD 516 2021 nonché

contro

Anas s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, piazza della Libertà 20 presso lo studio dell'avvocato M M che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale alle liti del 18/2/2016 -controricorrente - nonché

contro

Ingg. C e B s.p.a. in liquidazione in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Giovanni Antonelli 49, presso lo studio dell'avvocato S C che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale a margine del controricorso, -controricorrente incidentale -

contro

Allianz s.p.a., Anas s.p.a., V A nella qualità di procuratore speciale D S D C, M M e M Umberto, - intimati avverso la sentenza n. 2125/2015 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 11/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/02/2021 dal Consigliere UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI FATTI DI CAUSA 1. Con atto di citazione notificato il 12/2/2001 A V, agendo quale procuratore speciale di Donatina Caterina Di Salvo, Maddalena M e Umberto M, eredi di A M, deceduto il 7/9/1998, ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Nola le s.p.a. Ingg. C e B e ANAS, al fine di sentirle condannare, in solido o in alternativa, al pagamento dell'indennità ex art.46 della legge n.2359 del 1865 spettante per il deprezzamento di un appezzamento di terreno, sito in San Gennariello di Ottaviano, via D'Annunzio, censito al foglio 9, particelle 133-2062, già appartenuto al de cuius, su cui insisteva un fabbricato oggetto di richiesta di concessione in sanatoria ai sensi della legge n.47/1985;
l'indennità richiesta era stata quantificata in € 522.701,27 e veniva pretesa in conseguenza della costruzione di un «rilevato stradale», ritenuto pregiudizievole, nell'ambito dei lavori del 3° lotto della variante alla strada statale n.268 del Vesuvio, eseguiti dalla C e B per conto di Anas. Si sono costituite in giudizio sia la C e B, sia l'ANAS che hanno eccepito il difetto di giurisdizione, la prescrizione e il difetto di legittimazione passiva, ciascuna per la propria sfera, e hanno chiesto il rigetto della domanda, anche sul presupposto della natura abusiva, non sanata della costruzione sotto il profilo edilizio. Su richiesta della C e B è stata coinvolta nel giudizio come terza chiamata la RAS s.p.a., sua assicuratrice. Il Tribunale di Nola, esperita consulenza tecnica, con sentenza del 30/6/2011 ha respinto le domande di parte attrice, condannandola alla rifusione delle spese processuali delle altre parti e ponendo a suo carico le spese di consulenza tecnica.

2. Avverso la predetta sentenza di primo grado ha proposto appello A V, a cui hanno resistito gli appellati ANAS, C e B e Allianz s.p.a., succeduta a RAS s.p.a. La Corte di appello di Napoli con sentenza dell'11/5/2015 ha confermato la decisione di primo grado, seppur con diversa motivazione, e cioè accogliendo l'eccezione di prescrizione proposta e riproposta dall'ANAS, estendendone gli effetti anche al coobbligato solidale C e B, che non l'aveva riproposta, e rigettando la domanda attorea perché prescritta nel termine decennale, ritenuto applicabile, in difetto di prova di validi e tempestivi atti interruttivi;
ha inoltre dichiarato assorbiti i motivi di gravame e rinunciate le 3 domande verso Allianz, non riproposte in secondo grado;
ha infine condannato il V alla rifusione delle spese delle parti appellate.

3. Avverso la predetta sentenza, con atto notificato il 16/1/2016 ha proposto ricorso per cassazione A V, svolgendo nove motivi. Con atto notificato il 19/2/2016 ha proposto controricorso I'ANAS, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell'avversaria impugnazione. Con atto notificato il 24/2/2016 ha proposto controricorso e ricorso incidentale condizionato la C e B, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell'avversaria impugnazione e riproponendo subordinatamente, a sua volta, la richiesta di rigetto nel merito della domanda di indennizzo. L'intimata Allianz non si è costituita. Hanno depositato memoria illustrativa sia il ricorrente, sia la controricorrente C e B. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso principale, proposto ex art.360, n.3, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione o falsa from applicazione di legge in relazione agli artt.2934 e 2935 cod.civ. e all'art.46 della legge n.2359 del 1865. 1.1. Secondo il ricorrente, il dies a quo per il decorso della prescrizione che deve coincidere con il giorno da cui il diritto può - esser fatto valere non poteva essere identificato in quello del - completamento delle opere della S.S. 268 del Vesuvio, perché il pregiudizio si era consumato solo nel momento in cui si era effettivamente generata una notevole diminuzione delle facoltà costituenti il nucleo essenziale dei diritti di proprietà, e cioè nel momento in cui il soggetto danneggiato aveva maturato la piena conoscenza del pregiudizio patito e poteva quindi agire in giudizio. 4 Prosegue il ricorrente, osservando che nulla ANAS aveva dedotto in giudizio per dimostrare quale fosse tale data e che in ogni caso la strada statale era stata aperta al pubblico solo nel 1992 con ordinanza del 21/12/1992, come riferito da ANAS in comparsa di risposta di primo grado;
data questa rispetto alla quale l'avvio dell'azione nel 2001 doveva essere considerato ampiamente tempestivo.

1.2. A cavallo fra le pagine 10 e 11 della sentenza impugnata la Corte territoriale ha affermato come «incontroverso» che il dies a quo del periodo prescrizionale doveva essere individuato in quello del completamento della costruzione dell'opera pubblica (completata il 2/7/1986, data dello stato finale dei lavori), assumendo che era in quel momento che il danneggiato aveva «avuto piena conoscenza del pregiudizio indennizzabile».

1.3. Il ricorrente invoca la regola dell'art.2935 cod.civ., secondo il quale la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere e la sua interpretazione, ben consolidata nella giurisprudenza di questa Corte, in materia di responsabilità extracontrattuale, secondo cui la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito decorre da quando il danneggiato, con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia stato in grado di avere conoscenza dell'illecito, del danno e della derivazione causale dell'uno dall'altro, nonché dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa connotante detto illecito (ex plurimis e da ultimo Sez.3, 21/02/2020, n. 4683). Tuttavia nella specie la Corte partenopea si è attenuta alla predetta regula juris che impone di individuare il dies a quo in quello in cui il soggetto legittimato ad agire può percepire la violazione del proprio diritto, e ha valutato, in concreto e nel merito, che tale data dovesse essere individuata in quella del completamento dei lavori del manufatto stradale. Tale conclusione è peraltro del tutto allineata a un recente arresto delle Sezioni Unite che, sempre con riferimento ad una 5 sentenza della Corte napoletana e a un pregiudizio dedotto con riferimento alla costruzione di un diverso manufatto stradale, hanno affermato che il termine per la prescrizione del diritto all'indennità prevista dall'art. 46 della legge n. 2359 del 1865 decorre dal momento in cui il danneggiato ha piena conoscenza del pregiudizio derivante dalla perdita o diminuzione di facoltà inerenti al proprio diritto dominicale conseguenti all'esecuzione dell'opera pubblica, risolvendosi poi a confermare la sentenza di merito che aveva individuato il dies a quo della prescrizione nella data di redazione di un verbale attestante la realizzazione dell'opera pubblica nei suoi tratti essenziali, ritenendo che da quel momento gli aventi diritto fossero nella possibilità di percepire il pregiudizio indennizzabile (Sez. un., 04/09/2018, n. 21589). La statuizione della sentenza impugnata si fonda dunque su una valutazione in fatto, circa la possibilità per l'avente diritto all'indennizzo di constatare, a partire dalla data in questione, il carattere permanente del pregiudizio che la realizzazione del manufatto avrebbe cagionato all'immobile di sua proprietà e non contraddice i precedenti giurisprudenziali di questa Corte, che si limitano ad enunciare il principio secondo il quale la prescrizione in day materia comincia a decorrere dal momento in cui il danneggiato matura la piena conoscenza del pregiudizio indennizzabile.

1.4. La censura quindi appare infondata, nell'assunto di violazione delle regole di diritto;
inammissibile, nella pretesa di ottenere un rinnovo in sede di legittimità della valutazione espressa dalla Corte di appello circa il momento della piena consapevolezza del pregiudizio dedotto e comunque generica nell'arsenale di supporto;
infine inammissibile, per difetto di autosufficienza, nell'invocazione di un documento (l'ordinanza del 21/12/1992) non allegato, non trascritto nei suoi contenuti e non situato debitamente negli atti processuali e soprattutto richiamato in modo del tutto generico, senza dar conto delle ragioni per cui avrebbe assunto 6 rilievo ai fini menzionati l'apertura al traffico della strada e non la sua

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