Cass. civ., sez. III, sentenza 23/04/2020, n. 08104

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 23/04/2020, n. 08104
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 08104
Data del deposito : 23 aprile 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

guente Rep. SENTENZA sul ricorso iscritto al numero 14834 del ruolo generale dell'anno 2017, proposto da CIRIO HOLDING S.p.A. in amministrazione straordinaria (C.F.: 04163051008), in persona dei Commissari Stra- ordinari, legali rappresentanti pro tempore, Luigi Fran- cario, L F e A Z ) rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall'avvocato M Z (C.F.: ZCC MSM 56P25 H501T);
-ricorrente- nei confronti di NESTA A (C.F.: NST LSN 76C19 H501C), rappresentato e difeso, giusta procura in calce controricorso, dall'avvocato M R (C.F.: RNR MSM 57H02 H501X);
-controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Ro- ma n. 2781/2016, depositata in data 3 maggio 2016;
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 7 novembre 2019 dal consigliere A T;
uditi: Ric. n. 14834/2017 - Sez.

3 - Ud. 7 novembre 2019 Sentenza - Pagina 1 di 8 il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore ge- nerale dott. A M S, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
l'avvocato M Z, per la società ricorrente;
l'avvocato M R, per il controricorrente.

Fatti di causa

Cirio Holding S.p.A. in amministrazione straordinaria ha agito in giudizio nei confronti del calciatore A N (tes- serato della S.S. Lazio S.p.A. nel corso del campionato di cal- cio 1999/2000), per ottenere la restituzione di una somma di danaro allo stesso corrisposta nel 2001, sostenendo che il pa- gamento, effettuato da Cirio Holding. S.p.A. su richiesta di Centro Finanziaria S.p.A. (le due società si sono successiva- mente fuse, assumendo la denominazione di Cirio Holding S.p.A., poi posta in amministrazione straordinaria) per dare attuazione ad un'operazione finanziaria da quest'ultima con- cordata con il calciatore, era in realtà privo di titolo, in quanto la suddetta operazione finanziaria non aveva mai avuto effet- tivo corso. La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Roma. La Corte di Appello di Roma ha confermato la decisione di primo grado, sulla base di diversa motivazione. Ricorre Cirio Holding S.p.A. in amministrazione straordinaria, sulla base di due motivi. Resiste con controricorso A N. Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell'art.378 c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «Violazione e falsa applicazione dell'art. 1081 cod. civ. e dell'art. 1269 cod. civ., in relazione all'art. 360, comma 1 n. 3 cod. proc. civ.». Ric. n. 14834/2017 - Sez.

3 - Ud. 7 novembre 2019 Sentenza - Pagina 2 di 8 Secondo la società ricorrente, la Corte di appello avrebbe er- rato sussumendo la fattispecie concreta in quelle legali della delegazione e dell'adempimento del terzo, atteso che: la Centrofinanziaria non era debitrice di N, sicché non avrebbe potuto ipotizzarsi alcuna delegazione di pa- gamento, presupponente un'obbligazione passiva del delegante;
- la società Lazio era estranea al rapporto trilatere Cen- trofinanziaria-Cirio-N;
- l'assunta obbligazione della società Lazio non avrebbe potuto giustificare il pagamento, atteso che la Cirio ave- va saldato N su ordine della Centrofinanziaria che, a sua volta, aveva disposto il saldo in ragione di un inesi- stente contratto di finanziamento;
- il preteso terzo, Centrofinanziaria, non era effettivamen- te tale proprio perché, come indicato dalla Corte di ap- pello, le posizioni apicali della stessa società e della so- cietà sportiva coincidevano;
il "solvens" non avrebbe esplicato quindi attività in modo autonomo;
- Cirio, al contempo, non aveva né libera unilateralità né consapevolezza di adempiere un'obbligazione della so- cietà Lazio, e avrebbe pagato per conto e su disposizio- ne della Centrofinanziaria di cui non sarebbe stato con- clusivamente comprensibile il ruolo. Il motivo è
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