Cass. pen., sez. II, sentenza 09/06/2023, n. 25123

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 09/06/2023, n. 25123
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25123
Data del deposito : 9 giugno 2023
Fonte ufficiale :

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SENTENZA

Sul ricorso proposto da RUGGERI ROBERTO n. a Iglesias il 22/8/1964 avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Torino il 3/2/2022 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare ai sensi dell'art. 23 comma 8 D.L. n. 137/2020 e dell'art. 8 D.L. n. 198/2022 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Cons. A M D S;
letta la requisitoria del Sost. Proc. Gen., Dott. V S, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione in relazione al delitto di furto;
per l'annullamento con rinvio in ordine al giudizio di equivalenza ex art. 69 cod.pen. lette le conclusioni rassegnate dal difensore dell'imputato ,

RITENUTO IN FATTO

1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Torino, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Biella in data 27/3/2017 e in accoglimento dell'appello incidentale út, del Procuratore Generale, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti e alla recidiva, rideterminava in anni due, mesi due di reclusione ed euro 600,00 di multa la pena inflitta all'imputato per i delitti di ricettazione e furto aggravato.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del R, Avv. A C, il quale ha dedotto:

2.1 la violazione degli artt. 591,595 e 597 cod.proc.pen. Il difensore segnala che nell'atto di appello aveva contestato la responsabilità dell'imputato e, quanto alla pena, esclusivamente la gravosità della stessa senza formulare alcuna censura sul giudizio di bilanciamento favorevolmente operato dal primo giudice, con riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti. Il P.g. proponeva impugnazione in via incidentale, chiedendo l'esclusione delle attenuanti generiche in violazione dell'art. 595 codice di rito, attesa la giurisprudenza di legittimità secondo cui non sussiste alcuna connessione tra il motivo d'appello relativo al trattamento sanzionatorio e il punto della sentenza relativo all'applicazione di una circostanza sicché l'impugnazione doveva essere dichiarata inammissibile. In conseguenza, la rivisitazione in pejus del giudizio di comparazione costituisce violazione del divieto di reformatio. Con riguardo al divieto di prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alla recidiva qualificata il difensore aggiunge che la Corte Costituzionale in più occasioni ha affermato che la preclusione di un giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche si pone in contrasto con il principio di ragionevolezza in quanto attribuisce una rilevanza insuperabile alla precedente attività delittuosa del reo rispetto alla condotta successiva alla commissione del reato. Nella specie il primo giudice ha ritenuto di riconoscere la prevalenza delle circostanze ex art. 62 bis cod.pen. valorizzando la condotta post delictum in aderenza ai principi enunziati dal Giudice delle Leggi;

2.2 la violazione di legge con riguardo all'omessa declaratoria di prescrizione del delitto contestato al capo B). Secondo la difesa la subvalenza della recidiva affermata dal primo giudice comporta, secondo quanto statuito da Sez. U. n. 20808/2018, che dell'aggravante non debba tenersi conto al fine della determinazione del termine di prescrizione, già decorso all'atto della pronunzia d'appello.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Deve preliminarmente rilevarsi che la disciplina dell'appello incidentale è stata radicalmente rivisitata dall'art. 4, comma 1, lett. a) e b), del d.lgs. n. 11 del 2018, in attuazione della delega di cui alla L. n.103/2017, che prescriveva di "prevedere la titolarità dell'appello incidentale in capo all'imputato" e di stabilire i limiti di proponibilità (art. 1, comma 84,Iett. m),L.103/17),valorizzandone la funzione eminentemente difensiva e circoscrivendone l'ambito ai casi in cui l'imputato non abbia legittimazione all'appello principale. In attuazione della delega il legislatore ha riformulato i commi primo e terzo dell'art. 595 cod. proc. pen. prevedendo che l'imputato che non ha proposto impugnazione può proporre appello incidentale entro quindici giorni da quello in cui ha ricevuto la notificazione prevista dall'art.584 cod. proc. pen., e, entro quindici
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