Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/08/2007, n. 17772

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Funzione della contribuzione volontaria è quella di consentire il presupposto contributivo per raggiungere il diritto a pensione a chi è titolare di un rapporto assicurativo, di modo che dopo la maturazione della pensione diretta a carico dell'AGO scatta il divieto di procedere a contribuzione volontaria. Tale divieto sussiste anche nel caso di pensione goduta in regime di convenzione estera, atteso che la contribuzione volontaria costituisce eccezione al principio della corrispondenza della contribuzione all'effettiva attività lavorativa e che la deroga a tale principio è possibile solo per espressa disposizione.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/08/2007, n. 17772
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17772
Data del deposito : 21 agosto 2007
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATTONE Sergio - Presidente -
Dott. CUOCO Pietro - rel. Consigliere -
Dott. MONACI Stefano - Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - Consigliere -
Dott. BALLETTI Bruno - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO Alessandro, VALENTE Nicola, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro
MA MA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell'avvocato ASSENNATO G Sante, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 212/04 del Tribunale di CHIETI, depositata il 24/02/04 - R.G.N. 416/97;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/02/07 dal Consigliere Dott. CUOCO Pietro;

udito l'Avvocato ASSENNATO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto del 3 luglio 1991 MA MA, titolare di pensione in regime di convenzione internazionale, chiese che il Pretore di Chieti, oltre al riconoscimento dell'illegittimità della pretesa dell'ISTITUTO NAZIONALE DELLA RPEVIDENZA SOCIALE (I.N.P.S.) di ottenere la restituzione d'un preteso indebito nonché agli aumenti perequativi in cifra fissa ai sensi della L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 10 dichiarasse il suo diritto ad ottenere la pensione in regime
autonomo italiano previa autorizzazione ai versamenti volontari, con condanna al pagamento delle differenze maturate e non riscosse sui ratei arretrati.
Il primo giudice accolse integralmente le domande (ed in particolare il diritto della ricorrente ad ottenere la riliquidazione della pensionerai titolarità) mediante l'attribuzione della perequazione automatica di cui alla L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 10. Con sentenza del 24 febbraio 2004 il Tribunale di Chieti respinse l'appello.
Afferma il giudicante che dalla Circolare I.N.P.S. 15 marzo 1982 n. 61 si deduce che "gli assicurati che perfezionino i requisiti assicurativi previsti possono essere ammessi alla prosecuzione volontaria, anche per periodi in cui siano assoggettabili a regimi assicurativi di stati convenzionati, mediante applicazione del criterio ex tunc, dall'origine".
Per la cassazione di questa sentenza ricorre l'I.N.P.S., percorrendo le linee d'un unico motivo;
MA MA resiste con controricorso, coltivato con memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Denunciando per l'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432, art. 5, della L.18 febbraio 1983, n. 47, art. 3, e del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184, art. 6, nonché omessa

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