Cass. civ., sez. I, sentenza 06/02/1999, n. 1038
Sentenza
6 febbraio 1999
Sentenza
6 febbraio 1999
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Massime • 1
Nel giudizio di opposizione a ordinanza - ingiunzione la legittimazione passiva appartiene, a norma dell'art. 23 legge n. 689 del 1981, all'autorità che ha emesso l'ordinanza, e tale legittimazione resta ferma nel corso dell'intero giudizio, anche in caso di impugnazione; ne deriva che, ove l'ordinanza sia stata emessa dal prefetto, quest'ultimo deve ritenersi legittimato passivo in quanto, benché organo periferico del Ministero degli Interni, agisce nell'ambito di una specifica autonomia funzionale, e che, ove nel giudizio di opposizione il prefetto non si sia costituito a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, ma personalmente o a mezzo di funzionario appositamente delegato, il ricorso per Cassazione avverso la sentenza pretorile che ha deciso sull'opposizione va notificato al prefetto presso il suo ufficio ai sensi dell'art. 330 cod. proc. civ., essendo il prefetto parte destinataria degli atti del procedimento in deroga all'art. 11 R.D. n. 1611 del 1933, con conseguente inammissibilità del ricorso notificato all'Avvocatura dello Stato.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GRIECO - Presidente -
Dott. Giovanni OLLA - Consigliere -
Dott. Giovanni VERUCCI - Rel. Consigliere -
Dott. Laura MILANI - Consigliere -
Dott. Sergio DI AMATO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
UT AN, domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ANGELO CENTOLA, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE;
- intimato -
avverso la sentenza n. 33/95 della Pretura di TRIESTE, depositata il 19/1/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'1/10/98 dal Consigliere Dott. Giovanni VERUCCI;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Giovanni LO CASCIO che ha concluso in via principale per l'inammissibilità del ricorso;
in subordine per il rinvio a nuovo ruolo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ET di Trieste, con sentenza del 19 gennaio 1995, ha rigettato l'opposizione proposta da NT EN avverso l'ordinanza - ingiunzione del Prefetto di Trieste in data 10 luglio 1993, con la quale gli era stata irrogata la sanzione amministrativa di lire 1.002.050 per violazione dell'art. 142 c.d.s., consistita nell'aver percorso, alla guida del proprio autoveicolo, una strada, con limite di velocità di Km/h 50, a