Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/10/2023, n. 45104
Sentenza
19 ottobre 2023
Sentenza
19 ottobre 2023
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Massime • 1
In tema di impugnazioni, anche nel caso di prescrizione del reato maturata a seguito di annullamento con rinvio, la corte di appello è tenuta a deliberare previa instaurazione del contraddittorio con le parti, poiché una pronuncia adottata "de plano" non consentirebbe all'imputato di rinunciare alla prescrizione, ovvero di manifestare interesse all'assoluzione con formule più ampiamente liberatorie.
Sul provvedimento
Testo completo
45104-23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Gaetano De Amicis -Presidente- Sent. Sez. 1213/2023 Orlando Villoni -U.P. 19/10/2023 Emilia Anna Giordano -Relatrice- RGN 10267/2023 Ersilia Calvanese Ercole Aprile ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RI TI, nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 28/06/2022 della Corte di appello di Perugia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Silvia Salvadori, che ha concluso chiedendo dichiarare inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.TI RI propone ricorso contro la sentenza con la quale la Corte di appello di Perugia, in sede di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione con sentenza del 17 luglio 2020, ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui all'art. 640 cod. pen. La ricorrente chiede l'annullamento della sentenza perché emessa de plano, senza disporre la citazione dell'imputata e, così, violando il diritto a difendersi. Denuncia, altresì, la mancata assunzione di una prova decisiva e carenza di motivazione in punto di responsabilità.
2. Il ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 137 del 28 ottobre 2020 la cui efficacia è stata, da ultimo prorogata, con l'art. 17 del d.l. 22 giugno 2023 n. 75. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è fondato e deve essere