Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/07/2008, n. 18490
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Ai fini del riconoscimento del diritto delle lavoratrici agricole giornaliere all'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare, l'art. 2 del d.l., n.69 13 maggio 1988 (convertito, con modificazioni, nella legge 13 marzo 1988, n.153), ha lasciato in vigore, per quanto riguarda i presupposti oggettivi e le modalità di erogazione, la disciplina di cui al d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797; ne consegue che costituisce requisito indispensabile per la corresponsione dell'assegno, in ispecie relativo all'astensione obbligatoria e facoltativa di maternità fino al primo anno di vita del bambino, l'accertamento, ai sensi dell'art. 14 del citato d.P.R. n. 797 del 1955, di un rapporto di lavoro per un periodo minimo di almeno una settimana, dovendosi ritenere che, in relazione alla natura previdenziale degli assegni per il nucleo familiare (in quanto finalizzati ad eliminare, o a ridurre, l'accertata situazione di bisogno determinata dal carico di famiglia ove il sostentamento della stessa derivi dallo svolgimento di una attività lavorativa), sia necessario, in mancanza di una esplicita deroga, lo svolgimento effettivo dell'attività lavorativa.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE L M - Presidente -
Dott. F D - Consigliere -
Dott. L A - rel. Consigliere -
Dott. D N V - Consigliere -
Dott. L T M - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dall'avvocato F G, TRIOLO VINCENZO giusta, delega in atti;
- ricorrente -
contro
ARPINO AGATA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 533/05 della Corte d'Appello di LECCE, depositata il 18/04/05 R.G.N. 2703/03;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 24/04/08 dal Consigliere Dott. A L;
udito l'Avvocato F;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. M M, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata il 18 aprile 2005 la Corte di appello di Lecce ha rigettato l'impugnazione dell'INPS avverso la decisione con la quale il Pretore di Brindisi aveva riconosciuto ad A A il diritto a percepire l'indennità di disoccupazione e l'assegno per il nucleo familiare per le giornate di assenza dal lavoro nell'anno 2000, durante il periodo di astensione facoltativa dopo la gravidanza.
Il giudice del gravame ha ritenuto, per quanto qui ancora interessa, che ai fini dell'assegno del nucleo familiare (il contrasto tra le parti permane solo su questa prestazione) sia sufficiente l'espletamento di cinquantuno giornate: di lavoro nell'anno, senza che si debba accertare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e continuativo per almeno una settimana prima dell'evento protetto, requisito previsto dall'art. 14 del T.U. approvato con il D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797: questa norma, ad avviso del medesimo giudice, non è applicabile ai lavoratori agricoli giornalieri, perché incompatibile con il loro particolare stato giuridico o con le modalità delle loro attività lavorative.
La cassazione della sentenza è domandata dall'INPS con ricorso basato su un motivo.
L'intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo l'INPS denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, art. 14, comma 1, n. 3, e art. 17, in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5. La disciplina dettata dal D.L. 13 marzo 1988, n. 69, art. 2, convertito, con modificazioni, nella L. 13 maggio 1988, n. 153, che ha istituito l'assegno per il nucleo familiare in favore dei lavoratori dipendenti e dei titolari di pensioni o di prestazioni previdenziali in sostituzione degli assegni familiari, al terzo comma del medesimo articolo ha rinviato, per quanto non previsto, alle disposizioni del T.U. sugli assegni familiari, approvato con il D.P.R. 30