Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/03/2019, n. 10036
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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: T L nato a FIESOLE il 22/05/1983 R G W nato a FIRENZE il 16/05/1983 avverso la sentenza del 19/06/2017 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere D D;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SMONE PERELLI che ha concluso chiedendo l'inammissibilita'. L'avvocato M R del foro di PADOVA, in difesa di T L e R G W si riporta ai motivi. RITENUTO IN FATTO 1. Con pronuncia del 19/06/2017, la Corte di appello di Firenze, concessa a L T e G W R la non menzione ex art. 175 cod. pen., ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Firenze li ha condannati alla pena di euro 800,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 590, comma 3, cod. pen. perché, quali soci al 50% e legali rappresentanti della società DALLE NOSTRE MANI s.n.c., corrente in Firenze, per colpa generica e in violazione dell'art. 71, commi 1 e 4 d. Igs. n. 81/2008 - in quanto mettevano a disposizione dei dipendenti attrezzature prive dei requisiti di sicurezza e comunque omettevano di verificare che fossero utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso le quali prescrivevano che la macchina raviolatrice automatica fosse dotata di protezione fissa costituita da uno schermo in plexiglass - cagionavano ovvero non impedivano alla dipendente S B lesioni personali gravi, consistenti in un trauma da schiacciamento del terzo dito della mano sinistra, guarite in 44 giorni. Intenta alla produzione dei ravioli, la Balassone, per ovviare all'inceppamento della macchina e liberare l'impasto, aveva infatti inserito la mano sinistra nel rullo in movimento della macchina. Fatto avvenuto in Firenze, il 09/03/2013. 2. Avverso la prefata sentenza di appello, gli imputati, con atto congiunto, ricorrono per cassazione affidandosi ad un unico motivo con cui deducono inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 43 cod. pen. in ordine alla non prevenibilità ed evitabilità dell'evento per mancanza della c.d. causalità della colpa e contraddittorietà della motivazione. La responsabilità colposa annovera, tra i suoi elementi strutturali, la causalità della colpa per la quale l'evento lesivo o pericoloso, verificatosi nel caso concreto, deve essere ricompreso tra quelli che la norma cautelare mirava specificamente ad evitare. Ne deriva che la responsabilità penale non possa configurarsi in relazione a fatti non ricompresi nel novero degli accadimenti che la norma cautelare violata dall'agente era diretta ad evitare poiché non rientranti nello scopo di protezione della cautela. Posta questa premessa, i ricorrenti osservano che il pannello in plexiglass - assente nel macchinario in questione - aveva l'unica funzione di evitare che il lavoratore urtasse accidentalmente il rullo durante il funzionamento. Le lesioni subite dalla persona offesa, invece, non sono dovute ad un urto accidentale del rullo bensì per aver questa, in una manovra dal basso verso l'alto, avvicinato volontariamente la mano sinistra al rullo nel tentativo di rimuovere l'inceppamento dell'impasto. Se anche gli imputati avessero apposto il pannello protettivo in plexiglass, la persona offesa avrebbe comunque potuto inserire la mano dal basso verso l'alto. A scagionare gli imputati valga anche il fatto che questi avevano correttamente impartito le istruzioni sull'utilizzo della macchina raviolatrice. /
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