Cass. pen., sez. I, sentenza 22/05/2023, n. 21944

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 22/05/2023, n. 21944
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21944
Data del deposito : 22 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: GUP

TRIBUNALE

Brescia nei confronti di Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Mantova con l'ordinanza del 19/08/2022 del GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE DI BRESCIA udita la relazione svolta dal Consigliere B CSELICE;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, F Z, che ha chiesto riconoscersi la competenza per territorio del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Mantova.

RITENUTO IN FATTO

1. A seguito della decisione emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia, in data 19 agosto 2022 e di quella del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Mantova, resa in data 10 agosto 2022, è sorto conflitto negativo di competenza nel procedimento iscritto al numero 10651/22 Mod. 21 nei confronti di F K, indagato del delitto di cui agli artt. 81 secondo comma, 493-ter cod. pen., relativo a plurimi doni di carte carburante, i cui originali appartengono a terzi soggetti, falsificati su apposite carte, sulle cui bande magnetiche vi sono incisi pan e pin delle carte carburante indicati nella contestazione, riqualificato dal giudice della convalida come reato di ricettazione continuata commesso accertato in Suzzara e Luzzara il 29 luglio 2022. 1.1. Si tratta di procedimento originariamente incardinato presso l'Autorità giudiziaria di Mantova nel quale, a seguito di ordinanza di convalida dell'arresto dell'indagato, eseguito in data 29 luglio 2022, ad opera della Polizia giudiziaria di Mantova, riqualificati i fatti ai sensi dell'art. 648 cod. pen., è stata applicata la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e, contestualmente, il Giudice ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, ritenendo la competenza di quello di Brescia, ordinando la trasmissione degli atti al Pubblico ministero presso quel Tribunale.

1.2. Si osserva nel descritto provvedimento che, trattandosi di reato connesso con altri di competenza distrettuale, ai sensi dell'art. 51, comma 3- quinquies e 328, comma 1-quater, cod. proc. pen., gli atti dovevano essere trasmessi al Tribunale di Brescia, estendendosi la competenza distrettuale del procedimento già incardinato, a tutti i reati e a tutti gli imputati dello stesso procedimento, stante la connessione tra il delitto per il quale si procede e quelli di cui agli artt. 416, 640-ter, cod. pen. per i quali procede l'autorità giudiziaria di Brescia (proc. n. 1907/2022 Mod. 21).

2.11 provvedimento che ha sollevato il conflitto negativo di competenza osserva che la notizia dell'esistenza di altro procedimento, a carico del medesimo indagato, relativamente ai reati di associazione per delinquere e frode informatica, viene tratta dal Giudice per le indagini preliminari di Mantova, da due seguiti di informativa, redatti, nell'ambito del procedimento ivi pendente a seguito dell'arresto dell'indagato, da personale della Polizia Postale in data 30 luglio 2022. Si evidenzia, tuttavia, che non risulta l'iscrizione di alcuna notitia criminis per i reati di cui agli artt. 416 e 640-ter cod. pen. a carico di F K, nell'ambito del proc. n. 1907/2022. Ciò in quanto reato associativo e delitti di frode informatica vengono ipotizzati, in quel procedimento, a
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi