Cass. pen., sez. I, sentenza 07/02/2023, n. 05368

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 07/02/2023, n. 05368
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 05368
Data del deposito : 7 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

iato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da: 1) Di C G, nato a Pescara il 03/09/1976;
Avverso l'ordinanza emessa il 03/03/2022 dal Tribunale di sorveglianza di Perugia;
Sentita la relazione del Consigliere A C;
Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale F C, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;

RILEVATO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa il 3 marzo 2022 il Tribunale di sorveglianza di Perugia accoglieva l'istanza di concessione del beneficio penitenziario dell'affidamento in prova al servizio sociale, che era stato richiesto da G D C per la pena detentiva residua che il condannato doveva ancora scontare. Nell'accogliere il beneficio penitenziario invocato, il Tribunale di sorveglianza di Perugia richiamava il residuo di pena che G D C doveva scontare - quantificato in un anno, nove mesi e dieci giorni di reclusione -, che consentiva la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale nella stessa misura, alla luce dei parametri edittali previsti dall'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.).

2. Avverso questa ordinanza G D C, a mezzo dell'avvocato P C, ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 47, comma 1, Ord. pen., conseguente all'erronea valutazione dei parametri edittali relativi alla concessione del beneficio penitenziario dell'affidamento in prova al servizio sociale, riguardanti la frazione di pena detentiva che il condannato doveva scontare. Si deduceva, in proposito, che tali parametri, sotto il profilo edittale, erano stati valutati erroneamente dal Tribunale di sorveglianza di Perugia, che non aveva tenuto conto della rideterminazione della pena effettuata dalla Procura Generale presso la Corte di appello di Perugia il 15 ottobre 2021, a seguito della sentenza della Corte di cassazione pronunciata il 14 ottobre 2021, che imponeva di ritenere applicabile, al caso di specie, il dettato normativo dell'art. 47, comma 1, Ord. pen. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
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