Cass. civ., sez. II, ordinanza 05/06/2019, n. 15266

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, ordinanza 05/06/2019, n. 15266
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15266
Data del deposito : 5 giugno 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 18521-2014 proposto da: Azienda Agricola Bongiovanni s.s. , elettivamente domiciliata in Roma, Via Piemonte 39, presso lo studio dell'avvocato A G, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati G B, M W;

- ricorrente -

contro

E++ SRL , elettivamente domiciliata in Roma, Via Pierluigi Da Palestrina 63, presso lo studio dell'avvocato M C, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato D S;
- controricorrente- avverso la sentenza n. 980/2014 della Corte d'appello di Torino, depositata il 14/05/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/06/2018 dal Consigliere A C;
rilevato che: -il presente giudizio di legittimità trae origine dal ricorso notificato 14 luglio 2014 dalla Azienda agricola Bongiovanni nei confronti della società E++ s.r.l. avverso la sentenza n. 980 emessa il 14 maggio 2014 dalla Corte d'appello di Torino in riforma della pronuncia di primo grado;
-in particolare, l'odierna ricorrente aveva convenuto in giudizio la società E++ s.r.l. per sentir dichiarare nei suoi confronti la risoluzione del contratto di appalto stipulato inter partes ed avente ad oggetto l'installazione di un sistema fotovoltaico sul capannone di parte attrice, in seguito alla mancata fornitura dei pannelli sottratti da ignoti prima dell'ultimazione dei lavori ed accettazione dell'opera nonché alla condanna alla restituzione delle somme già corrisposte ed al risarcimento dei danni e rifusione di tutte le spese comprese quelle relative al procedimento di accertamento tecnico preventivo;
-costituitasi nel giudizio di primo grado la convenuta aveva chiesto il rigetto delle domande avversarie e proposto in via riconvenzionale domanda di condanna della committente al pagamento della somma ancora dovuta a titolo di saldo dell'opera appaltata;
-il giudice di prime cure aveva accolto la domanda e dichiarato la risoluzione del contratto condannando la convenuta alla restituzione della somma di euro 100.908 C oltre interessi e risarcimento dei danni;
-proposto gravame da parte della convenuta la Corte d'appello di Torino ravvisava una non corretta applicazione del disposto Ric. 2014 n. 18521 sez. 52 - ud. 21-06-2018 -2- dell'articolo 1673 cod. civ. da parte del tribunale ed accoglieva l'appello respingendo la domanda attorea ed accogliendo invece quella riconvenzionale di condanna al saldo proposta da parte convenuta , condannando l'appellata alla rifusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio;
-osservava, infatti, il giudice d'appello che, nel caso in esame per la natura stessa dell'opera appaltata, la custodia del fabbricato non era completamente passata all'appaltatore neanche durante i lavori di posa, essendo rimasta la disponibilità dello stesso in capo al proprietario, con le conseguenze in termini di responsabilità derivanti dale cose in custodia ;
- alla stregua di tali concrete circostanze, la corte torinese aveva ritenuto, in primo luogo, che il principio dettato dall'articolo 1673 cod. civ. secondo il quale il perimento dell'opera appaltata prima della consegna ricade sull'appaltatore, opera solo allorché il deperimento sia dovuto "a causa non imputabile ad alcuna delle parti " e perciò non è invocabile " dal committente al fine di ottenere una riduzione del corrispettivo per fatti a lui stesso ascrivibili";
- in secondo luogo, la corte aveva considerato che il furto non integrasse la circostanza del caso fortuito poiché, nel caso di specie, non erano state allegate dalla committente che aveva sempre mantenuto la custodia dell'intero capannone, circostanze tali da rendere la verificatasi sottrazione dei pannelli imprevedibile ed inevitabile dal momento che il fabbricato era stato lasciato privo di qualsiasi precauzione e sistema di intrusione;
-la cassazione della sentenza impugnata è chiesta dall'Azienda Agricola sulla base di quattro motivi, illustrati anche da Ric. 2014 n. 18521 sez. 52 - ud. 21-06-2018 -3- memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ. cui resiste con controricorso la società convenuta;
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