Cass. pen., sez. I, sentenza 12/09/2023, n. 17370
Sentenza
12 settembre 2023
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12 settembre 2023
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Massime • 1
Le dichiarazioni accusatorie rese da più collaboranti possono anche riscontrarsi reciprocamente, a condizione che si proceda comunque alla loro valutazione unitamente agli altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità, in maniera tale che sia verificata la concordanza sul nucleo essenziale del narrato, rimanendo quindi indifferenti eventuali divergenze o discrasie che investano soltanto elementi circostanziali del fatto, a meno che tali discordanze non siano sintomatiche di una insufficiente attendibilità dei chiamanti stessi.
Sul provvedimento
Testo completo
1 7370-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: FILIPPO CASA - Presidente - Sent. n. sez. 919/2023 - Relatrice - UP 12/09/2023 TERESA LIUNI R.G.N. 11269/2023 IO OS EL AL LA VA TOSCANI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GA AN, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 23/09/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera TERESA LIUNI;
udito l'Avvocato generale, PIETRO GAETA, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. L'avv. SERGIO LAPIS conclude chiedendo la conferma della sentenza impugnata, deposita conclusioni scritte e nota spese. L'avv. EMILIO CHIARENZA conclude chiedendo la conferma della sentenza impugnata, deposita conclusioni scritte e nota spese. È presente l'avvocato GIROLAMO D'AZZO' del foro di PALERMO, in difesa di GA AN, che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso cui si riporta. D RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 23/9/2022 la Corte di Assise di appello di Palermo ha confermato la sentenza della Corte di Assise di primo grado in data 2/7/2021, che aveva condannato RD LI alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per un anno, per gli omicidi premeditati ed aggravati anche ai sensi dell'art. 7 L. n. 203 del 1991, in danno di AN GI, commesso in Villagrazia di Carini il 16/12/2000 (capo A); di PI CC, commesso in Torretta il 26/11/2000 (capo B); e di IC LA, commesso a Palermo il 17/11/1999 (capo C). -1.1. A tenore delle imputazioni, l'omicidio di AN GI commesso in concorso con ON e NC PI e PA LI, giudicati separatamente, nonché NI AL, deceduto era avvenuto attirando la vittima in un magazzino del AL, ove GI veniva colpito ripetutamente alla testa con un bastone in legno, fino a determinarne il decesso.
1.2. L'omicidio di PI CC, attribuito ad AN AR (deceduto), SA LI, ON, AN BA e NC PI, nonché a NI SA e ND Lo IC, NO MA, PA LI e AN BR, giudicati separatamente, era stato preceduto dal sequestro della vittima simulando un posto di blocco delle Forze dell'ordine, così da prelevare il CC e condurlo presso un'abitazione di Torretta, ove veniva sottoposto ad interrogatorio e infine ucciso, e il cadavere sciolto nell'acido.
1.3. L'omicidio di IC LA era stato materialmente perpetrato da PA Di MA e RD LI, i quali avevano attinto la vittima con numerosi colpi di arma da fuoco in parti vitali del corpo, in concorso altresì con SA e ND Lo IC, NC ed ON PI, e PA LI, separatamente giudicati.
1.4. Le prove di tali imputazioni sono state tratte dalle indagini svolte dagli operatori di Polizia giudiziaria, illustrate nelle relative testimonianze, e dalle propalazioni di alcuni collaboratori di giustizia, in special modo PA LI e AN BR, nonché ON PI, a riscontro individualizzante del LI. Sono state altresì acquisite svariate sentenze definitive, tra cui quella di condanna per la partecipazione del LI all'associazione mafiosa capeggiata da SA e ND Lo IC, e quelle di condanna dei concorrenti negli omicidi per cui è processo.
1.5. Va riferito che con ordinanza del 1°/6/2022, ribadita nella sentenza impugnata, la Corte di secondo grado si era pronunciata negativamente sulla eccezione di nullità ai sensi degli artt. 178 lett. c) e 179 cod. proc. pen. sollevata dalla difesa, che lamentava l'omessa notifica all'imputato del decreto di giudizio 2 immediato, con lesione del diritto di difesa per non avere potuto richiedere l'accesso a riti alternativi. Tale eccezione poggiava sul rilievo che le autorità giurisdizionali statunitensi, essendo LI fuggito negli USA, ove era stato tratto in arresto per gli omicidi in contestazione ed estradato in Italia, non avrebbero notificato al ricorrente il decreto di giudizio immediato. In ogni caso, LI aveva disconosciuto la sottoscrizione in calce alla relata di notifica, sempre che si trattasse della notifica del decreto in questione, così determinando la lamentata nullità radicale dell'intero processo. Nel motivare il rigetto dell'eccepita nullità, la Corte territoriale, in armonia con la decisione della prima Corte di Assise, ha rilevato che la notifica del decreto di giudizio immediato era avvenuta il 23 agosto 2018, alle ore 13.00, come risultava dal documento statunitense "Record of Service of Foreign Judicial Documents", e si riferiva precisamente al decreto di citazione a giudizio per l'udienza del 12 novembre 2018, di apertura del processo di primo grado, come aveva certificato una nota del magistrato di collegamento tra USA ed Italia, dr.ssa Cristina Posa, in data 20 agosto 2018. Sono state altresì respinte le doglianze che individuavano conferme del vizio di notifica nella nuova notifica del medesimo decreto di citazione al LI disposta dal Presidente della Corte di Assise di primo grado, e nella nota del magistrato di collegamento (dott. Josh Cavinato) del 18/6/2020, illustrando il contesto e le ragioni giuridiche di tali passaggi. Del resto, dalla stessa nota da ultimo citata emergeva che il decreto di citazione a giudizio per l'udienza del 12 novembre 2018 era stato "regolarmente notificato a tempo debito".
2. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, avv. Girolamo D'Azzò, articolando i seguenti motivi di impugnazione, che saranno di seguito sintetizzati nei limiti strettamente necessari per la redazione della sentenza, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo si ripropone l'eccezione di nullità del processo per l'omessa notifica all'imputato del decreto che dispone il giudizio immediato. Secondo il ricorrente, l'ordinanza che rigettava detta eccezione risulta motivata in modo illogico ed apparente, affermando la ritenuta regolarità della notifica, senza però argomentare sul tema centrale della contestata riconducibilità della sottoscrizione in capo all'imputato, circostanza contrastata dalla consulenza di parte della dr.ssa Dessì. -ritenutaLa prova dell'omessa notifica del decreto di giudizio immediato invece insita nella notifica del documento denominato "Record of Service for Foreign Judicial Document", su cui era stata apposta la contestata firma dell'interessato - dovrebbe trarsi dalla nota del 18/6/2020 del US Department of 3 е Justice, a firma del Magistrato di collegamento Dr. Josh Cavinato, che conteneva un elenco degli atti allegati alla richiesta di estradizione, notificati al LI, tra i quali non era menzionato il decreto di giudizio immediato. Sul punto, la difesa non ha ritenuto dirimente la motivazione dell'ordi- nanza (riportata nella sentenza) alla cui stregua l'elencazione ivi contenuta riguardava soltanto gli atti relativi alla procedura estradizionale, così risultando giustificata la mancata menzione della notificazione all'estradando del decreto di giudizio immediato.
2.2. Con il secondo motivo si denuncia la mancata assunzione di una prova decisiva, indicata nella perizia grafica sulla sottoscrizione dell'imputato in calce alla relata di notifica del decreto di giudizio immediato emesso dal GIP del Tribunale di Palermo in data 12/7/2018, e correlato vizio di motivazione. Infatti, LI aveva disconosciuto la firma apposta in detto documento, ed erano altresì emersi molteplici dubbi che una notifica vi fosse effettivamente stata. La motivazione reiettiva ha semplicemente affermato che tale richiesta istruttoria non era in linea con le scansioni procedurali e normative vigenti, ed è ritenuta insufficiente ed apodittica.
2.3. Nel terzo motivo si lamenta violazione delle regole di valutazione della prova e correlato vizio di motivazione, con riferimento all'affermazione di responsabilità per l'omicidio di PI CC (capo B). Evidenziato che l'impianto motivazionale poggia sulle propalazioni dei collaboratori di giustizia PA LI assunto ad architrave e ON PI, a riscontro del - primo, si censura che non si sia correttamente operata la valutazione di attendi- bilità di detti collaboratori, dei quali si indicano falle e contraddizioni, in specie escludendo che la fuga del LI negli USA fosse stata determinata dalla collaborazione del PI, in quanto costui aveva iniziato a collaborare con gli investigatori nel settembre 2016, mentre il "trasferimento" dell'imputato risaliva al gennaio di quell'anno. Né si è considerata la testimonianza di NI AU, Colonnello dei ROS e all'epoca dei fatti Comandante della Compagnia di Carini, che aveva dato corpo alla questione della circolarità della prova, attestata dallo stesso PI, il quale aveva ammesso di avere letto prima della sua collaborazione - le dichiarazioni del collaboratore PA LI rese in diversi procedimenti penali e pubblicate su giornali e riviste circolanti presso le strutture penitenziarie. Anche la deposizione del Mar. SA RI (udienza del 24/7/2020) indirizzava verso una valutazione di inattendibilità del PI e del LI. Detto ufficiale di Pg ebbe modo di ascoltare in diretta, nella serata del 26/10/2000, tramite captazioni all'interno della vettura del CC, i momenti Ol immediatamente antecedenti il sequestro della vittima, descrivendo un quadro difforme da quello narrato dai due collaboratori, e invece riscontrando le dichiarazioni della teste oculare dell'agguato, EV CC, figlia di PI. Da un canto, ciò induceva a dubitare della effettiva presenza all'azione del propalante PI, dall'altro nessun collaboratore aveva riferito il dato, invece richiamato dal teste qualificato RI, che uno dei finti poliziotti avesse una cadenza catanese. Ancora, si evidenzia che la ricostruzione del LI, che asseriva di avere visto PI CC nei momenti precedenti sequestro uscire dalla sua macelleria, è stata smentita sia dalla figlia EV che dal Mar. RI, i quali hanno affermato che quella sera CC non si era affatto recato nella macelleria, ma dopo avere rilevato la figlia e un suo amichetto riaccompagnandolo a casa, si era diretto verso la propria abitazione ed era stato bloccato dai finti poliziotti appena terminata una telefonata intercorsa con l'aiutante di