Cass. pen., sez. I, sentenza 07/04/2022, n. 13194

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 07/04/2022, n. 13194
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13194
Data del deposito : 7 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da A S, nato a Grottaglie il 31/08/1972 avverso l'ordinanza del 19/03/2021 del Tribunale di Taranto visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere F C;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale A C, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Taranto, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava - ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 1), prima parte, cod. pen., per successiva commissione, nel quinquennio, di delitto sanzionato con pena detentiva - la sospensione condizionale della pena, accordata a S A con sentenza emessa dallo stesso Ufficio il 20 giugno 2011, irrevocabile dal 7 ottobre 2011. 2. Ricorre ritualmente per cassazione il condannato. Il ricorrente deduce, nel primo motivo, la nullità del procedimento e della decisione, in relazione all'avvenuta celebrazione dell'udienza nonostante l'assenza del difensore di fiducia, impedito a presenziare per concomitante impegno professionale. L'impedimento sarebbe stato tempestivamente rappresentato, a mezzo posta elettronica certificata, a norma dell'art. 24, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e il giudice a quo avrebbe omesso del tutto di valutarlo. Il ricorrente deduce, nel secondo motivo, l'omessa valutazione delle argomentazioni difensive addotte, per contrastare la revoca del beneficio, in una memoria difensiva tempestivamente trasmessa secondo le medesime modalità telematiche. Dette argomentazioni sono riproposte nello sviluppo ulteriore del motivo.
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