Cass. pen., sez. I, sentenza 07/04/2022, n. 13194
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da A S, nato a Grottaglie il 31/08/1972 avverso l'ordinanza del 19/03/2021 del Tribunale di Taranto visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere F C;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale A C, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Taranto, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava - ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 1), prima parte, cod. pen., per successiva commissione, nel quinquennio, di delitto sanzionato con pena detentiva - la sospensione condizionale della pena, accordata a S A con sentenza emessa dallo stesso Ufficio il 20 giugno 2011, irrevocabile dal 7 ottobre 2011. 2. Ricorre ritualmente per cassazione il condannato. Il ricorrente deduce, nel primo motivo, la nullità del procedimento e della decisione, in relazione all'avvenuta celebrazione dell'udienza nonostante l'assenza del difensore di fiducia, impedito a presenziare per concomitante impegno professionale. L'impedimento sarebbe stato tempestivamente rappresentato, a mezzo posta elettronica certificata, a norma dell'art. 24, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e il giudice a quo avrebbe omesso del tutto di
udita la relazione svolta dal consigliere F C;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale A C, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Taranto, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava - ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 1), prima parte, cod. pen., per successiva commissione, nel quinquennio, di delitto sanzionato con pena detentiva - la sospensione condizionale della pena, accordata a S A con sentenza emessa dallo stesso Ufficio il 20 giugno 2011, irrevocabile dal 7 ottobre 2011. 2. Ricorre ritualmente per cassazione il condannato. Il ricorrente deduce, nel primo motivo, la nullità del procedimento e della decisione, in relazione all'avvenuta celebrazione dell'udienza nonostante l'assenza del difensore di fiducia, impedito a presenziare per concomitante impegno professionale. L'impedimento sarebbe stato tempestivamente rappresentato, a mezzo posta elettronica certificata, a norma dell'art. 24, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e il giudice a quo avrebbe omesso del tutto di
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