Cass. pen., sez. I, sentenza 07/12/2022, n. 46497

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 07/12/2022, n. 46497
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 46497
Data del deposito : 7 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE SIMINE FELICE nato a MOLFETTA il 09/12/1969 avverso la sentenza del 04/12/2020 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI che ha chiesto il rigetto del ricorso riportandosi alle conclusioni scritte. udito il difensore che si è riportato alle conclusioni scritte pervenute in data 8 settembre 2022

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata nel preambolo Corte di appello di Bari - in riforma della pronuncia con cui il Giudice per le indagini preliminari dei Tribunale di Trani, in esito a giudizio svoltosi nelle forme del rito abbreviato, aveva dichiarato F D S colpevole del reato di tentato omicidio commesso ai danni di A M e di quello strumentale di porto ingiustificato del bastone utilizzato per »In commetterlo - ha dichiarato non doversi procedere in ordine alla contravvenzione perché estinta per prescrizione ed ha eliminato il relativo aumento di pena riducendo quella inflitta in anni 7 mesi 9 e giorni 10 di reclusione. In via preliminare, la Corte territoriale ha proceduto, in applicazione degli artt.112 e 113 cod. proc. pen., alla surrogazione e alla ricostituzione degli atti contenuti nel fascicolo processuale risultato smarrito perché non rinvenuto negli archivi. In particolare: - in esecuzione del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 112, comma 2, cod. proc. pen. dal Presidente della Corte di appello, ha acquisito copia degli atti di indagine conservati presso il Comando Carabinieri e delle relazioni mediche conservate presso i sanitari che le avevano redatte è stata disposta;
- ai sensi dell'art. 113 cod. proc. pen., ha ricostituito il contenuto del verbale di interrogatorio di garanzia, anche in considerazione della scelta della difesa dell'imputato, espressamente interpellata sul punto, di non chiederne la rinnovazione, sulla base delle indicazioni contenute nella sentenza appellata ed il contenuto dell'atto di appello il secondo attraverso una bozza non firmata consegnata dal difensore che l'aveva depositato. Nel merito, la sentenza impugnata, aderendo alle valutazioni del G.i.p. e disattendendo i rilievi difensivi, ha ritenuto dimostrata la colpevolezza dell'imputato sulla scorta della piattaforma probatoria, costituita, oltre che dalle ammissioni dell'imputato fatte nell'immediatezza alla polizia giudiziaria e nel successivo interrogatorio, dalle convergenti dichiarazioni rese dalla persona offesa e da più testimoni nonché dai riscontri provenienti dai risultati dell'attività di indagine e dalla documentazione medica. Ha, quindi, considerato accertato che D S, in stato di alterazione ernotiva) odier04- , , determinato dalla pregressa conflittualità con Maggi, nell'ambito di rapporti di vicinato, aveva compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di quest'ultimo, colpendolo ripetutamente con un bastone di legno sul volto, sulle braccia e sul dorso, così da cagionargli un trauma cranico e più fratture 2. Avverso la predetta decisione l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione deducendo cinque motivi.

2.1. Con il primo motivo eccepisce la nullità della sentenza impugnata per violazione della legge penale e con riferimento agli artt. 112 e 113 cod. proc. pen. e 111 Cost. nonché vizio di motivazione. Lamenta che la Corte di appello, in palese violazione del principio del giusto processo e dei principi affermati dalla giurisprudenza ampiamente richiamata, non abbia dato atto della mancanza dei verbali delle udienze del primo grado, abbia considerato "surrogati" atti privi di conformità all'originale ed abbia ricostituito il contenuto del verbale di interrogatorio e dell'atto di appello senza previo contraddittorio tra le parti ed in assenza di una formale ordinanza che desse analiticamente atto del tenore di tali atti, indicando, altresì, gli elementi su cui era fondato il giudizio di conformità all'originale. La bozza utilizzata per ricostituire l'atto di appello non consente in alcun modo di escludere che quello originario contenesse ulteriori e differenti deduzioni e rilievi;
il professionista che l'ha redatto non ha potuto confermare la corrispondenza della bozza con l'atto depositato. L'assenza del verbale di interrogatorio e dei verbali di udienza ha in concreto fortemente limitato il diritto di difesa. Dal verbale di udienza sarebbe potuto emergere il carattere specifico della richiesta di sottoporre a condizioni la richiesta di giudizio abbreviato, evitando al difensore di rinunciare a trattare la questione. La decisione impugnata, in definitiva, risulta adottata in assenza del compendio probatorio sottoposto al vaglio del primo giudice. L'imputato non ha, infatti, alcuna certezza in ordine alla corrispondenza tra gli atti utilizzati per la decisione quelli in base i quali aveva presto il consenso per il giudizio abbreviato.

2.2. Con il secondo ed il terzo motivo, trattati congiuntamente, denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 597 cod. proc. pen. e 24. e 111 Cost nonché vizio di motivazione. Secondo il ricorrente, la Corte territoriale ha illegittimamente proceduto alla deliberazione della sentenza in assenza del verbale di interrogatorio di garanzia, snaturando la finalità del giudizio di appello. La Corte territoriale ha dato atto dell'importanza dell'interrogatorio, rilevando che l'imputato in quella sede aveva reso le dichiarazioni valutate dalla sentenza di primo grado per escludere la scriminante della legittima difesa, anche nella forma putativa. Ciononostante ha definito il giudizio di appello. E, quindi incorsa nella violazione del principio del giusto processo e del diritto di difesa: ha, infatti, superato i rilievi difensivi sulla sussistenza dell'animus necandi e rigettato la richiesta di concessione dell'attenuante della provocazione e delle attenuanti generiche senza procedere ad una valutazione autonoma delle dichiarazioni integrali dell'imputato, contenute esclusivamente nell'atto smarrito dell'atto, ma affidandosi a quelle, necessariamente incomplete, trascritte nella senza appellata. In definitiva, ha rinunziato ad esercitare il potere, attribuitogli dall'art. 597, comma 1, cod. proc. pen., di affrontare tutte le questioni enucleabili all'interno dei punti devoluti con l'atto di appello.
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