Cass. civ., sez. II, sentenza 08/08/2019, n. 21206
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Testo completo
ato la seguente SENTENZA sul ricorso 6983-2017 proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI
12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
RONCA FLORIDEA, RONCA ANTONIO, RONCA GIUSEPPINA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
SALENTO
73, presso lo studio dell'avvocato C L, rappresentati e difesi dagli avvocati A F, ALFONSO VASILE;
- ricorrenti e o/ricorrenti incidentali - avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 27/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/04/2019 dal Consigliere A S;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. C M che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e per il rigetto del ricorso incidentale;
udito l'Avvocato S P, con delega depositata in udienza dell'Avvocato V A, difensore dei resistenti che ha chiesto l'accoglimento delle difese in atti. — RG. 6983 del 2017 Ministero della Giustizia - Ronca Fatti di causa Con ricorso ex art. 3 L. 89\2001, R G, R A e R F, in proprio e quali eredi di O D G, hanno chiesto alla Corte d'Appello dell'Aquila di condannare il Ministero al pagamento di un indennizzo, per la violazione del principio di ragionevole durata di un processo che la loro dante causa aveva iniziato nel 1984, davanti al Tribunale di Pescara;
che era poi proseguito, in appello e s'era concluso solo nel 2015, con una sentenza della Corte di Cassazione. Con decreto pubblicato il 25\5\2016, il Consigliere designato dal Presidente della Corte ha accolto il ricorso, ma i ricorrenti hanno subito chiesto la correzione di un errore materiale che era contenuto nel decreto: ed il Consigliere delegato, con decreto pubblicato il 13\6\2016, ha fatto luogo alla correzione. Di seguito, i ricorrenti hanno chiesto la correzione di un ulteriore errore materiale, ma il Consigliere delegato (con decreto pubblicato il 18\7\2016), questa volta, ha respinto l'istanza: per cui i ricorrenti, in data 15\9\2016, hanno notificato al Ministero il decreto originario, le due istanze di correzione, ed i successivi provvedimenti di cui s'è detto. Con l'opposizione, il Ministero eccepiva la sopravvenuta inefficacia del decreto, per essere stato notificato oltre il termine di cui all'art. 5, comma 2, 1. 89\2001. I resistenti chiedevano il rigetto dell'opposizione.RG. 6983 del 2017 Ministero della Giustizia - Ronca La Corte di Appello dell'Aquila con decreto n. 1289 del 2016 respingeva l'opposizione e compensava le spese. Secondo la Corte distrettuale, in materia di equa riparazione per irragionevole durata del processo, l'inefficacia del decreto ingiuntivo reso ex art. 3, comma 5, della 1. n. 89 del 2001, perché notificato oltre il termine previsto dall'art. 5, comma 2, di quest'ultima, deve essere fatta valere con l'opposizione di cui al successivo art.
5-ter, la quale, instaurando il contraddittorio tra le parti, impone alla Corte di Appello, non solo di esaminare l'eccezione d'inefficacia di quel decreto, ma anche di valutare la fondatezza, o meno, della domanda introdotta con il ricorso monitorio. La cassazione di questo decreto è stata chiesta dal Ministero della Giustizia con ricorso affidato ad un motivo. G R, F R e A R hanno resistito con controricorso proponendo, a loro volta, ricorso incidentale condizionato affidato a due motivi. Il 4 dicembre 2018 questa Corte, ritenendo che la questione prospettata necessitasse altro approfondimento, con ordinanza assunta in Camera di Consiglio, rinviava la causa al Presidente di Sezione perché provvedesse a rimettere la causa in Pubblica Udienza. In prossimità della Pubblica Udienza il Ministero della Giustizia ha depositato memoria. Ragioni della decisione - RG. 6983 del 2017 Ministero della Giustizia - Ronca A.= Ricorso principale 1.= Con l'unico motivo di ricorso il Ministero della Giustizia lamenta la violazione dell'art. 5, secondo comma, della legge n. 89 del 2001 (art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.). Secondo il ricorrente, posto che in ragione della norma di cui all'art. 5 della legge n. 89 del 2001 la tardività della notifica potrà essere fatta valere solo mediante opposizione, e l'inefficacia del decreto non può essere rilevata di ufficio, l'opposizione stessa potrà far valere solo l'eccezione di rito senza alcun richiamo delle questioni di merito. Insomma, nelle ipotesi in cui mediante opposizione viene fatta valere la tardività della notifica, il giudice dovrà limitarsi alla declaratoria di inefficacia del decreto, in quanto l'improponibilità della domanda prevista dall'art. 5, comma 2, della legge n. 89 del 2001, conseguente alla tardività della notifica, implica - a differenza di quanto accade in caso di opposizione a decreto ingiuntivo - che non sia consentita una disamina nel merito circa la fondatezza della domanda che è, ormai, insuscettibile anche di esser riproposta. 1.1. = Il motivo è fondato. Va, qui, premesso che l'art. 5 della legge n. 89 del 2001 espressamente prevede che "1. Il ricorso, unitamente al decreto che accoglie la domanda di equa riparazione, è notificato per copia autentica al soggetto nei cui confronti la domanda è proposta.
2. Il decreto diventa inefficace qualora la notificazione RG. 6983 del 2017 Ministero della Giustizia - Ronca non sia eseguita nel termine di trenta giorni dal deposito in cancelleria del provvedimento e la domanda di equa riparazione non può essere più proposta (...)". La legge, però, non prevede, espressamente, forme e modalità mediante le quali conseguire la declaratoria di inefficacia del decreto. Tuttavia, considerato che non è contemplato alcun rimedio alternativo all'opposizione, ex art. 5 ter legge n. 89 del 2001 e, ad un tempo, considerato che,
PORTOGHESI
12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
RONCA FLORIDEA, RONCA ANTONIO, RONCA GIUSEPPINA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
SALENTO
73, presso lo studio dell'avvocato C L, rappresentati e difesi dagli avvocati A F, ALFONSO VASILE;
- ricorrenti e o/ricorrenti incidentali - avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 27/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/04/2019 dal Consigliere A S;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. C M che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e per il rigetto del ricorso incidentale;
udito l'Avvocato S P, con delega depositata in udienza dell'Avvocato V A, difensore dei resistenti che ha chiesto l'accoglimento delle difese in atti. — RG. 6983 del 2017 Ministero della Giustizia - Ronca Fatti di causa Con ricorso ex art. 3 L. 89\2001, R G, R A e R F, in proprio e quali eredi di O D G, hanno chiesto alla Corte d'Appello dell'Aquila di condannare il Ministero al pagamento di un indennizzo, per la violazione del principio di ragionevole durata di un processo che la loro dante causa aveva iniziato nel 1984, davanti al Tribunale di Pescara;
che era poi proseguito, in appello e s'era concluso solo nel 2015, con una sentenza della Corte di Cassazione. Con decreto pubblicato il 25\5\2016, il Consigliere designato dal Presidente della Corte ha accolto il ricorso, ma i ricorrenti hanno subito chiesto la correzione di un errore materiale che era contenuto nel decreto: ed il Consigliere delegato, con decreto pubblicato il 13\6\2016, ha fatto luogo alla correzione. Di seguito, i ricorrenti hanno chiesto la correzione di un ulteriore errore materiale, ma il Consigliere delegato (con decreto pubblicato il 18\7\2016), questa volta, ha respinto l'istanza: per cui i ricorrenti, in data 15\9\2016, hanno notificato al Ministero il decreto originario, le due istanze di correzione, ed i successivi provvedimenti di cui s'è detto. Con l'opposizione, il Ministero eccepiva la sopravvenuta inefficacia del decreto, per essere stato notificato oltre il termine di cui all'art. 5, comma 2, 1. 89\2001. I resistenti chiedevano il rigetto dell'opposizione.RG. 6983 del 2017 Ministero della Giustizia - Ronca La Corte di Appello dell'Aquila con decreto n. 1289 del 2016 respingeva l'opposizione e compensava le spese. Secondo la Corte distrettuale, in materia di equa riparazione per irragionevole durata del processo, l'inefficacia del decreto ingiuntivo reso ex art. 3, comma 5, della 1. n. 89 del 2001, perché notificato oltre il termine previsto dall'art. 5, comma 2, di quest'ultima, deve essere fatta valere con l'opposizione di cui al successivo art.
5-ter, la quale, instaurando il contraddittorio tra le parti, impone alla Corte di Appello, non solo di esaminare l'eccezione d'inefficacia di quel decreto, ma anche di valutare la fondatezza, o meno, della domanda introdotta con il ricorso monitorio. La cassazione di questo decreto è stata chiesta dal Ministero della Giustizia con ricorso affidato ad un motivo. G R, F R e A R hanno resistito con controricorso proponendo, a loro volta, ricorso incidentale condizionato affidato a due motivi. Il 4 dicembre 2018 questa Corte, ritenendo che la questione prospettata necessitasse altro approfondimento, con ordinanza assunta in Camera di Consiglio, rinviava la causa al Presidente di Sezione perché provvedesse a rimettere la causa in Pubblica Udienza. In prossimità della Pubblica Udienza il Ministero della Giustizia ha depositato memoria. Ragioni della decisione - RG. 6983 del 2017 Ministero della Giustizia - Ronca A.= Ricorso principale 1.= Con l'unico motivo di ricorso il Ministero della Giustizia lamenta la violazione dell'art. 5, secondo comma, della legge n. 89 del 2001 (art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.). Secondo il ricorrente, posto che in ragione della norma di cui all'art. 5 della legge n. 89 del 2001 la tardività della notifica potrà essere fatta valere solo mediante opposizione, e l'inefficacia del decreto non può essere rilevata di ufficio, l'opposizione stessa potrà far valere solo l'eccezione di rito senza alcun richiamo delle questioni di merito. Insomma, nelle ipotesi in cui mediante opposizione viene fatta valere la tardività della notifica, il giudice dovrà limitarsi alla declaratoria di inefficacia del decreto, in quanto l'improponibilità della domanda prevista dall'art. 5, comma 2, della legge n. 89 del 2001, conseguente alla tardività della notifica, implica - a differenza di quanto accade in caso di opposizione a decreto ingiuntivo - che non sia consentita una disamina nel merito circa la fondatezza della domanda che è, ormai, insuscettibile anche di esser riproposta. 1.1. = Il motivo è fondato. Va, qui, premesso che l'art. 5 della legge n. 89 del 2001 espressamente prevede che "1. Il ricorso, unitamente al decreto che accoglie la domanda di equa riparazione, è notificato per copia autentica al soggetto nei cui confronti la domanda è proposta.
2. Il decreto diventa inefficace qualora la notificazione RG. 6983 del 2017 Ministero della Giustizia - Ronca non sia eseguita nel termine di trenta giorni dal deposito in cancelleria del provvedimento e la domanda di equa riparazione non può essere più proposta (...)". La legge, però, non prevede, espressamente, forme e modalità mediante le quali conseguire la declaratoria di inefficacia del decreto. Tuttavia, considerato che non è contemplato alcun rimedio alternativo all'opposizione, ex art. 5 ter legge n. 89 del 2001 e, ad un tempo, considerato che,
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