Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/04/2003, n. 6201

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In materia di rendita per inabilità permanente da silicosi, ai sensi dell'art. 5 della legge 27 dicembre 1975 n. 780, ove si verifichi un aggravamento delle condizioni di salute dell'assicurato, ai fini della revisione della rendita stessa è necessario previamente accertare se detto aggravamento sia derivato o meno dalla tecnopatia, e soltanto in ipotesi affermativa possono assumere rilevanza, agli effetti della misura della inabilità complessiva da valutare nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 145 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, le associazioni della silicosi con le forme morbose dell'apparato respiratorio e cardiocircolatorio. In ogni caso ai fini della revisione della rendita è sufficiente il peggioramento delle condizioni di salute dell'assicurato, anche se non comportante un aggravamento della silicosi, purché dipendente, per un nesso di derivazione causale, dalla malattia silicotica.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/04/2003, n. 6201
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6201
Data del deposito : 17 aprile 2003
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. S S - Presidente -
Dott. F D - Consigliere -
Dott. C P - Consigliere -
Dott. S P - Consigliere -
Dott. C G - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

S
sul ricorso proposto da:
VEDELE MAURO, VEDELE MARIA ANTONIA, (eredi di VEDELE PASQUALE), elettivamente domiciliati in

ROMA VIA ARNO

47, presso lo studio dell'avvocato F A, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;



- ricorrenti -


contro
I.N.A.I.L.- ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE

CONTRO

GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA IV NOVEMBRE

144, rappresentato e difeso dagli avvocati A C, G d F, giusta procura speciale atto notar CARLO FEDERICO TUCCARI di ROMA del 13/6/2000, rep. 54484;



- controricorrente -


avverso la sentenza n. 91/99 del Tribunale di NUORO, depositata il 21/05/99 R.G.N. 112/97;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/09/02 dal Consigliere Dott. G C;

udito l'Avvocato R per delega CATANIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Pretore di Nuoro, dopo l'espletamento di consulenza tecnica, con sentenza del 23 luglio 1997, accogliendo il ricorso diretto ad ottenere una revisione della rendita per malattia professionale, proposto dal sig. Pasquale Vedele nei confronti dell'INAIL, dichiarava il diritto del ricorrente alla rendita per inabilità da silicosi pari al 100%.
Avverso la decisione di primo grado l'INAIL proponeva appello al Tribunale di Nuoro che, disposta una nuova consulenza tecnica, con sentenza del 21 maggio 1999, lo accoglieva. I giudici del gravame, condividendo le considerazioni e le conclusioni del consulente tecnico nominato in secondo grado, rilevavano che, sebbene lo stato clinico del paziente fosse peggiorato, tale aggravamento era dovuto al sopraggiungere di altre malattie, in particolare una cardiopatia ischemica, mentre il quadro polmonare della silicosi era rimasto invariato. Osservavano in particolare che la cardiopatia ischemica non era ascrivibile per eziologia alla pneumoconiosi, e che si trattava di due patologie distinte, con diverse cause originarie, pur rilevando che l'una comprometteva l'altra.
Per la cassazione della sentenza del Tribunale propongono ricorso gli eredi del sig. Vedele nel frattempo deceduto, fondandolo su un unico motivo.
L'INAIL resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 83, 146 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e degli artt. 4 e 5 della legge 27 dicembre 1975 n. 780,
nonché motivazione insufficiente e contraddittoria (art. 360 c.p.c. nn. 3 e 5), i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per avere
il Tribunale ignorato del tutto le deduzioni e le richieste fatte dalla difesa dell'assicurato dopo il deposito della seconda consulenza e per non aver risolto il contrasto tra la prima e la seconda consulenza;
deducono inoltre il vizio di motivazione in cui è incorso il Tribunale laddove dopo aver ammesso che la patologia cardiaca e la silicosi, pur essendo distinte nella causa originaria, erano patologie in cui l'una comprometteva l'altra, aveva ritenuto invariato il quadro polmonare della silicosi senza tener conto che, se la patologia cardiaca comprometteva quella dovuta alla silicosi, voleva dire che essa svolgeva ed aveva svolto una funzione di aggravamento della silicosi, aggravamento che non era stato valutato e che la malattia polmonare aveva, a sua volta, peggiorato il quadro clinico della malattia cardiaca.
Il motivo è fondato.
Per costante giurisprudenza di questa Corte, ai sensi dell'art. 146 del d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124, come modificato dall'art. 5 della legge n.780/75, ove si verifichi un aggravamento delle condizioni di
salute dell'assicurato titolare della rendita per inabilità permanente da silicosi, ai fini della revisione della rendita stessa è necessario previamente accertare se detto aggravamento sia derivato o meno dalla tecnopatia;
in ipotesi affermativa, possono assumere rilevanza, agli effetti della misura dell'inabilità complessiva da valutare, nei limiti e nelle condizioni di cui all'art. 145 d.p.r. n. 1124/65, le associazioni della silicosi con le forme morbose dell'apparato respiratorio e cardiocircolatorio (v., tra le altre: Cass. 16 novembre 2000 n. 14834;
17 giugno 1997 n. 12279
). Nel caso in esame i giudici del gravame solo apparentemente hanno fatto uso corretto di tale norma ma, in realtà hanno trascurato elementi decisivi di valutazione.
Il Tribunale ha fatto proprie le considerazioni e le conclusioni del consulente tecnico nominato in secondo grado, che ha affermato che rassicurato era affetto da una insufficienza respiratoria di grado avanzato e da una cardiopatia ischemica severa, specificando che si trattava "di due patologie distinte dove l'urta comprometteva l'altra ma le cui cause originarie erano distinte tra loro essendo quella polmonare ascrivibile a malattia professionale e quella cardiaca a malattia coronarica ed aterosclerotica";
ha rilevato che le condizioni fisiche dell'assicurato erano oggettivamente aggravate dalla patologia cardiaca ed ha poi aggiunto di ritenere giusta, sulla base dei dati clinici ed anamnestetici allegati agli atti, la valutazione dei postumi invalidanti polmonari pari all'80% a suo tempo riconosciuta all'assicurato da parte dai sanitari dell'Istituto assicuratore.
In realtà sia il consulente che il Tribunale, il quale si è rimesso alle conclusione del primo, hanno trascurato del tutto le possibili conseguenze derivanti dall'affermazione contenuta nella stessa consulenza in base alla quale ciascuna delle due malattie comprometteva l'altra.
Va rilevato a riguardo che dalla stessa relazione peritale - che deve considerarsi parte integrante della sentenza in quanto alla stessa fa riferimento il Tribunale - risulta che, nel confermare la valutazione dei posumi invalidati polmonari nell'80%, il consulente tecnico ha fatto riferimento alla visita di revisione del 1993 i cui risultati erano stati confermati in sede di visita collegiale nel maggio 1994;

dopo tale data, l'unico accertamento sanitario riguardante la malattia polmonare di cui fa menzione il c.t.a. è una radiografia del torace del giugno 1995. Le stesse affermazioni del consulente tecnico, secondo il quale la malattia polmonare e la malattia cardiaca potevano l'una compromettere l'altra, avrebbero dovuto indurre il Tribunale a verificare se, tenuto conto del tempo trascorso tra l'ultimo accertamento riguardante la malattia polmonare (1995) e l'epoca in cui era stato effettuata la consulenza (1998), si fosse nel frattempo verificato un aggravamento della malattia polmonare.
Va inoltre rilevato che il richiamato art. l46 del D.P.R. n. 1124 del 1965 non richiede, ai fini della revisione, che il peggioramento
delle condizioni di salute consista necessariamente in un aggravamento della silicosi, essendo sufficiente che detto peggioramento dipenda dalla malattia silicotica (Cass. 21 gennaio 2002;
3 dicembre 1997 n. 12279
): sicché pur ammettendo che la malattia cardiaca avesse una causa originaria distinta da quella della silicosi, il Tribunale non avrebbe dovuto trascurare la possibile interazione tra le due malattie cui ha fatto riferimento il consulente e avrebbe quantomeno dovuto chiedere a quest'ultimo chiarimenti circa la possibilità che la malattia polmonare avesse contribuito a peggiorare il quadro clinico della cardiopatia accertata, anche alla luce della ulteriore documentazione sanitaria e della relazione del consulente di parte depositata dall'assicurato.
In conseguenza delle omissioni riscontrate nella motivazione della decisione impugnata, il ricorso viene accolto. La sentenza del Tribunale di Nuoro va cassata e la causa rinviata ad altro giudice, individuato nella Corte d'Appello di Cagliari, che dovrà effettuare le opportune verifiche in relazione agli indicati punti decisivi della controversia trascurati dalla sentenza impugnata. Le spese del giudizio di cassazione verranno regolate dalla stessa Corte cui la causa viene rinviata.

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