Cass. civ., sez. II, ordinanza interlocutoria 16/11/2018, n. 29666
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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 153 -2014 proposto da: P S, rappresentata e difesa dagli avvocati A M, M C;- ricorrente -contro COMUNE DI T, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 11, presso le studio dell'avvocato P S R che lo rappresenta e difende;- controricorrente - non chè contro CENTRO PAGHE SAS, PROVINCIA AUTONOMA DI T, METRO SRL, NICOLODI LIDIA;- intimati - avverso la sentenza n. 62/2014 della CORTE D'APPELLO di T, depositata il 21/02/2014;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/11/2018 dal Consigliere R G;lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A C che ha concluso per il rigetto del ricorso;La Corte -rilevato che il ricorso per cassazione è stato notificato al Centro Paghe s.a.s ed a N L presso lo studio del difensore, ove era stato eletto domicilio nel giudizio di primo grado;-ritenuto che la notifica è viziata da nullità, essendo le Paghe s.a.s e N L rimaste contumaci in appello, sicchè il ricorso avrebbe dovuto essere notificato alle parti personalmente (Cassazione civile, sez. un., 29/04/2008, n. 10817 ), -ritenuto che va disposta la rinnovazione della notifica nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza;- ritenuto che la causa va rimessa alla pubblica udienza
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