Cass. civ., sez. II, ordinanza interlocutoria 16/11/2018, n. 29666

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, ordinanza interlocutoria 16/11/2018, n. 29666
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29666
Data del deposito : 16 novembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 153 -2014 proposto da: P S, rappresentata e difesa dagli avvocati A M, M C;

- ricorrente -

contro

COMUNE DI T, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE MAZZINI

11, presso le studio dell'avvocato P S R che lo rappresenta e difende;

- controricorrente -

non chè

contro

CENTRO PAGHE SAS, PROVINCIA AUTONOMA DI T, METRO SRL, NICOLODI LIDIA;

- intimati -

avverso la sentenza n. 62/2014 della CORTE D'APPELLO di T, depositata il 21/02/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/11/2018 dal Consigliere R G;
lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A C che ha concluso per il rigetto del ricorso;
La Corte -rilevato che il ricorso per cassazione è stato notificato al Centro Paghe s.a.s ed a N L presso lo studio del difensore, ove era stato eletto domicilio nel giudizio di primo grado;
-ritenuto che la notifica è viziata da nullità, essendo le Paghe s.a.s e N L rimaste contumaci in appello, sicchè il ricorso avrebbe dovuto essere notificato alle parti personalmente (Cassazione civile, sez. un., 29/04/2008, n. 10817 ), -ritenuto che va disposta la rinnovazione della notifica nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza;
- ritenuto che la causa va rimessa alla pubblica udienza
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi