Cass. civ., sez. III, ordinanza 19/01/2023, n. 01654

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, ordinanza 19/01/2023, n. 01654
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 01654
Data del deposito : 19 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo



SI

Consigliere ORDINANZA sul ricorso n. 22492/2019 proposto da: P D, elettivamente domiciliato in Roma alla via della Pineta Sacchetti, n. 201 presso lo studio dell ’ avvocato F G,che lo rappresenta e difende -ricorrente -

contro

Agenzia delle Entrate -Riscossione -intimato - avverso la sentenza n. 1539/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 22/01/2019;
R.g. n. 22492 del 2019;
Ad. CC del 14/12/2022;
estensore: C V udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2022 dal Consigliere relatoreC r V ;
rilevato che F D P impugna per cassazione la sentenza del Tribunale di Roma n. 1539 del 22/01/2019 che ha accolto un’opposizione ad estratti di ruolo, fondata sull ’ omessa notifica della cartella di pagamento del Comune di Roma Capitale e sulla conseguente prescrizione del credito per sanzioni, deducendo illegittimità della liquidazione dei compensi sotto i minimi e nei soli confronti dell’Agenzia delle EntrateRiscossione;
l’Agenzia delle Entrate Riscossione, nei cui confronti soltanto è rivolto il ricorso, è rimasta intimata;
la causa, chiamata per l’adunanza camerale del dì 08/03/2022, con ordinanza interlocutoria n. 8978 del 18/03/2022è stata rinviata a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte sullaprocura alle liti apposta, come nel caso di specie, su foglio allegato e non contenente uno specifico riferimento al provvedimento da impugnare;
la causa è stata , quindi, nuovamente chiamata per l ’ adunanza camerale del 14/12/2022, per la quale il ProcuratoreGenerale non ha presentato conclusioni scrittee non risulta il deposito di memorie;

considerato che

il Collegio ritiene che a seguito della pronuncia nomofilattica di Sez. U n. 36057 del 9/12/2022 la procura rilasciata dal ricorrente, F D P, per questa sede di legittimità, in favore dell’avvocato Gianluca Fontanella , è da ritenersi conforme ai requisiti di legge, stante il principio di diritto enunciato dalla sentenza del massimo consesso, del seguente tenore: «A seguito della riforma dell’art. 83 cod. proc. civ. disposta dalla legge n. 141 del 1997, il requisito della specialità della procura, R.g. n.
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