Cass. pen., sez. I, sentenza 10/07/2024, n. 34458
Sentenza
10 luglio 2024
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10 luglio 2024
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Massime • 1
In tema di regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, è illegittima l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che disapplichi l'art. 16 della circolare del DAP del 2 ottobre 2017, a mente del quale la consegna di alimenti e giocattoli da parte del detenuto a figli e nipoti infra-dodicenni durante i colloqui visivi effettuati senza vetro divisorio deve avvenire "a cura del personale di polizia al termine del colloquio", in quanto tale regolamentazione costituisce un ragionevole esercizio del potere amministrativo contemperando le esigenze di sicurezza pubblica e il diritto del detenuto al mantenimento dei rapporti affettivi e familiari.
Sul provvedimento
Testo completo
34458 -24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. 2558 sez 24 - Presidente - Giacomo Rocchi C.C. 10/07/2024 Gaetano Di Giuro R.G.N. 17828/2024 Micaela Serena Curami Vincenzo Galati Maria Eugenia Oggero - Relatore - ha pronunziato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto il 29.01.2024 dal Ministero della Giustizia avverso l'ordinanza in data 16/01/2024 del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila che aveva confermato il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di L'Aquila di accoglimento dell'istanza avanzata ai sensi dell'art. 35-ter Ord. pen. dal detenuto SE IG;
letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Eugenia Oggero;
lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Ferdinando Lignola, ha chiesto che sia accolto e disposto annullamento con rinvio dell'ordinanza. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza 16.01.2024 del Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila, è stato respinto il reclamo, proposto ai sensi dell'art. 35-ter e 69 Ord. pen., dall'Amministrazione penitenziaria avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza che aveva accolto il reclamo del detenuto SE IG, ristretto in regime differenziato ai sensi dell'art. 41-bis Ord. pen., contro il provvedimento di diniego, emesso dalla Direzione dell'istituto, dell'istanza volta a ottenere l'autorizzazione ad acquistare al sopravvitto e consegnare direttamente e all'inizio dell'incontro, giocattoli e dolciumi ai minori di anni dodici, durante il colloquio effettuato senza il vetro divisorio. A fondamento della decisione, il Tribunale ha osservato che: -il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria aveva presentato reclamo avverso l'ordinanza del 13/10/2023 del Magistrato di sorveglianza che, a fronte del reclamo proposto dal detenuto SE IG in ordine al provvedimento con cui la Direzione della Casa circondariale di L'Aquila aveva negato al medesimo di consegnare, in occasione del colloquio visivo mensile, oggetti e dolciumi, acquistabili mediante il cd. sopravvitto (mod. 72), aveva accolto la doglianza, disponendo che la Direzione della Casa circondariale di L'Aquila emettesse un nuovo ordine di servizio il quale, disapplicate le circolari ministeriali, consentisse al detenuto di fare gli acquisti e le consegne in oggetto al momento iniziale dell'incontro; -il Tribunale di sorveglianza ha osservato che il reclamo del Dipartimento doveva ritenersi infondato, rilevata la correttezza del provvedimento del Magistrato di sorveglianza, sul rilievo che il divieto imposto a IG doveva ritenersi estraneo alle finalità proprie del regime differenziato e non funzionale alle esigenze di sicurezza e di ordine pubblico, sottese alle più stringenti regole detentive previste per i detenuti di cui all'art. 41-bis Ord. pen., anche alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza, non essendo a tale fine ritenuta sufficiente la rappresentazione di motivi di mero ordine organizzativo;
-il Tribunale ha affermato che, anche alla luce dei principi espressi dalla Corte cost. (sent. n. 351 del 1996) ed elaborati in sede giurisprudenziale, le uniche restrizioni e misure giustificate rispetto ai detenuti al regime differenziato sono quelle connesse alla concreta esigenza di tutelare l'ordine e la sicurezza pubbliche, altrimenti trasformandosi le medesime in modifiche al regime carcerario di natura meramente afflittiva, non riconducibile alla finalità attribuita dalla legge al provvedimento ministeriale;
-il Tribunale ha ritenuto non convincenti le motivazioni poste a fondamento della misura restrittiva, non apparendo la medesima necessaria allo scopo di tutela delle esigenze di ordine e di sicurezza pubblica, garantite sufficientemente dalle modalità di svolgimento del colloquio visivo, sottoposto a videoregistrazione, e dalla custodia dei generi acquistati al sopravvitto presso il magazzino sino al momento del colloquio, accorgimento che a fini previene dalla possibilità, per il detenuto, di manipolazione della merce eventualmente illeciti;
-in definitiva, non poteva ritenersi giustificata la restrizione disposta dalla Direzione dell'istituto, limitazione incongrua e sproporzionata rispetto alle esigenze del regime differenziato, anche sul rilievo che la possibilità per il detenuto direttamente di 2 consegnare a minori a colloquio piccoli oggetti, alla presenza e per il tramite del personale di Polizia penitenziaria, sarebbe invece idonea a garantire da rischi per ordine e sicurezza pubblica ma altrettanto congrua rispetto alla tutela degli interessi affettivi familiari, pertanto concludendo che non poteva essere accolto il reclamo proposto dal Dipartimento contro il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di L'Aquila.
2. Avverso l'ordinanza in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione il Ministero della Giustizia, rappresentata e difesa dall'Avvocatura