Cass. civ., SS.UU., ordinanza 21/11/2022, n. 34260
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unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25631/2019 R.G. proposto da D'Abbruzzo Anna, rappresentata e difes a dall’Avv. A D , con domicilio eletto presso il difensore pec alessio.ducci@oav.legalmail.it;–ricorrente – contro Oggetto: ricorso per motivi attinenti alla giurisdizione Comune di Frattamaggiore in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. L P, A D B ed A G, pec luigiparisi@avvocatinapoli.legalmail.it, avv.antonelladibitonto@legalmail.it, agnesegrassia@avvocatinapoli.legalmail.it ;–controricorrente – Regione Campania, Presidenza del Consiglio dei Mnistri -intimati - avverso la sentenza della Corte d' Appello di Napoli n. 3831/2018, depositata il30 luglio 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell' 8 novembre 2022 dal Consigliere E M. Rilevato che: Con la sentenza impugnata la Corte d' Appello di Napoli dichiarava il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria in favore del giudice amministrativo. La CdA osservava in particolare che, trattandosi di controversia avente ad oggetto il risarcimento dei danni derivati alla persona della D'Abbruzzo conseguentemente ad una caduta sulla pubblica via comunale in Frattamaggiore, dovuta alla mancata raccolta dei rifiuti e che quindi era prospettata come ascrivibile alle responsabilità amministrative (nell'organizzazione della raccolta dei rifiuti urbani) concorrenti/alternative delle pubbliche amministrazioni evocate in giudizio, la competenza giurisdizionale era quella esclusiva dell'AGA. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la D'Abbruzzo deducendo due motivi, poi illustrati con una memoria. Resiste con controricorso il Comune di Frattamaggiore. Regione Campania e Presidenza del Consiglio dei Ministri sono rimasti intimati.