Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/02/2018, n. 2497

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La corresponsione anticipata dell’indennità di mobilità prevista dall’art. 7, comma 5, della l. n. 223 del 1991 persegue la finalità di incentivare il disoccupato in mobilità verso attività autonome, riducendo la pressione sul mercato del lavoro subordinato, e in quanto contributo finanziario destinato a sopperire alle spese iniziali di un’attività che il lavoratore in mobilità svolgerà in proprio, perde la sua connotazione tipica di prestazione di sicurezza sociale. Lo svolgimento di attività lavorativa autonoma, o anche di collaborazione coordinata e continuativa nelle forme del contratto a progetto, invece, fa cessare lo stato di bisogno connesso alla disoccupazione involontaria e determina il venire meno, sia del diritto all’indennità di disoccupazione, sia di quello all’indennità di mobilità.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/02/2018, n. 2497
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2497
Data del deposito : 1 febbraio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

E 02497/1 8 7.1 FEB. 2010 AULA 'B' T I R I D E T N E Oggetto REPUBBLICA ITALIAA IN NOME DEL POPOLO ITALIAO I G LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E R.G. N. 23326/2012 R E T N E S Cron. 2497 SEZIONE LAVORO E Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. - Presidente Dott. G ME Ud. 02/11/2017 Consigliere PU Dott. ENRICA D'ATONIO Consigliere Dott. U BNO Consigliere Dott. ROBERTO RIVERSO Rel. Consigliere Dott. DAIELA CALAFIORE ha pronunciato la seguente 614 SENTENZA sul ricorso 23326-2012 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli ATONIETTA CORETTI, VINCENZO STUMPO, Avvocati 2017 EMAUELE DE ROSE, VINCENZO TRIOLO, giusta delega in 4252 atti;

- ricorrente -

contro

P F, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 195, presso lo studio dell'avvocato S V, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato P N, giusta delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 138/2012 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 12/04/2012 R.G.N. 347/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/11/2017 dal Consigliere Dott. DAIELA CALAFIORE;
qu udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RITA SALORENZO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato VINCENZO STUMPO;
udito l'Avvocato S V. N.R.G. 23326/2012 INPS/Picardi FATTI DI CAUSA Con sentenza n. 138/2012, la Corte d'appello di Torino ha respinto l'appello proposto dall'INPS contro la sentenza resa dal Tribunale di Alessandria avente ad oggetto l'accertamento del diritto di F P ad ottenere la corresponsione dell'indennità di mobilità, negato dall'INPS a causa dell'attività di lavoratore a progetto svolta dallo stesso Picardi che ne aveva ricavato un reddito superiore a quello minimo personale escluso da imposizione di cui all'art. 4 del d.lgs. n.181/2000. La Corte territoriale ha ritenuto che l'art. 9 comma sesto lett. a) della legge n. 223/1991 come interpretato da questa Corte- prevedeva la cancellazione dalle - liste solo in dipendenza di assunzione con contratto a tempo pieno ed indeterminato, mentre non vi era tale conseguenza per l'ipotesi in cui il lavoratore intraprendesse un'attività di lavoro autonomo ed anzi era prevista la corresponsione anticipata di siffatta indennità con successiva cancellazione dalle liste. Quanto al limite di reddito, poi, ritenuta la diversità di natura tra indennità di disoccupazione e mobilità, doveva escludersi il ricorso all'analogia suggerito dall'INPS. Contro la sentenza l'INPS propone ricorso per cassazione, sostenuto da un unico articolato motivo ed illustrato da memoria. F P resiste con contro ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo di ricorso l'Inps denuncia la violazione e/o la falsa applicazione della L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 7 comma nove e dodici, 77 del r.d.l. n. 1827/1935, 52 e ss del r.d. n. 2270/1924 e 4 d.lgs. n. 181/2000, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n.

3
. Lamenta che l'assunto da cui muove la Corte d'appello, secondo cui sussisterebbe una lacuna normativa nella disciplina speciale dell'indennità di mobilità, è infondato alla luce della decisione di questa Corte di cassazione, a Sezioni Unite, 6 dicembre 2002, n. 17389, secondo cui il richiamo contenuto nella cit. L. n. 223 del 1991, art. 7, comma 12, alle disposizioni sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, deve intendersi non già come un mero rinvio a tale disciplina, in quanto applicabile, bensì come un inserimento a tutti gli effetti formali e sostanziali della stessa nella L. n. 223 del 1991, con la conseguenza che le norme in tema di disoccupazione involontaria possono intervenire solo se ed in quanto le fattispecie non siano già regolate dalla stessa Legge del 1991. 2. Inoltre, rileva il ricorrente che la giurisprudenza di questa Corte di legittimità (Cass. n. 6463/2004) citata dalla sentenza impugnata ha espresso il principio 1 N.R.G. 23326/2012

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