Cass. pen., sez. VII, ordinanza 08/09/2021, n. 33203

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VII, ordinanza 08/09/2021, n. 33203
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 33203
Data del deposito : 8 settembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEZZAPELLE ANTONINO VINCENZO nato a MAZARA DEL VALLO il 05/01/1969 avverso la sentenza del 09/01/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Genova confermava la !Alt decisione impugnata, pronunciata dal/Tribunale di La Spezia il 15/01/2019, con cui l'imputato A V M veniva condannato alla pena di due anni e otto mesi di reclusione, per il reato di cui agli artt. 61, comma primo, n. 2, e 423 cod. pen., commesso a La Spezia il 26/05/2015. 2. Avverso questa sentenza A V M, a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del giudizio di colpevolezza formulato nei confronti dell'imputato, che veniva censurato per l'incongruità del compendio probatorio acquisitoj ritenuto inidoneo alla formulazione di un giudizio di colpevolezza nei confronti del ricorrente. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da A V M è inammissibile, risultando basato su motivi manifestamente infondati.

2. Osserva il Collegio che il ricorso in esame, pur denunziando violazione di legge e vizio di motivazione, non critica la violazione di specifiche regole inferenziali, preposte alla formazione del convincimento del giudice, ma, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte di appello di Genova in conformità delle emergenze processuali. Tale riesame, in ogni caso, non è consentito in sede di legittimità, quando la struttura razionale della sentenza impugnata possiede, come nel caso in esame, una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze processuali (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227-01;
Sez. 2, n. 9242 dell'08/02/2013, Reggio, Rv. 254988-01). La Corte di appello di Genova, invero, evidenziava che il compendio probatorio acquisito nel corso delle indagini preliminari risultava univocamente orientato in senso sfavorevole all'imputato, per effetto delle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza installato presso l'abitazione della persona offesa, Mario Chersulich, che consentivano di identificare il ricorrente come il soggetto che si introduceva nell'immobile della vittima, in concomitanza con gli accadimenti criminosi. Del resto, era stato lo stesso Chersulich, dopo avere visionato le immagini in questione, a riconoscere senza esitazione M come l'individuo che, alle ore 11.41 del 26/05/2015, si era introdotto nella sua abitazione causando l'incendio oggetto di contestazione. Questa ricostruzione dei fatti, peraltro, risultava corroborata da un ulteriore elemento indiziario, costituito dal fatto che M era a conoscenza degli spostamenti della persona offesa, abitando l'immobile confinante con quello della vittima. Si aggiunga ulteriormente che A V M aveva rapporti fortemente conflittuali con la persona offesa, attestati dal fatto che i due soggetti risultavano contrapposti in una pluralità di procedimenti, uno dei quali veniva trattato nella mattinata della stessa giornata in cui si verificavano gli accadimenti criminosi, nel quale Mario Chersulich si era costituito parte civile contro l'imputato.
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